Appalti

Regolamento appalti, rispuntano le gare di lavori su progetto preliminare

di Mauro Salerno

Rispunta l'appalto integrato sul preliminare. La bozza di regolamento appalti, su cui sta lavorando la commissione nominata dalla ministra Paola De Micheli, ripesca la possibilità per le stazioni appaltanti di mandare in gara i lavori sulla base di un progetto al primo stadio, che ora si chiama «progetto di fattibilità tecnica ed economica». Una formula che sembrava archiviata dopo la stagione delle inchieste sul G8 della Maddalena, con il "sistema Balducci" che aveva proliferato proprio grazie alla possibilità di gonfiare i prezzi dei lavori, stabiliti solo in linea di massima al momento di mandare in gara i cantieri. All'epoca l'appalto integrato sul preliminare non era ancora entrato in vigore, ma il G8 era stato classificato tra i Grandi eventi e così i bandi vennero avviati con procedure in deroga, proprio per sfruttare quella possibilità.

Ora si prospetta un repentino ritorno al passato. Il regolamento torna infatti a disciplinare la possibilità di bandire gli appalti delle opere pubbliche sulla base di un semplice progetto di massima, evidentemente sulla scorta della norma del decreto Sblocca-cantieri che ha sospeso l'obbligo di bandire le gare su progetto esecutivo (cioè con tutte le carte e le autorizzazioni a posto) fino alla fine del 2020.

Non è chiaro se si tratta di un segnale che anticipa la volontà di confermare la cancellazione del divieto di appalto integrato anche dopo la sospensione (a metà e di dubbia applicazione) destinata a scadere del 2020 o se invece si tratta di un atto dovuto ora che la sospensione è almeno formalmente in vigore. Se così fosse ci sarebbe comunque da chiedersi che fine farebbe questa norma del regolamento destinata probabilmente a entrare in vigore pochi mesi prima della sospensione sperimentale, a causa del lungo iter di approvazione del provvedimento, che prevede un doppio passagggio in Consiglio dei ministri intervallato dal parere del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari competenti.

La novità è contenuta nell'articolo 143 della bozza del regolamento. L'articolo disciplina il caso di bando su progetto di fattibilità, stabilendo che la «stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara».

L'articolo stabilisce che anche dopo l'approvazione del progetto definitivo, il progettista delle tavole esecutive possa chiedere «studi o indagini di maggior dettaglio o verifica verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara», senza oneri per il committente. Non manca un'ulteriore clausola di salvaguardia contro il rischio di lievitazione dei costi dopo l'approvazione del definitivo. Al quinto comma si stabilisce infatti che «nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'affidatario».

Una formula che corre il pericolo di avere la stessa efficacia di una petizione di prinicpio. La possibilità che eventuali riserve e varianti dipendano da errori del progetto definitivo è un'interpretazione che in genere va dimostrata (con difficoltà) in tribunale. Ed è quasi inutile sottolineare che un simile "scudo" risulta ancora più fragile alla luce del fatto che è il regolamento stesso ad ammettere la possbilità di ulteriori studi e indagini dopo la firma del contratto.

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