Fisco e contabilità

Ruolo e compensi dei Ctu: le norme e le principali sentenze della giurisprudenza

di Giovanni La Banca

In materia di compensi professionali, forti critiche sono stati mosse dai consulenti tecnici a seguito dell'entrata in vigore della legge 132/2015, contenente misure urgenti in materia fallimentare, in quanto ha determinato, come afferma il Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni), un peggioramento del trattamento economico.

Calcolando il compenso sul prezzo di vendita e non su quello stimato, la parcella potrebbe, infatti, abbassarsi notevolmente, in quanto il CTU, nominato per valutare gli immobili pignorati, non può chiedere acconti superiori al 50% del compenso calcolato sulla base del valore di stima dell'immobile.

La parcella intera va, invece, conteggiata sul valore di vendita.
Questo vuol dire che il professionista potrà ottenere il pagamento completo per tutto il servizio svolto solo se e quando la vendita sarà andata a buon fine.
Lo stesso presidente del CNI, Armando Zambrano, ha sottolineato che dal momento della stima possono passare anche molti anni prima che il bene sia effettivamente venduto, con un inaccettabile rinvio del pagamento dei compensi dovuti al professionista per la prestazione erogata, anche in considerazione della circostanza che spesso gli immobili vengono venduti a cifre più basse rispetto a quelle stimate, con un danno economico per i professionisti.
Dal momento che si può liquidare all'esperto fino al 50% delle sue spettanze sulla base del valore di stima, se l'immobile viene venduto a una cifra significativamente inferiore il professionista sarebbe costretto a restituire una parte del compenso ricevuto.
• Ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio per la consulenza in materia di costruzioni edilizie, che l'articolo 11 della tabella allegata al Dm 30 maggio 2002 dichiara calcolabile sulla base del criterio a scaglioni, la mancanza di certezza sul valore dell'immobile non giustifica di per sé il ricorso al criterio delle vacazioni, che ha carattere solo residuale, dovendo il giudice in tale ipotesi verificare se la valutazione sia possibile sulla base di quanto risulta dagli atti, potendo anche basarsi sui valori indicati dal consulente nella propria richiesta, se ritenuti congrui (Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 20 giugno 2013, n. 15465).

Coordinare professionalità e spese di giustizia
Per quanto attiene alla liquidazione degli onorari (e delle spese) in favore del Ctu, si sono succedute nel tempo varie normative di riferimento.
Si è pervenuti, infine, all'abrogazione quasi integrale della legge 319/1980 e alla definizione della attuale disciplina con l'adozione del Dpr 115/2002.
Tale normativa trova la propria ratio di fondo nella volontà di coordinare l'intera disciplina delle spese del processo, individuando, contestualmente, un sistema organico e unitario in ambito giudiziario (civile, penale, amministrativo, contabile e tributario) che delinea l'intera attività professionale da un lato (individuazione delle spettanze, distinzione e misura degli onorari, domanda di liquidazione con relativa tempistica ecc.) e dell'attività giurisdizionale (provvedimento di liquidazione delle spese di giustizia e sua opposizione) dall'altro.
Nello specifico, l'articolo 49 del Testo unico in materia di spese di giustizia nel far seguito all'elencazione, da ritenersi tassativa, delle spettanze degli ausiliari del magistrato, suddivide la tipologia dei criteri di liquidazione degli onorari in tre distinte categorie: onorari fissi, variabili, "a tempo".
Inoltre, l'articolo 50 del Testo unico prevede, quanto alla "misura" degli stessi, una innovativa e uniforme impostazione normativa "a tabelle" strutturata rationae materie da emanarsi nelle forme indicate nel medesimo articolo.
Tali tabelle, tuttavia, si rifanno al Dm Giustizia 30 maggio 2002, n. 182 e si sostanziano, essenzialmente, in un mero adeguamento disposto ex articolo 10 della legge 319/1980 alle tabelle previgenti elaborate ex articolo 2 stessa legge la cui attuale operatività si fonda sui meccanismi di rinvio previsti dagli articolo 275 e 296, comma 1 del Testo unico in materia di spese di giustizia.
Di fatto, quindi, il regime delle spettanze degli ausiliari si parametra al Dpr 27 luglio 1988, n. 352 del per gli onorari fissi e variabili e al "sopravvissuto" articolo 4 della legge 319/1980 per gli onorari a tempo con gli adeguamenti di cui al Dm 182/2002.
La liquidazione degli onorari commisurati a tempo costituisce un criterio meramente sussidiario, da utilizzarsi esclusivamente qualora non sia possibile ricorrere al criterio della determinazione in misura fissa o variabile.
In tale ipotesi, il magistrato è tenuto sotto la sua personale responsabilità a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o della traduzione.
Il mancato rispetto del termine stabilito o prorogato per l'espletamento dell'incarico, oltre a impedire la liquidazione per il periodo successivo alla scadenza, impone la riduzione degli onorari comunque determinati (ulteriormente "tagliati" con la previsione della riduzione di un terzo così come introdotta con successive modifiche legislative).
Il compenso deve determinarsi in via unitaria, anziché un distinto per ogni verifica compiuta, atteso che, nella valutazione dei patrimoni, la pluralità delle verifiche non esclude l'unicità dell'incarico (Corte di cassazione, sezione 2, sentenza 12 marzo 2015, n. 4966).

Decadenze e preclusioni nel diritto al compenso
Depositare fuori termine la propria richiesta di liquidazione può determinare la decadenza dal diritto al compenso del Ctu.
La violazione dei termini di cui all'articolo 71 del Dpr 115/2002, previsto dalla norma a pena di decadenza, risulta fissato per l'esercizio del diritto alle spettanze dovute e, come tale, decorre per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo, indipendentemente da situazioni soggettive o oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l'inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge.
Il termine non decorre dal momento in cui il consulente tecnico è in grado di quantificare tutte le spese per l'attività prestata da soggetti terzi e di cui deve essere chiesto il rimborso in quanto tali adempimenti sono da qualificarsi come incombenze amministrative ai quali i prestatori di servizio sono tenuti ad adempiere ed eventuali ritardi nella presentazione delle stesse non possono incidere sul termine di decorrenza (coincidente con il compimento delle operazioni peritali), ma possono al massimo integrare ragioni di rivalsa da parte del professionista verso il soggetto che le ha prestate.
• In materia di compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria - la disciplina del Regio Decreto 3 maggio 1923, n. 1043, articolo 24, assoggetta il diritto agli onorari e alla indennità a un termine di prescrizione di cento giorni dalla data degli atti e dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti -,senza porsi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, attesa la ragionevole brevità del detto termine. Nè siffatta disciplina che non è stata tacitamente abrogata, non essendo incompatibile con la successiva normativa in materia dettata dalla Legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (restando così superfluo l'articolo 7 della stessa legge che faceva espressamente salve le pregresse normative non incompatibili), è venuta meno per effetto della successiva legge 8 luglio 1980, n. 319, articolo 13, regolante la medesima materia, ancorché' questo abbia esplicitamente abrogato, insieme con altre norme tutte specificamente indicate, la citata legge 1426/1956, e anche il citato articolo 7 della stessa. (Corte di cassazione, sezione 2, sentenza 4 marzo 2015, n. 4373).

Ruolo e funzioni del consulente tecnico
Nel corso del processo può essere necessario la valutazione di un esperto in ordine a circostanze specifiche che assumano rilevanza processuale: in tali occasioni si rende spesso necessario (in ambito civile, penale ma anche amministrativo e tributario) il ricorso a una perizia o quanto meno al parere tecnico di un esperto.
Il consulente tecnico d'ufficio è uno degli ausiliari del giudice la cui funzione è tesa a integrare l'attività di quest'ultimo, sia in quanto può offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi diretti di giudizio.
Proprio per tali motivi è una persona con particolare competenza in un determinato settore, chiamata a esprimere pareri, raccogliere motivazioni, effettuare verifiche, anche se non esercita mai attività decisoria che spetta invece esclusivamente al magistrato.
Pertanto, in caso di necessità, il giudice potrà farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti con particolare competenza tecnica (articolo 61 del Codice di procedure civile), qualora le indagini e le valutazioni presentino notevole complessità, ovvero richiedano distinte conoscenze che difficilmente fanno capo a un'unica persona.
• Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del Ctu (Corte di cassazione, sezione 1, sentenza 25 maggio 2015, n. 10749).

Accettazione dell'incarico e indagini necessarie
Una volta nominato dal giudice, il consulente tecnico è obbligato ad accettare l'incarico e può rifiutare solo per giusti motivi valutati direttamente dal magistrato; ha il diritto di astenersi o può essere ricusato dalle parti per eventuali incompatibilità con l'incarico conferitogli.
Lo stesso Presidente del Tribunale esercita l'attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall'albo per un tempo non superiore a un anno, cancellazione dall'albo) nei casi in cui il consulente non abbia adempiuto gli obblighi derivanti dagli incarichi assunti o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.
Il consulente tecnico, prima di svolgere il proprio compito, deve prestare giuramento; quindi il giudice formula i quesiti ai quali il CTU deve dare risposta con relazione peritale entro i termini di tempo stabiliti.
Il consulente nominato per la perizia compie le indagini che gli sono commesse dal giudice, fornisce in udienza e in camera di consiglio i chiarimenti che il giudice gli richiede e redige una relazione denominata perizia o consulenza tecnica d'ufficio.
Rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette indagini, quando ne siano indicate le fonti in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il dovuto controllo, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice (Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 28 gennaio 2010, n. 1901).

Condizioni per l'accesso all'Albo dei consulenti tecnici
Il consulente tecnico può essere scelto all'interno di un Albo istituito presso ogni Tribunale oppure tra soggetti non iscritti che tuttavia possiedono riconosciute competenze tecniche specifiche all'oggetto di causa.
L'Albo diviso per categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline, deve essere istituito tenuto a cura del Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato tra cui figurano il Presidente dell'Ordine o del Collegio a cui appartiene la categoria di esperti della cui iscrizione si tratta.
L'iscrizione all'albo è possibile se sussistono particolari requisiti:
- speciale competenza tecnica in particolari materie;
- specchiata condotta morale;
- iscrizione nei rispettivi ordini e collegi professionali;
L'Albo dei periti, anche se non vincolante per il giudice, costituisce il testo tipico per l'individuazione degli esperti ai quali affidare le indagini specifiche.
• Il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, ne' una nomina formale, purché' egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice (Corte di cassazione, sezione 3, sentenza del 15 luglio 2009, n. 16471).

Requisiti di validità e valore della perizia
La perizia redatta dal Ctu non è del tutto vincolante per il giudice il quale, se non ritiene rilevanti gli argomenti del perito, può sempre farne disporre una nuova o può perfino non tener conto di quanto scritto dal tecnico purché, ovviamente, motivi adeguatamente tale decisione.
Dal 30 giugno 2014 il deposito di atti processuali e perizie da parte di avvocati e CTU deve avvenire esclusivamente per via telematica, in base a quanto disposto dal Dl 179/2012.
In particolare, se un Ctu, incurante dell'entrata in vigore del deposito telematico degli atti processuali sulla piattaforma PCT, esegue il deposito con la tradizionale modalità cartacea, considerata la sussistenza dell'obbligo summenzionato, può subordinarsi all'avvenuto deposito telematico la liquidazione del suo compenso per l'attività svolta.
Quindi, senza deposito telematico non viene liquidato il compenso.
Ricorre il travisamento della prova ove l'informazione probatoria riportata e utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa e inconciliabile con quella contenuta in un atto processuale (nella specie, la relazione del CTU); la relativa deduzione con ricorso per cassazione presuppone che il ricorrente specificamente indichi e alleghi l'atto medesimo e assume rilievo purché l'informazione probatoria, risultante dalla prova travisata, sia decisiva, ossia capace da sola di portare il giudice di merito in sede di rinvio a rovesciare i contenuti della precedente decisione (Corte di cassazione, sezione 1, sentenza 25 maggio 2015, n. 10749) .

LE PRINCIPALI DECISIONI DELLA CASSAZIONE SUL CTU

I poteri discrezionali del giudice nella valutazione della Ctu
Il potere del giudice dell'esecuzione di disporre, prima della vendita all'incanto dell'immobile espropriato, la rinnovazione della Ctu a esso relativa, in quanto troppo risalente nel tempo nonché palesemente inadeguata a rispecchiare il valore effettivo del bene sottoposto a vendita forzata, rientra tra i poteri discrezionali del giudice il cui esercizio o meno non è sindacabile sotto il profilo della violazione di legge.
Corte di cassazione, sezione 3, sentenza del 30 giugno 2014, n. 14774

La difficoltà, la completezza e il pregio della relazione per valutare la corretta esecuzione dell'incarico
Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti dal giudice che ha conferito l'incarico, tenuto conto, ai sensi dell'articolo 51 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale, che costituiscono i parametri per la determinazione del compenso.
Corte di cassazione, sezione 1, sentenza 22 marzo 2013, n. 7294

Il diritto al compenso prescinde dal tipo di consulenza espletata
In tema di liquidazione del compenso ai periti e consulenti tecnici, l'onorario previsto dall'articolo 10 del Dm 30 maggio 2002 in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro, è comprensivo di ogni attività espletata e della relazione redatta, non potendosi distinguere tra relazione tecnico-giuridica, meramente illustrativa dei risultati conseguiti, a seguito dell'incarico peritale, e relazione dotata di autonomi contenuti, volti ad arricchire e precisare i contenuti della consulenza espletata.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 7 marzo 2013, n. 5707

In caso di pluralità di consulenze prevale la scelta del giudice
Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi a un'acritica adesione a essa; egli può, invece, discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 3 marzo 2011, n. 5148

L'onorario è variabile e non percentuale se l'incarico riguarda il calcolo del costo delle opere per l'esecuzione di un appalto
Una consulenza tecnica d'ufficio avente a oggetto la determinazione del costo delle opere realizzate in esecuzione di un appalto, da effettuarsi tenuto conto dei prezzi concordati o di quelli di mercato, nonché delle opere misurate ed eseguite secondo progetto, costituisce consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e di misura e contabilità dei lavori, e non in materia di costruzioni edilizie; per la liquidazione del relativo onorario si applica, quindi, l'articolo 12 del Dpr 27 luglio 1988, n. 352 (oggi articolo 12 del decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002), che prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo, e non già l'articoo 11 dello stesso Dpr che prevede un onorario a percentuale, calcolato per scaglioni, rispetto al quale l'art. 12 è norma di carattere speciale.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 24 aprile 2010, n. 9849

Nella liquidazione dei compensi il principio di onnicomprensività vale per le attività accessorie
In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dall'articolo 29 del Dm 30 maggio 2002 riguarda le attività complementari e accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti distintamente dagli articoli 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso.
Corte di cassazione, sezione 3, sentenza 25 marzo 2010, n. 7174

La consulenza tecnica è un mezzo istruttorio e non di prova
La consulenza tecnica di ufficio costituisce un ausilio per il giudice nella soluzione di questioni prettamente tecniche e quindi un mezzo istruttorio ma non un mezzo di prova. La stessa, pertanto, non può ritenersi attinta dalle regole imposte dall'articolo 345 del Codice di procedura civile per l'ammissione di nuove prove in grado di appello.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 5 luglio 2007, n. 15219

Ammessa la nomina del Ctu anche per verificare le valutazioni della commissione
Impugnato il giudizio di anomalia delle offerte il giudice amministrativo può richiedere a un Ctu di verificare se le valutazioni espresse dalla commissione di gara in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta siano, o meno, coerenti rispetto ai criteri e alle regole di giudizio dettati dalla scienza e dalla tecnica, con specifico riguardo all'esame che sia stato operato delle giustificazioni. Nel caso le giustificazioni concernevano gli elementi e i prezzi di realizzazione dei «conci» di viadotto, di precompressione 'conci' per impalcato, della malta di cemento, la perforazione pali piccolo diametro con tuboforma. Il giudice ha chiesto al Ctu di valutare anche se era adeguata la valutazione delle spese generali, delle condizioni di particolare favore di cui gode l'impresa, ove oggettivamente sussistenti e verificabili, degli incrementi di costo che la commissione ritiene scaturiscano dai propri rilievi.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, sentenza 2 marzo 2007, n. 116

L'imparzialità del consulente segue le regole di quella del giudice
La terzietà - imparzialità del consulente tecnico d'ufficio significa che il consulente non deve essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a quanto è prescritto per il giudice. Tale imparzialità è garantita dalla legge sotto un duplice profilo: innanzi tutto, con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l'imparzialità è autonomamente e preliminarmente prescritta; e, in secondo luogo, con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti dell'astensione e della ricusazione.
Corte di cassazione, sezione 1, sentenza 22 luglio 2004, n. 13667

Per la ricusazione il termine è perentorio
La presentazione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 192 del Codice di procedura civile preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, a nulla rilevando il fatto che il ricorrente sia venuto a conoscenza della pretesa causa di incompatibilità del consulente soltanto dopo l'espletamento dell'incarico conferitogli dal giudice.
Corte di cassazione, sezione 2, sentenza 6 giugno 2002, n. 8184


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