Appalti

Gare/2. L'incompetenza della commissione rileva solo se condiziona l'aggiudicazione

di Dario Immordino

Nelle gare da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta più vantaggiosa l'incompetenza della commissione può farsi valere solo se si dimostra che almeno due dei suoi tre componenti non possiedano una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare, e che il difetto di qualificazione professionale abbia inficiato l'esito della procedura (Cons. Stato Sez. V n. 3921/2018 e n. 5694/2017; Sez. III n. 5670/2015).

La prescrizione dell' art. 77 del Codice appalti in forza della quale "la commissione giudicatrice deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto" comporta che i commissari devono possedere "grande professionalità" "specifica esperienza e competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore di gara ", ossia "un background di competenze tali da poter apprezzare con sufficiente grado di consapevolezza i contenuti tecnici delle proposte provenienti dai concorrenti" (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 4 marzo 2011, n. 1386, Avcp, Pareri di Precontenzioso nn. 46/2012 31/2007, 23/2007).

Ciò perché l'esercizio della discrezionalità tecnica richiede la nomina di soggetti qualificati e professionalmente adeguati, in grado di esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea, funzionali al miglior apprezzamento degli elementi dell'offerta diversi dal prezzo e direttamente pertinenti alla natura, all'oggetto e alle peculiari caratteristiche del singolo contratto.

Ciò, tuttavia, non comporta che ciascuno dei commissari debba possedere specifica esperienza e qualificata e riconosciuta competenza in ciascuno dei molteplici ambiti di specializzazione concernenti l'oggetto del contratto, giacché l'esigenza di elevata qualificazione professionale deve riferirsi alla commissione nel suo complesso.
Quel che conta, infatti, è che il giudice di gara, organo composito, sia in grado di valutare adeguatamente tutti gli aspetti ed i profili tecnici e giuridici che incidono sull'attribuzione del punteggio, garantendo la selezione dell'offerta migliore.

Lo ha rilevato il Consiglio di Stato, con la sentenza 7446/2019, con la quale ha altresì ribadito che i vizi relativi alla composizione della Commissione devono farsi valere solo all'esito dell'aggiudicazione a terzi.

Ciò perché "il bene della vita è l'aggiudicazione (ossia la pretesa di stipulare con la PA) e non già l'interesse all'astratta regolarità delle operazioni di gara, talché, quando si considera la "lesione" per verificarne la concretezza e l'attualità è a quel bene della vita che occorre guardare. In quest'ottica è pacifico che l'asserita illegittima composizione del seggio di gara diviene lesiva solo quanto l'aggiudicazione è pronunciata in favore di terzi".

In ragione di ciò, quando il vizio specifico dell'incompetenza dei membri della Commissione viene fatto valere ex post quale vizio che ridonda sull'aggiudicazione, il ricorrente "dovrebbe quanto meno individuare un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta".

L'incompetenza, infatti, non rileva in astratto, quale carenza di qualità della commissione, ma quale irregolarità che condiziona l'aggiudicazione, e di conseguenza è indispensabile che chi la contesta dimostri che l'esito della procedura sia stato determinato proprio dal difetto di competenza del giudice di gara.

La sentenza del Consiglio di Stato

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