Appalti

Concessioni autostradali, sul divieto di gare in project nel periodo di scadenza deciderà la corte Ue

di Massimo Frontera

Sarà la corte di Lussemburgo a sciogliere la controversia sul divieto - introdotto dal correttivo al codice appalti del 2017 - imposto alle amministrazioni di consentire alla concessionarie autostradali affidamenti in project financing (procedura con promotore e prelazione sulla base dell'articolo 183 del codice appalti) nel caso in cui il contratto di concessione sia scaduto o in scadenza.

Lo ha deciso il Consiglio di Stato con l'ordinanza pubblicata lo sorso 6 novembre ( n.7587/2019 ) che prende le mosse da un contenzioso avviato dall'Autostrada Torino-Ivrea (Ativa) contro il ministero delle Infrastrutture per non aver consentito - in due distinte circostanze - l'avvio di varie iniziative in Pf (Autostrada A5, raccordo autostradale A4/5, tangenziale di Torino, Nodo idraulico di Ivrea, e altri lavori).

Il cuore della questione sta nel possibile contrasto tra la norma del codice appalti - art. 183, la cui ratio (come ricordano i giudici) è quella di evitare forme di aggiramento del divieto di proroga della concessione in prossimità della scadenza naturale- e la direttiva Ue - che lascia alle amministrazioni «ampia flessibilità nel definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario». In particolare il ricorrente - cioè Ativa - segnala ai giudici il principio contenuto nel considerando n.68 della direttiva 2014/23/UE, il quale afferma che «di norma le concessioni sono accordi complessi di lunga durata con i quali il concessionario assume responsabilità e rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori e rientranti di norma nell'ambito di competenza di queste ultime. Per tale ragione, fatta salva l'osservanza della presente direttiva e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, dovrebbe essere lasciata alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori un'ampia flessibilità nel definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario».

Di contro, il divieto disposto dall'articolo 178, comma 8 non trova riscontro nella direttiva Ue. La norma del codice viene fatta risalire alla legge delega (n.11/2016) e più precisamente all'art. 1, lett. mmm, là dove si prevede «una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto di recepimento delle direttive, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica».

Il punto chiave è pertanto l'obiettivo di assicurare la massima concorrenza. Solo che il ricorrente ritiene che il divieto dell'art.178, comma 8 rappresenti una limitazione della concorrenza mentre il resistente (cioè il Mit) ritiene che la misura sia invece una garanzia contro una indebita restrizione della concorrenza (anche se la norma non discende direttamente dalla direttiva Ue). La parola passa ai giudici.

L'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato

L'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato

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