Appalti

Sottosoglia, affidamento diretto e micro-appalti più facili nel regolamento appalti

Meno vincoli anche sulla rotazione: i divieti decadono 18 mesi dopo il precedente appalto. Troppi partecipanti? Resta il sorteggio

di Roberto Mangani

Le disposizioni relative all'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie sono contenute nella Parte I, Titolo III della bozza di regolamento (qui si può scaricare il testo completo). Esse riprendono in larga parte le previsioni già contenute nelle Linee guida Anac, che vengono sistematizzate e parzialmente integrate, e che cesseranno di avere efficacia con l'entrata in vigore del regolamento.
Nello specifico, vengono dettate norme differenziate in relazione alle diverse fasce di importo dei contratti, in linea con quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016.

Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro
In coerenza con quanto stabilito dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 36 viene consentito l'affidamento diretto, senza quindi necessità di procedere ad alcun confronto comparativo, neanche nella forma minimale della preventiva richiesta di più preventivi. A tal fine è sufficiente che la volontà di procedere all'affidamento diretto sia indicata nella determina a contrarre.
È comunque consentito far precedere l'affidamento dalla consultazione preventiva di due o più operatori, e in questo caso si applicano le regole indicate successivamente per gli affidamenti di importo più elevato.

Gli affidamenti di importo ricompreso tra 40.000 euro e 150.000 euro (per i lavori) ovvero la soglia comunitaria (per i servizi e le forniture)
Si tratta della fascia di importo individuata dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 36. Per questi affidamenti la modalità è diversamente individuata a seconda che si tratti di lavori ovvero di servizi e forniture.

Nel caso di lavori si deve procedere attraverso la richiesta di preventivi (in numero minimo di tre, come indicato dalla norma primaria), mentre per le forniture e i servizi si parla più genericamente di consultazione degli operatori economici (in numero minimo di cinque). In realtà la differenza appare più che altro nominale, poiché si deve ritenere che anche in questo secondo caso non si possa che procedere, almeno nella fase iniziale, attraverso una richiesta di offerta.

In ogni caso la richiesta di preventivi può avvenire secondo modalità informali, purché in forma scritta. Nel caso in cui pervengano preventivi in numero inferiore a quanto richiesto o addirittura pervenga un solo preventivo, l'ente appaltante è libero di decidere se procedere comunque all'affidamento ovvero richiedere ulteriori preventivi.

Quanto alla fase di aggiudicazione, la regola è che vi provvede sempre il Rup – anche qualora il criterio prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa – a meno che l'ente appaltante non ritenga di nominare una commissione giudicatrice.
Inoltre, in sede di verifica di congruità delle offerte gli unici elementi che devono essere presi in considerazione sono quelli relativi ai costi della manodopera e agli oneri di sicurezza, nonchè ai trattamenti salariali minimi. È inoltre ribadito il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale.
Infine, è consentito all'ente appaltante di procedere, prima dell'atto formale di affidamento, alla rinegoziazione di condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nell'offerta.

Gli affidamenti di lavori di importo superiore a 150.000 euro e fino a 1 milione di euro
Per questa fascia di importo l'articolo 36, comma 2, lettera c) prevede il ricorso alla procedura negoziata che si deve svolgere tra un minimo di dieci concorrenti (per lavori fino a 350.000 euro) ovvero di quindici concorrenti (per lavori di importo superiore a 350.000 e 1 milione di euro).
La scelta dei soggetti da invitare può avvenire, secondo le regole vigenti, in base a una duplice modalità: indagini di mercato o ricorso agli elenchi di fiducia, i cui criteri di funzionamento sono indicati successivamente.
L'invito deve essere inviato contemporaneamente a tutti gli operatori economici e deve contenere una serie di elementi – puntualmente indicati nella norma regolamentare – idonei a consentire la formulazione dell'offerta.
Va segnalato che anche in questi casi di procedura negoziata vale la regola secondo cui la valutazione delle offerte è effettuata di norma dal Rup anche nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Infine, viene specificato che le sedute di gara sono pubbliche, ad eccezione di quelle relative alla valutazione delle offerte tecniche.

I requisiti per l'affidamento
Significativa è la previsione che in relazione agli affidamenti di importo fino a 40.000 euro consente che si proceda alla stipula del contratto sulla base della semplice autodichiarazione rilasciata dall'affidatario in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Per gli affidamenti di importo superiore (fino a 150.000 euro per i lavori e fino alla soglia comunitaria per servizi e forniture) tale autodichiarazione è acquisita in sede di offerta, ma non è chiaro se analogamente a quanto previsto per la fascia di importo inferiore si possa procedere alla stipula del contratto sulla base della stessa.

Su queste autodichiarazioni sono previsti genericamente idonei controlli da parte dell'ente appaltante. È tuttavia stabilito che nel contratto sia inserita una clausola secondo cui, nel caso dagli accertamenti successivi risulti che l'affidatario era carente dei requisiti autodichiarati, il contratto si risolve, con conseguente incameramento della cauzione o, in alternativa, applicazione di una penale nella misura massima del 10 % dell'importo contrattuale.

Il principio di rotazione
Vengono sostanzialmente ribaditi i principi già enunciati nelle Linee guida Anac.
Di conseguenza la rotazione opera qualora il nuovo affidamento sia immediatamente successivo al precedente e i due affidamenti riguardino il medesimo settore merceologico o la medesima categoria di opere o lo stesso settore di servizi. Non opera invece qualora in sede di procedura negoziata non vi sia alcuna limitazione in ordine al numero di soggetti da invitare.
L'applicazione di tale principio comporta poi che di regola l'affidamento non possa avvenire a favore del contraente uscente e che quest'ultimo non possa essere invitato alla procedura negoziata. Ciò a meno che non ricorrano circostanze eccezionali che vanno adeguatamente evidenziate.

È tuttavia consentito l'affidamento diretto al contraente uscente o l'invito del medesimo alla procedura negoziata qualora tra il precedente affidamento e l'avvio della nuova procedura siano trascorsi più di 18 mesi. Si tratta di una previsione che non era presente nelle Linee guida Anac e che costituisce una significativa attenuazione del divieto di affidamento o di invito del contrente uscente, considerato che il periodo temporale di 18 mesi dal precedente affidamento non appare eccessivo.
Infine, è stabilito che il principio di rotazione non opera per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.

Le indagini di mercato
Le indagini di mercato rappresentano una delle due modalità attraverso cui selezionare gli operatori da invitare sia alla presentazione dei preventivi (per gli affidamenti di importo più limitato) che alle procedure negoziate (per gli affidamenti di importo maggiore).
In linea generale viene individuata una forma di indagine di mercato "informale" che non risponde ad alcuna specifica modalità e che deve unicamente rispettare i principi generali di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Accanto a questa modalità "informale" – che sembra utilizzabile in via generalizzata – viene poi delineata una seconda tipologia di indagine di mercato, maggiormente strutturata ed utilizzabile per selezionare i soggetti da invitare alle procedure negoziate.

Essa si fonda sulla pubblicazione di un avviso sul profilo del committente per un periodo di regola non inferiore a quindici giorni. L'avviso deve contenere il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti richiesti, i criteri di selezione, il numero dei soggetti che si intendono invitare.
Se il numero dei soggetti che manifestano interesse all'invito è superiore a quello indicato dall'ente appaltante, quest'ultimo procede alla scelta sulla base dei criteri preventivamente indicati nell'avviso, tra cui è esplicitamente ammesso il sorteggio.

Gli elenchi
In alternativa alle indagini di mercato gli enti appaltanti possono procedere alla selezione degli operatori economici da invitare attraverso l'istituzione di appositi elenchi.
L'elenco viene formato sulla base di un avviso pubblico che deve indicare i requisiti richiesti per l'iscrizione, che possono essere diversamente articolati in relazione alla tipologia di prestazioni e al valore del contratto.
Ai fini dell'iscrizione negli elenchi gli operatori autodichiarano la sussistenza dei requisiti richiesti, fermo restando che l'ente appaltante deve effettuare idonei controlli con cadenza periodica su tali autodichiarazioni.
È infine previsto che, tramite specifici accordi, più stazioni appaltanti possano promuovere l'istituzione di elenchi comuni e che una stazione appaltante possa utilizzare l'elenco di un'altra stazione appaltante.

La bozza del regolamento appalti

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