Appalti

In vigore il decreto sicurezza: reclusione da uno a cinque anni per i subappalti illeciti

di Mauro Salerno

Giro di vite su subappalti e cottimi non autorizzati. Il decreto legge sulla sicurezza (Dl 113/2018), ormai in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 231 del 4 ottobre), trasforma i subaffidamenti illeciti in un «delitto», vale a dire in un reato più grave rispetto alla «contravvenzione» aumentando la sanzione prevista per chi lo commette.

In dettaglio, l’articolo 25 del decreto stabilisce che i subappalti illeciti potranno essere puniti con la reclusione per un periodo compreso tra uno e cinque anni. Prima, invece, la pena prevista era l’arresto per un periodo compreso tra sei mesi e un anno. Resta invariata la sanzione pecuniaria (prima definita come «ammenda» ora come «multa», in funzione della diversa qualificazione del reato) per un valore «non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto».

Le nuove pene valgono sia per i subappalti che per i cottimi e si applicano tanto a chi concede il subaffidamento che all’impresa che lo riceve.

Oltre alla stretta sui subappalti illeciti il decreto contiene novità anche sul fronte del monitoraggio dei cantieri. In particolare, il provvedimento (articolo 26) allarga la platea dei destinatari della «notifica preliminare» di inizio di attività dei cantieri. Oltre alla Asl e alla direzione provinciale del lavoro il documento dovrà essere inviato anche al prefetto.

Il testo del Dl 113/2018 pubblicato in Gazzetta

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