Appalti

Infortuni Covid, limitata la responsabilità del datore di lavoro

Un emendamento al Dl liquidità approvato in Commissione chiarisce i confini degli obblighi per datori privati e pubblici

di R.R.

Il Dl liquidità imbarca lai norma che limita la responsabiltà delle imprese per il contagio da Covid-19 dei dipendenti. È arrivato con uno degli ultimi emendamenti approvatstabilisce che l'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro fissate dal Codice civile viene assolto, sia nel privato sia nel pubblico, con «l'applicazione delle prescrizioni» contenute nel protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile a integrazione del precedente firmato il 14 marzo.

Dove non trovino applicazione tali prescrizioni valgono «le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Ad anticipare la scorsa settimana i contenuti della disposizione varata da Montecitorio l'Inail con la circolare n. 22 del 20 maggio che aveva sottolineato come «il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto» per il contagio da Coronavirus non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale. Né «l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario» accertare la colpa «di quest'ultimo nella determinazione dell'evento».

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