Appalti

Legge di Bilancio, comma per comma tutte le misure per edilizia, infrastrutture, appalti, territorio, investimenti, lavori

di Alessandro Arona

Qui di seguito presentiamo una prima guida sistematica sul testo finale della legge di Bilancio 2019, per orientarsi - comma per comma e in ordine numerico dei commi stessi - sulle misure di interesse di questo quotidiano digitale, e cioè infrastrutture, norme sugli appalti pubblici di lavori e progettazione, investimenti ambientali, edilizia privata, lavori pubblici.

In NERO MAIUSCOLO evidenziamo i titoletti delle norme principali

Imprese immobiliari, conferma deducibilità interessi passivi
Commi 7-8

Il comma 7 - introdotto al Senato - conferma che, per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal TUIR in tema di interessi passivi non si applicano agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
Il comma 8 – anch'esso introdotto al Senato - autorizza, per le finalità di cui al comma precedente, la spesa di 17,7 milioni per l'anno 2020 e di 10,1 milioni a decorrere dall'anni 2011.
Le norme in esame confermano dunque l'applicazione dell'articolo 1, comma 36 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dall'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 147 del 2015, nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari.

PROROGA 2019 DEI BONUS EDILIZI
Commi 67-68

Prevista la proroga sino al 31 dicembre 2019 dei bonus fiscali in scadenza a fine anno ed, in particolare della:
-detrazione per interventi di riqualificazione energetica di singole unità immobiliari (cd. Ecobonus), nel rispetto della rimodulazione delle aliquote riconosciute per singola tipologia di intervento, operata dalla legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), e cioè in sintesi 65% per gli interventi di riqualificazione energetica complessiva e 50% per finestre e infissi.
Resta ferma l'applicabilità sino al 31 dicembre 2021 dell'Ecobonus riguardante lavori energetici eseguiti su parti comuni condominiali e del Sismabonus, anch'esso in scadenza il 31 dicembre 2021;
-detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, nella misura rafforzata al 50% su un massimo di spese pari a 96.000 euro.

La proroga a tutto il 2019 riguarda anche:
- la detrazione del 50% per l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d'acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro). Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante;
- la detrazione del 50% per l'acquisto e realizzazione di box pertinenti alle abitazioni.
-detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% delle spese.

Anche per il 2019 la proroga del “bonus mobili” viene riconosciuta ai soggetti che sull'abitazione da arredare hanno avviato interventi, agevolati con il “bonus edilizia”, a decorrere dal 1° gennaio 2018, escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data.
A questi è riconosciuto il “bonus mobili” sempre nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, al netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2018.
Resta fermo che l'acquisto agevolato deve riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l'etichetta energetica. Allo stesso modo è confermata la ripartizione decennale del beneficio.

Proroga bonus verde
Comma 68

Viene prorogata, anche per l'anno 2019, la detrazione IRPEF del 36% su un totale di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dai contribuenti per interventi di:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di giardini pensili e coperture a verde purché si collochino nell'ambito di un intervento straordinario di sistemazione a verde dell'unità immobiliare residenziale.

FONDO INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Commi 95-96, 98, 105-106

I commi da 95 a 98 e 105 dispongono l'istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, da ripartirsi sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.
Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 gennaio 2019.
Nel testo iniziale del Ddl di Bilancio il fondo aveva 6,6 miliardi di euro in più, 50,2 miliardi, ma il maxi-emendamento ha tagliato 6,6 miliardi sui 15 anni e e inoltre ha fortemente ridotto le risorse per i primi tre anni, che passano da 5,8 a 3,6 miliardi di euro.
Nel 2019 da 2.900 milioni a 740 milioni, nel 2020 da 3.100 a 1.260, nel 2021 da 3.400 a 1.600.

A seguito di modifiche approvate al Senato, una quota delle risorse del Fondo sono pre-assegnate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027 (comma 96).

Svincoli tangenziali capoluoghi (Contratto di programma Anas)
Comma 97

Il comma 97, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, in sede di aggiornamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, viene destinata alla progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia.

Spazi finanziari sisma 2016
Comma 99

La norma, introdotto al Senato, modifica l'articolo 44, comma 6-ter del D.L. n. 189/2016, al fine di stabilire che gli spazi finanziari previsti a favore delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono destinati - oltre che ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici, all'adeguamento antisismico e alla messa in sicurezza degli edifici - anche ad interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture.

Proroga termini Priu (Dm Mit 9/9/2015)
Comma 100

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, al fine di favorire il completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art 2, co. 2, della legge n. 179/1992, disciplinati dal decreto Mit 9 settembre 2015, proroga il termine di ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata pari a quella del “fermo cantiere”. La disposizione precisa altresì che per “opere pubbliche avviate” devono intendersi quelle per le quali sia stata già avviata la progettazione definitiva e per “opere private avviate” quelle per le quali sia stata già inoltrata istanza di permesso di costruire all'ufficio competente.
Si veda il dossier parlamentare per approfondire l’intricata vicenda

Progettazione autostrade ciclabili
Comma 104

Prevista l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato alla progettazione delle “autostrade ciclabili” con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
Le modalità di erogazione delle risorse del Fondo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

INVESTIMENTI PICCOLI COMUNI, SUBITO FONDI PER 400 MILIONI
Commi 107-114

I commi da 107 a 114, introdotti nel corso dell'esame al Senato, disciplinano l'assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
Non c’è nessuna selezione di progetti. Il Ministero dell’Interno assegna (“a pioggia”):
1) 40mila euro a ciascun Comune con meno di 2.000 abitanti;
2) 50mila euro a ciascun Comune con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti;
3) 70mila euro a ciascun Comune con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;
4) 100mila euro a ciascun Comune con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti.

L’unica condizione è che i lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti, e che tali finanziamenti siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016.

I lavori, spiega la norma, sono affidati ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del Codice appalti, che nella versione a regime prevede la procedura negoziata con invito di almeno 10 imprese per importi tra 40 a 150mila euro, ma che in base al comma 912 della stessa legge di Bilancio consente per il solo 2019 l’affidamento diretto fino a 150mila euro (si veda dopo).

Il comma 109 obbliga i comuni beneficiari del contributo ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

Nei commi successivi modalità di erogazione dei fondi e monitoraggio/revoca.

La copertura è ricavata per 370 milioni dalla riduzione del Fondo Investimenti Pa centrali, quota 2019, e per 30 milioni da riduzione del Fondo Investimenti comma 140 (Renzi-Gentiloni).

Riduzione del Fondo investimenti comma 140
Comma 115

Il comma, introdotto al Senato, dispone una riduzione di 30 milioni di euro per il 2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (comma 140, Fondo Renzi-Gentiloni). In particolare vien tagliato il settore di spesa delle “infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione”.

FONDO INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI
Commi 122-123, 126

Il comma 122 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7558), di un Fondo da ripartire destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali a decorrere dal 2019, con una dotazione complessiva di 3 6,595 miliardi di euro in 15 anni, meno dei 47,35 del Ddl di Bilancio di ottobre, ma con dotazione quasi invariata nei primi tre anni (prima 8.400 e ora 7.215 milioni).
Così il profilo finanziario: 2.780 milioni di euro per l'anno 2019 (nel Ddl erano 3.000), 3.180,2 milioni per l'anno 2020 (erano 3.400), di 1.255 milioni per l'anno 2021 (erano 2.000), di 1.855 milioni per l'anno 2022, di 2.255 milioni per l'anno 2023, di 2.655 milioni per l'anno 2024, di 2.755 milioni per l'anno 2025, di 2.590 milioni per l'anno 2026, di 2.445 milioni per l'anno 2027, di 2.245 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni per l'anno 2032, di 2.150 milioni per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2034.

I fondi sono ripartiti con Dpcm, entro il 10 marzo 2019, previa intesa in Conferenza unificata.

Copertura altre misure
Le riduzioni del Fondo Pa territoriali servono alla copertura finanziaria di altre norme introdotte nel maxi-emendamento
- comma 556, diretto ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico (complessivamente pari a 2 miliardi di euro) con una riduzione delle risorse del Fondo in esame di 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 300 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2025, 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 300 milioni di euro nel 2032 e 200 milioni per l'anno 2033;
- comma 826, che reca la copertura degli oneri derivati dalle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali ai fini del pareggio di bilancio, che consentono agli enti di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa senza vincoli. Ciò comporta una riduzione delle risorse del Fondo in esame di 404 milioni di euro per il 2020, di 711 milioni per il 2021, di 1.334 milioni per il 2022, di 1.528 milioni per il 2023, di 1.931 milioni per il 2024, di 2.050 milioni per il 2025, di 1.891 milioni per il 2026, di 1.678 milioni per il 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
- comma 843 che individua a valere sulle risorse del Fondo in esame la copertura degli oneri, per complessivi 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, derivanti dalla riduzione del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2020 e dall'attribuzione di contributi agli investimenti alle medesime regioni per il 2019 e il 2020;
- comma 890 (era già nella versione iniziale del Ddl Bilancio, art. 64) , che reca la copertura degli oneri derivati dal contributo concesso a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole, con relativa riduzione delle risorse del Fondo in esame di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.

Finanziamento per eventi calamitosi in Liguria
Il comma 125
, introdotto nel corso dell'esame al Senato, assegna 8 milioni di euro per l'anno 2019 al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato, per interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018.

Riqualificazione di aree industriali dismesse
Il comma 127
, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale possano riguardare anche sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico.

Elettrificazione della linea ferroviaria Biella – Novara
Il comma 128
assegna alla regione Piemonte un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'elettrificazione della linea ferroviaria Biella Novara.
L’intervento non è p0revisto nel contratto di programma Rfi 2017-2021 (in fase di approvazione definitiva).

Aeroporto di Reggio Calabria
Il comma 131-132
stanzia 15 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni per l'anno 2020 per l'aeroporto di Reggio Calabria, finalizzati a consentire i lavori di ristrutturazione e la messa in sicurezza dell'aeroporto. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e coesione.

Continuità territoriale con riferimento all'aeroporto di Crotone
Il comma 133
assegna 3 milioni di euro per gli anni del triennio 2019-2021 all'aeroporto di Crotone al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale.

SICUREZZA EDIFICI, PONTI E TERRITORIO/1. FONDO REGIONALE 3,2 MILIARDI
Commi 134-138

I commi 134-148 prevedono due distinti programmi - gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell'interno - aventi però la medesima finalità di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per la realizzazione di tali programmi sono assegnati ai Comuni, per il periodo 2021-2033, mediante riparto effettuato dal soggetto gestore, contributi per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro.

Il comma 134 assegna alle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 3,2 miliardi di euro (135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033).

Il comma 135 chiarisce che i contributi sono destinati ad investimenti per la messa in sicurezza:
- del territorio a rischio idrogeologico;
- di strade, ponti, e viadotti;
- nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei comuni.

Le risorse sono assegnate alle Regioni secondo il riparto di cui alla tabella 1 allegata alla legge di Bilancio, e sono poi assegnate ai Comuni da parte delle Regioni (lo Stato, dunque, distribuisce solo i finanziamenti).

Il primo periodo del comma 135 dispone che, ogni anno, le regioni devono provvedere all'assegnazione dei contributi ricevuti ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento.

Il comma 136, primo periodo, prevede che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.

SICUREZZA EDIFICI, PONTI E TERRITORIO/2. FONDO MINISTERO INTERNO 4,9 MILIARDI
Commi 139-148
Il comma 139 assegna ai comuni, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 4,9 miliardi di euro (250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 450 milioni annui dal 2027 al 2031 e 500 milioni annui per il 2032-2033).
Le richieste di contributo devono essere presentate dai Comuni al Ministero dell’Interno entro il 15 settembre antecedente l’anno dei finanziamenti.
Il Dossier parlamentare osserva che «Le disposizioni citate sono volte, nella sostanza, a prolungare fino al 2033 quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. A differenza della norma in esame, il comma 853 citato ha previsto che i comuni destinatari possono essere solo quelli che non risultano beneficiare delle risorse connesse al “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” (previsto dal comma 974 della L. 208/2015)».

Piano nazionale interventi settore idrico (modifiche). UN MILIARDO DI EURO IN PIU’
Il comma 153-155.
introdotti nel corso dell'esame in Senato, apportano una serie di modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell'indicata finalità di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico. Vi rinviamo al Dossier 1, ma tra l’altro viene indicato tra le priorità dei piani quello di riduzione della dispersione delle risorse idriche.
Si inserisce poi un nuovo comma 523-bis nella legge di bilancio per il 2018, in base al quale i soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica.
Il comma 155 autorizza la spesa di 100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028 per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano; si specifica che di questa spesa, 60 milioni annui sono per la sezione «invasi».

Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici
I commi da 156 a 161
istituiscono un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE DI BENI ED EDIFICI PUBBLICI
I commi da 162 a 170
, modificati durante l'esame al Senato, istituiscono, in luogo della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche prevista dal testo approvato dalla Camera, una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (di seguito “Struttura”), di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali.
La denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura saranno individuati con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura, si autorizza l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale (120 delle quali sono temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) nonché il reclutamento di 50 unità di personale di ruolo della pubblica amministrazione.
Alla copertura degli oneri per l'istituzione, il funzionamento e l'assunzione del personale della Struttura si provvede con le risorse stanziate dal comma 63 (100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019).

Il comma 163 dispone che, ferme le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura svolge le proprie funzioni:
- su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, alla quale questi possono rivolgersi ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti;
- nei termini indicati dal regolamento che disciplina la struttura, emanato con il D.P.C.M. previsto dal comma 162.

Queste le finalità:
- favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici;
- contribuire alla valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici;
- contribuire alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria;
- contribuire alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

Il comma 164 dispone che il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi.

Gli uffici parlamentari commentano che «L'analisi delle modifiche operate ai commi 162-164 nel corso dell'esame al Senato, testé commentate, suggerisce che la diversa nomenclatura (da “Centrale” a “Struttura”), unitamente all'individuazione di finalità in cui viene posta l'enfasi sul fatto che la Struttura deve “favorire” e “contribuire” alla progettazione, sembrano finalizzate ad evitare una eccessiva centralizzazione delle attività di progettazione da parte del nuovo soggetto. Ciò appare confermato anche dalle nuove disposizioni del comma 164, ove si sottolinea che la Struttura può operare in supporto e in raccordo (e quindi in funzione ausiliaria) con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza».

Fondo rotativo per la progettazione di Cassa Depositi e prestiti (modifiche)
I commi 171-175
, introdotti al Senato, intervengono sull'utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere. Il comma 171 prevede, in particolare, l'estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato, al dissesto idrogeologico, e alla prevenzione del rischio sismico.

Fondo rotativo per la progettualità, moodifiche al comma 54, art. 1 legge n. 549/1995). Le modifiche apportate dal comma 171, lettera a) prevedono:
- l'utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, oltreché per la realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, anche per i contratti di partenariato pubblico privato;
- l'anticipazione del Fondo rotativo per la progettualità delle spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente;
- l'alimentazione del Fondo anche tramite risorse finanziarie di soggetti esterni;
- la destinazione del Fondo in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere, oltreché relative all'edilizia scolastica come previsto dalla norma già vigente, anche al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico privato, prevedendosi la complementarietà del Fondo con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali.

Assunzioni Regioni per accelerare gli investimenti regionali
I commi 176-178
, l'ultimo dei quali modificato al Senato, aumentano le facoltà assunzionali delle regioni che attivano determinate misure amministrative, prevedendo che le stesse possono assumere sino ad un massimo di 50 unità di personale a tempo determinato.
Il suddetto aumento è disposto in favore delle regioni che attivano misure amministrative volte a rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti (previsti nel relativo piano definito con il Documento di economia e finanza regionale 2019-2021) (comma 176).
Nel dettaglio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le regioni possono procedere, per il triennio 2019-2021, all'assunzione a tempo determinato, mediante procedure selettive, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 50/2016) (comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici) (comma 95).

STRUTTURA DI MISSIONE «INVESTITALIA»
I commi 179-183
prevedono l'istituzione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (senza termine per l’emanazione), di una struttura di missione temporanea per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata “InvestItalia” sono attribuiti diversi compiti, funzionali al potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici, tra cui in particolare quello di analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali. Vengono inoltre disciplinati i profili relativi al personale della struttura e al coordinamento con altre strutture esistenti competenti in materia di investimenti e sviluppo infrastrutturale.
Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.

È previsto che InvestItalia operi alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia “Strategia Italia” prevista dall'art. 40 del D.L. 109/2018 (decreto Genova).

A InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:
- analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;
- valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
- verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
- elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;
- individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;
- affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
- individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
- elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;
- ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri..


Riqualificazione energetica degli edifici della P.A.
Il comma 232
autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 (in tutto 145 milioni) per potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 102/2014.
Il comma 233 dispone che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per le attività di vigilanza ed ispettive di cui al comma 3 dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti, dei limiti per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi pubblici o forniture con procedure ad evidenza pubblica (80%) e per l'affidamento in house della restante parte (20%). A tal fine, il comma autorizza la spesa di 250 mila euro annui dal 2019.

Più personale all’Agenzia sicurezza strade-ferrovie
I commi 330-332
(testo non modificato dal maxi-emendamento)porta modifiche varie al recente D.L. “Genova”. In particolare, modifica, in primo luogo, la lettera b) del comma 9 dell'articolo 12 del citato decreto, prevedendo un aumento della dotazione organica complessiva dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale e ferroviaria di ulteriori 135 unità (incremento da 434 a 569 unità), di cui 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (da 35 a 42 unità) (lett.a). Inoltre, la modifica prevede un incremento di ulteriori 128 unità di personale non dirigenziale (da 122 a 250) e di ulteriori 7 posizioni di livello dirigenziale non generale (da 8 a 15) (lettera b). Infine, si incrementano di ulteriori 134 unità di personale non dirigenziale (incremento da 205 a 339 unità), di cui 67 unità da assumere nel 2019 e 67 unità nel 2020 e di ulteriori 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (incremento da 25 a 32 unità), di cui 4 unità da assumere nel 2019 e 3 unità nel 2020 (lett. c).
Il comma 176 stabilisce che agli oneri assunzionali, indicati pari ad euro 2.063.891 per l'anno 2019 e ad euro 8.113.523 a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1.
Il comma 177 prevede che per il funzionamento dell'agenzia è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milioni nel 2019 e a 2 milioni a decorrere dal 2020.

Inail, investimenti termali
Commi 419-421

La disposizione, approvata nel corso dell'esame alla Camera, autorizza l'INAIL a valutare - in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019-2021 e senza maggiori oneri per la finanza pubblica – la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con riferimento esclusivo alle aree caratterizzate da significative condizioni di crisi economico-industriale.

DISMISSIONI IMMOBILIARI
I commi da 422 a 433
disciplinano un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire un introito pari a 950 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La dismissione dovrà avvenire secondo un piano da adottarsi entro il 30 aprile 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 423 specifica che il piano riguarderà le seguenti tipologie di immobili:
a) immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia del Demanio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa, sentita l'Agenzia del Demanio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) immobili di proprietà dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, accolta dall'Agenzia del Demanio, e per i quali l'Ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
286
d) immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni, diverse dagli Enti territoriali, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che i suddetti Enti possono proporre ai fini dell'inserimento nel piano di cessione.

Il comma 431, introdotto al Senato, reca una norma di interpretazione autentica sulle modalità di cessione degli immobili pubblici, volta ad inserire gli interventi edilizi consentiti negli strumenti urbanistici tra le misure per la valorizzazione dei predetti beni.
Più nel dettaglio la disposizione prevede che l'articolo 3, comma 15, del decreto-legge n. 351 del 2001, si interpreta nel senso che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti adottati all'esito delle conferenze di servizi e dagli accordi di programma ai fini della valorizzazione di beni immobili pubblici, per gli immobili oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali ricadono tali immobili, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi in esame sono assentibili in via diretta.

EDILIZIA SANITARIA, 4 MILIARDI IN PIù IN 15 ANNI
I commi 555-556
- modificati dalla Camera - prevedono un incremento delle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (comma 122 e segg).
L’incremento di risorse è pari nel complesso a 4 miliardi di euro (2 miliardi nel testo originario, così modificato dalla Camera), con riferimento al periodo 2021-2033, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2025, 400 milioni per ciascuno degli anni 2026-2031, 300 milioni per il 2032 e 200 milioni per il 2033.
L'incremento di 4 miliardi in oggetto è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti. Si ricorda che il riparto di risorse tra le regioni (e le province autonome) e la misura della quota di riserva relativa agli altri enti suddetti sono stabiliti con delibera del Cipe (previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).

Risorse per la sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma 2016/2017
Il comma 619
, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di 600mila euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il rafforzamento delle attività di conservazione e per la realizzazione di progetti sperimentali relativi ad iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi sismici avviatisi il 24 agosto 2016.

Sport bonus (ampliamento)
I commi 350-357
, modificati alla Camera, ampliano il credito d'imposta istituito dalla legge di bilancio 2018 per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
La norma vigente prevedeva l'agevolazione solo per le imprese (laddove qui è consentita anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali).
Sul versante oggettivo, il credito d'imposta viene esteso al 2019 e sono elevati i limiti d'importo. Il credito d'imposta riconosciuto l'anno scorso, infatti, valeva solo per il 2018 ed era limitato al 3 per mille dei ricavi annui e al 50 per cento della donazione, con il limite complessivo di 10 milioni di spesa (rispetto ai 13,2 della nuova disposizione). Il credito d’imposta vale il 65 per cento dell'importo erogato nell'anno 2019, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile.

Somme per il Fondo “Sport e periferie”
Il comma 640
prevede che le risorse previste per le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 (c.d. Cantieri in comune), non assegnate o non utilizzate, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, con delibera CIPE, allo stato di previsione del MEF, al Fondo “Sport e Periferie”.

Eventi sismici del maggio 2012 - Contributo per la gestione commissariale del Veneto
Il comma 704
, introdotto nel corso dell'esame al Senato, assegna alla gestione commissariale del Veneto per i danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione (nuovo comma 4-bis dell'art. 3-bis del D.L. 95/2012). Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.

Fondo Kyoto, estensione tipologie di interventi
Commi 743-745

Le disposizioni, introdotte dalla Camera, intervengono in materia di interventi per la riduzione delle emissioni di gas serra finanziati con l'utilizzo delle risorse del cd. Fondo Kyoto.
Nell'ambito delle misure rivolte alla efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari pubblici, si estendono i finanziamenti a tasso agevolato concessi ai soggetti pubblici competenti per tali edifici, anche alla realizzazione di interventi di efficientamento e risparmio idrico, oltre che all'incremento della loro efficienza energetica negli usi finali dell'energia; si allarga inoltre la platea dei beneficiari dei finanziamenti a tasso agevolato, anche ai soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica (non inclusi nel previsto Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane), e per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.
Per quanto riguarda le misure rivolte allo sviluppo di progetti per la green economy, si estende la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato anche ai soggetti pubblici, oltre che ai soggetti privati, che effettuano interventi e attività nei settori specificati; si sopprime la condizione sulle assunzioni giovanili nel settore della green economy, finalizzata ad ottenere i finanziamenti agevolati per i progetti di investimento; si allarga anche ai soggetti pubblici l'applicazione delle agevolazioni finanziarie previste per gli altri soggetti indicati.

Il comma 417 modifica l'articolo 9 del D.L. n. 91 del 2014, che prevede, a valere sul Fondo Kyoto (articolo 1, comma 1110, della legge finanziaria 2007 – L. n. 296/2006), nel limite di 350 milioni di euro, la possibilità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A di concedere finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia.

CONNESSIONI FERROVIA-AEROPORTI/PORTI, 200 MILIONI
Il comma 749
, introdotto alla Camera, prevede in dettaglio che in sede di aggiornamento del Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) 2017-2021- parte investimenti, venga destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili, nell'ambito delle finalità già previste dal Contratto, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Il requisito è che tali risorse siano in grado di attivare finanziamenti europei, che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale, con priorità al sistema portuale/aeroportuale.

REGIONI, MISURE PER IL RILANCIO INVESTIMENTI (4,2 MILIARDI)
I commi da 832 a 843 recepiscono i contenuti dell'accordo in sede di Conferenza Stato regioni del 15 ottobre 2018.
Nel merito, si riduce di 750 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del D.L. 66/2014, per l'anno 2020. La finalità dichiarata nella disposizione è di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 2018.
E si attribuiscono alle regioni ordinarie un contributo complessivo pari a 2.496,20 milioni di euro per il 2019 e a 1.746,20 milioni per il 2020 con la finalità di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici.
Per ciascuno degli anni considerati è previsto un riparto degli importi totali fra le singole regioni contenuto nelle tabelle allegate alla legge di Bilancio. Tale riparto può essere modificato, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro
il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza Stato-Regioni. In caso contrario il riparto si intende già operativo, da febbraio 2019.

Rispetto al contributo complessivo per il 2019, il finanziamento da parte delle regioni per gli investimenti è pari ad almeno 800 milioni di euro per l'anno 2019 e 565,40 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Rispetto al contributo per il 2020, il finanziamento è pari ad almeno 343 milioni per l'anno 2020, 467,80 milioni per il 2021 e 467,70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 .

Questi gli interventi finanziabili:
a) messa in sicurezza degli edifici e40 del territorio, anche ai fini dell'adeguamento e miglioramento sismico degli immobili;
b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;
c) viabilità e trasporti;
d) edilizia sanitaria ed edilizia pubblica residenziale;
e) agevolazioni alle imprese, incluse la ricerca e l'innovazione.

Le Regioni sono tenute ad adottare gli impegni finanziari entro il 31 luglio di ciascuno degli anni previsti, per la realizzazione di tali investimenti; e a certificare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento l'avvenuto impegno degli stessi.

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ AGLI ENTI TERRITORIALI E RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI
I commi da 849 a 857 - introdotti nel maxi-emendamento - ampliano le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. I commi disciplinano, inoltre, il limite di ammontare, le garanzie, i termini per la richiesta e per il rimborso delle anticipazioni.

Il comma 849 dispone, infatti, che le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea (e quindi non soltanto il tesoriere dell'ente) possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al riconoscimento della legittimità dei debiti stessi ad opera della deliberazione del consiglio dell'ente prevista dall'articolo 194 del TUEL.

Il comma 852 dispone che le anticipazioni di cassa agli enti locali siano assistite, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento, da una delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL.

Il comma 853 fissa al 28 febbraio 2019 il termine entro il quale la richiesta di anticipazione di liquidità deve essere presentata agli istituti finanziari di cui al comma 849.


Il comma 854 dispone che il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l'anticipazione debba avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione. Tale termine è posticipato a 30 giorni nel caso di debiti degli enti del SSN.


Il comma 855 dispone che il rimborso delle anticipazioni debba avvenire entro il momento dell'avvenuto ripristino della normale gestione di liquidità, e comunque non oltre il 15 dicembre 2019.
Il comma 856 dispone che, in caso di mancato rimborso entro i termini stabiliti, gli istituti finanziatori possono chiedere la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 852.

CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E SCUOLE, 3,75 MILIARDI IN 15 ANNI
I commi 889 e 890 disciplinano l'attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (complessivi 3,750 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno, entro il 20 gennaio 2019, sulla base dei criteri indicati dalla norma.

Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e, come inserito dal Senato, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, secondo i seguenti criteri:
- per il 50 per cento, da ripartire tra le Province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e scuole nell'anno 2017, rispetto alla spesa media riferita al triennio 2010-2012, da assegnare in proporzione alla suddetta diminuzione;
- per il 50 per cento, da ripartire tra le Province in proporzione all'incidenza determinata, al 31 dicembre 2018, dalla manovra di finanza pubblica rispetto al gettito 2017 dell'imposta Rc auto, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del fondo sperimentale di riequilibrio.

A garanzia del pieno utilizzo delle somme nell'anno di erogazione, il comma 1 dispone che le spese finanziate con le risorse assegnate a valere sul fondo in esame, per ogni annualità, devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011.

Soppressa la disposizione, introdotta alla Camera, che impegnava le province beneficiarie dei contributi destinati alla manutenzione delle scuole ad assicurare l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
Soppressa anche la disposizione, introdotta alla Camera, che prevedeva che i piani di sicurezza a valenza pluriennale relativi alla manutenzione delle scuole fossero comunicati, una volta predisposti, al Ministero dell'istruzione ai fini del coordinamento con la programmazione triennale nazionale e con i diversi piani e finanziamenti in materia di edilizia scolastica.

Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali
Il comma 901
, aggiunto dalla Camera, semplifica le modalità di riconoscimento, da parte delle Giunte degli enti locali, delle spese per lavori pubblici urgenti cagionati da eventi eccezionali e imprevedibili.
Il comma modifica l'art. 191, comma 3, del Testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo 267/2000). In particolare, l'articolo 191, comma 3, nel testo risultante dalla modifica apportata dal comma in esame prevede che la Giunta di un ente locale possa sottoporre alla deliberazione consiliare il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da tali spese anche nell'ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio per tali finalità.

Anticipazioni di tesoreria enti locali
Il comma 906
dispone l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti fino al 31 dicembre 2019, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.
Si segnala che tale limite risulta già fissato nella misura di cinque dodicesimi delle entrate correnti fino al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

Anticipazione di somme ai comuni in dissesto per pagamenti in sofferenza
Il comma 907
, introdotto nel corso dell'esame al Senato, mira a favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente dei comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario attraverso l'anticipazione di somme da parte del Ministero dell'interno da destinare ai pagamenti in sofferenza di tali enti.
In particolare, il primo periodo dispone, a favore dei comuni che nel secondo semestre 2016 abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali), la facoltà di chiedere al Ministero dell'interno un'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza.

Lavori pubblici enti locali, economie al Fondo pluriennale vincolato
I commi 909-911 dettano norme volte a favorire gli investimenti degli enti territoriali, prevedendo che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto interministeriale (del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dell'interno) da adottare entro il 30 aprile 2019.

AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI, SOGLIA SALE DA 40MILA A 150MILA
Il comma 912
, introdotto dal Senato, introduce fino al 31 dicembre 2019 una deroga all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia europea, al fine di elevare la soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura diretta dagli attuali 40mila euro a 150mila, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 euro fino a 350.000 euro.
La disposizione in esame specifica che le suddette deroghe, introdotte nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, sono valide fino al 31 dicembre 2019.

In sintesi, il Codice dei contratti pubblici disciplina attualmente gli affidamenti di lavori:
- per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a);
- per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b);
- per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c).
Per effetto della deroga introdotta dalla disposizione in esame, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori:
- di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;
- di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.

PIANO PERIFERIE, PARZIALE SALVATAGGIO
I commi da 530 a 533
intervengono sulle risorse destinate al programma straordinario per le periferie urbane, prevedendo che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari (successivi ai primi 24 beneficiari), producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, da ultimo, dal D.L. 91/2018 (cd. proroga termini), che per tali 96 enti aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019. Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle città metropolitane. La norma dà seguito all'accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali.

FONDI PER LA METROPOLITANA DI ROMA, 145 MILIONI
L'articolo 1, comma 931 autorizza la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2019, di 65 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la revisione progettuale del completamento della Linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma.

BUCHE DI ROMA, 60 MILIONI
Il comma 933
assegna a Roma Capitale una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità.
In relazione ai predetti interventi Roma Capitale può avvalersi, nei casi emergenziali, del concorso del Ministero della Difesa.

Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali
I commi 937-938
apportano modifiche all'ordinamento contabile delle regioni al fine di favorire gli investimenti pubblici. Le norme stabilite dai commi 547-548 consentono alle regioni di finanziare gli investimenti con debiti da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa; il comma 560 consente alle regioni, nel caso di maggiori entrate tributarie che non rendono necessario il ricorso al debito previsto in bilancio per finanziare gli investimenti, di modificare la distribuzione delle coperture al fine di non contrarre il debito.

Commissari per il completamento del Piano nazionale per le città
Il comma 951
, introdotto nel corso dell'esame al Senato, detta disposizioni finalizzate al completamento degli interventi del Piano nazionale per le città (previsto dall'art. 12 del D.L. 83/2012). A tal fine viene prevista e disciplinata, in caso di inerzia realizzativa, sentito il comune interessato, la nomina di Commissari (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), con oneri a carico delle risorse destinate dal Piano al medesimo comune (nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del D.L. 83/2012).
Nomina del Commissario
La nomina del Commissario, finalizzata a garantire l'attuazione o il completamento degli interventi già finanziati dal Piano, avviene, in caso di inerzia realizzativa:
- sentito il comune interessato;
- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Rinegoziazione debiti enti locali con Cassa Depositi
Commi 961-964

I commi introducono la possibilità di rinegoziare i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a comuni, province e città metropolitane e trasferiti al MEF.
Il comma 565 dispone la possibilità di rinegoziare i mutui specificandone la finalità nella riduzione dell'ammontare di passività a carico degli enti e rinviando al comma 566 per l'indicazione delle caratteristiche che i mutui debbono presentare per poter essere oggetto di rinegoziazione. Mantiene inoltre ferma l'articolazione temporale dei piani di ammortamento.

Fondo per la ricostruzione sisma 2012
I commi 1011-1012
, introdotti dalla Camera dei deputati, incrementano con 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 la dotazione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, raddoppiando l'incremento di dotazione già disposto con la legge di bilancio 2018; si prevedono le modalità di compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno.

Finanziamento del piano di investimenti straordinario del porto di Genova
I commi 1023-1024
attribuiscono all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
Gli interventi finanziati sono finalizzati al contrasto degli effetti negativi, diretti ed indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione città-porto.
In base al comma 610, i finanziamenti sono finalizzati anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.

DISSESTO-IDROGEOLOGICO, INTERVENTI DI PREVENZIONE IN ZONE COLPITE
Investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per la resilienza di strutture e infrastrutture nei territori in emergenza
I commi 1028-1029 autorizzano la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della presente legge) risulta ancora in corso oppure è terminato da non oltre 6 mesi.
Sono inoltre disciplinate le modalità di realizzazione e di monitoraggio degli interventi, nonché di utilizzo delle risorse.
La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione in esame “nasce dalla duplice esigenza di fornire una risposta urgente all'emergenza derivante dai gravi eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2018 e di procedere ad un avvio tempestivo degli investimenti volti alla mitigazione del rischio idrogeologico del territorio e alla maggiore resilienza delle infrastrutture e strutture”.

Gli investimenti finanziati con le risorse autorizzate devono essere finalizzati esclusivamente:
- alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico;
- nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni (adottate dal Consiglio dei ministri) dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il secondo periodo del comma 1028 dispone che gli investimenti in questione sono realizzati secondo le modalità previste dall'ordinanza di protezione civile 15 novembre 2018, n. 558.
Con tale ordinanza (pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018) sono stati disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 558).

Il terzo periodo prevede che per gli interventi di valore superiore alla soglia di rilevanza europea può essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell'anno 2019.

Per le finalità di cui al comma precedente, il comma 1029 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo, coperto con le riduzioni 2019-2021 del Fondo Investimenti Pa centrali.

I finanziamenti sono assegnati con apposito D.P.C.M. adottato su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile, ai Commissari delegati o ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 1/2018.

Utilizzo da parte delle Regioni delle risorse disponibili per il dissesto idrogeologico
Il comma 1030
, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che per la realizzazione di interventi nel settore della prevenzione dei rischi ambientali e del dissesto idrogeologico, le Regioni utilizzano in via prioritaria le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi della programmazione europea 2014/2020, nonché nell'ambito dei programmi complementari di azione e coesione. L'utilizzo delle risorse dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale e nel limite di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica
L'articolo 1, comma 1138, lettera a), introdotto durante l'esame al Senato, proroga (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica.
In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).
Il riferimento specifico è al termine contenuto nel co. 8-quinquies, ultimo periodo, dell'art. 18 del D.L. 69/2013, fissato inizialmente al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogato, di anno in anno, dall'art. 6, co. 4, lett. c), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), dall'art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016), dall'art. 4, co. 1, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) e, da ultimo, dall'art. 1, co. 1143, lett. a), della L. 205/2017.

Adeguamento antincendio strutture ricettive
Comma 1141
La norma proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l'adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi previsto per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.
Il comma 1141 modifica l'art. 1, comma 1122, lettera i), della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), inserendovi la proroga al 31 dicembre 2019, nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del termine per l'adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi previsto dal comma 1122 citato, per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018.

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