Appalti

Lavori sotto i 150mila euro, i certificati a riprova dei requisiti devono essere posseduti prima del bando

di Mauro Salerno

Negli appalti di lavori sotto i 150mila euro, dove non entra in gioco la qualificazione Soa, i certificati di esecuzione lavori utili a dimostrare i requisiti relativi ai lavori analoghi già realizzati devono essere posseduti dalle imprese prima della data di pubblicazione del bando. Non è sufficiente aver eseguito i lavori se manca il certificato. Anche se il documento viene comunque acquisito in corso di gara. Perché solo il certificato dimostra «l'avvenuta esecuzione regolare e con buon esito dei lavori» e per questo sostanzialmente «il requisiti dell'esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori». A fornire l'interpretazione, molto utile nel diffusissimo mercato dei micro appalti di lavori è l'Autorità Anticorruzione, in un parere di precontenzioso (n. 681 del 17 luglio) richiesto congiuntamente da stazione appaltante e impresa e dunque dall'applicazione vincolante (nel caso specifico).

Il caso è nato intorno all'esclusione da una gara per lavori idraulici di un'impresa che, pur avendo eseguito i lavori analoghi richiesti dal bando, era venuta in possesso del certificato di regolare esecuzione solo dopo la data di scadenza per la presentazione dell'offerta. Di qui il cartellino rosso estratto dal Comune per carenza di requisiti.

Interrogata sul punto l'Anac ha confermato il corretto operato dell'amministrazione, ricostruendo la giurisprudenza in materia, secondo cui nei lavori sotto 150mila euro in assenza di qualificazione Soa, «solo l'impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del Certificato Esecuzione Lavori può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell'impresa è in grado di comprovarlo». Nel caso sottoposto al vaglio dell'Anac , si segnala nel parere, l'impresa esclusa ha prodotto un certificato «emesso dalla stazione appaltante dopo la data di scadenza di presentazione delle offerte». «Così facendo, secondo la condivisibile ricostruzione del Consiglio di Stato», si legge ancora nel parere, l'impresa poi esclusa «ha partecipato alla gara in assenza del requisito richiesto, poiché il requisito può ritenersi integrato non dalla mera esecuzione dei lavori nel periodo di riferimento ma della esecuzione regolare e con buon esito dei lavori, così come certificata dalla stazione appaltante».

Il parere dell'Anac

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