Appalti

Ritenute sugli appalti/2. Per il committente che non vigila maxi-sanzione del 50%

di Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour

Cambio di passo sulle conseguenze per il committente di appalti e subappalti che rientrano nel nuovo perimetro dell'articolo 4 del Dl fiscale dopo gli emendamenti votati dal Parlamento: da una responsabilità solidale con l'appaltatore/subappaltatore inadempiente si passa al rischio di pagare una somma pari alle sanzioni applicabili a quest'ultimo per non aver correttamente operato o versato le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.Nel testo originario era previsto che il committente fosse responsabile: per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite dell'ammontare dei bonifici ricevuti o dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti entro il quinto giorno lavorativo anteriore alla scadenza di versamento delle ritenute; integralmente, nel caso in cui non avesse tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente su cui versare le ritenute o avesse eseguito pagamenti alle imprese inadempienti.

Nel nuovo testo, preso atto che l'obbligo di versamento delle ritenute è tornato in capo a ciascuna impresa della filiera, i problemi per il committente scattano in caso di inottemperanza agli obblighi di verifica delle deleghe di versamento ricevute dalle imprese o di pagamento dei corrispettivi dovuti nonostante l'evidenza di inadempimenti agli obblighi di versamento delle ritenute o di trasmissione dei dati. Il committente è punito, infatti, con l'obbligo di pagamento (senza compensazione) di una somma pari alla sanzione irrogata al sostituto d'imposta per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento. Per cui i casi possibili sono questi:se l'impresa appaltatrice o subappaltatrice ha correttamente operato e versato le ritenute (e, ad esempio, si è semplicemente dimenticata di inviare le deleghe o i prospetti riepilogativi al committente) nessuna sanzione pare possa essere applicata; qualora, invece, l'impresa appaltatrice o subappaltatrice abbia commesso delle inadempienze, essa sarà chiamata a rispondere delle imposte non versate e delle relative sanzioni ed interessi, mentre al committente sarà richiesta una somma pari al 20% dell'importo non trattenuto dal sostituto d'imposta e al 30% dell'importo non versato da quest'ultimo. Ipotizzando un ammontare di ritenute non operate e non versate di 50mila euro, dovrebbe quindi trattarsi di un rischio complessivo pari a 25mila euro.

Andrà chiarito se l'obbligo di pagamento imposto al committente ha natura di sanzione tributaria, per cui egli possa fruire delle riduzioni da ravvedimento operoso. Nessun addebito può essere, invece, imposto al committente per omesso/errata certificazione delle ritenute od omessa/errata presentazione del modello 770, obblighi che permangono in capo al solo sostituto d'imposta. Analogamente, nessun addebito può essere imposto al committente nel caso riceva (e riscontri telematicamente) la certificazione di affidabilità di cui al comma 5 dell'articolo 4.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©