Appalti

Appalti irregolari, niente sanzioni per la Pa ma solo per imprese e/o somministratori

L'Ispettorato del Lavoro (confortato dal ministero) esclude dal perimetro pubblico le sanzioni per illecito utilizzo di contratti di sommisinistrazione o appalto

di Massimo Frontera

«In assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, nei casi di accertata somministrazione e appalto illecito, l'impianto sanzionatorio di cui all'art. 18, commi 1, 2 e 5 bis, del D.Lgs. n.276/2003, resta limitato al solo soggetto somministratore/pseudo appaltatore privato. Trattandosi di norma a carattere sanzionatorio non è peraltro suscettibile di applicazione analogica o di interpretazione estensiva nei confronti di un soggetto pubblico». È quanto si legge in un parere dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Direzione centrale vigilanza) pubblicato ieri sul sito istituzionale. Il parere è stato inviato lo scorso 17 gennaio all'Ispettorato interregionale del lavoro di Milano e all'Ispettorato territoriale del lavoro di Torino in risposta ad alcuni quesiti sulla «esatta portata applicativa dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 in riferimento alla possibile estensione alla P.A dell'impianto sanzionatorio previsto in caso di somministrazione o appalto illecito alla luce di quanto disposto dalla citata disposizione, laddove esclude tra i destinatari del decreto legislativo "le pubbliche amministrazioni"».

Il parere fornito dall'Ispettorato del lavoro viene reso dopo avere acquisito le osservazioni chieste al ministero del Lavoro (pervenute attraverso una citata nota n.347 del 14 gennaio scorso), il quale riassume gli «indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità» volti a «escludere dal campo di operatività del decreto sia il personale delle pubbliche amministrazioni, sia le pubbliche amministrazioni in quanto tali, mentre "l'unica norma che realmente prevede una disciplina specifica per le pubbliche amministrazioni è l'art. 86 comma 9"» del Dlgs, peraltro richiamata dalla rilevante sentenza della Cassazione n.15432 del 2014.

«Tale disposizione - sottolinea la nota dell'Ispettorato - stabilisce l'applicabilità, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, della disciplina della somministrazione a tempo determinato e del regime sanzionatorio di cui all'art. 19 del decreto in parola, il quale prevede espressamente l'applicazione di sanzioni per le violazioni degli obblighi di comunicazione delle assunzioni in capo al datore di lavoro, mentre nulla prevede esplicitamente in relazione alla fattispecie di illecito utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro o di appalto».

«Pertanto - ribadisce l'Inl - in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, nei casi di accertata somministrazione e appalto illecito, l'impianto sanzionatorio di cui all'art. 18, commi 1, 2 e 5 bis, del D.Lgs. n.276/2003, resta limitato al solo soggetto somministratore/pseudo appaltatore privato».

Infine l'Ispettorato ricorda che «Da ultimo, come ricordato dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 76/2013 le previsioni di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 "non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni" ma tale esclusione non limita la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese affidatarie di pubblici appalti, nel caso di inadempimento addebitabile all'appaltatore, poiché il lavoratore potrà comunque avvalersi della tutela civilistica di cui all'art. 1676 c.c. e quella di cui al codice degli appalti».

La nota dell'Ispettorato del Lavoro

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