Appalti

Linee guida/3. Progettisti, assicurazione contro i rischi professionali al posto dei requisiti di fatturato

di Giuseppe Latour

Le stazioni appaltanti potranno chiedere l'esibizione di un'assicurazione contro i rischi professionali per provare i requisiti di capacità economica e finanziaria nelle gare di progettazione. È questa la novità più importante contenuta nella versione definitiva delle linee guida dell'Anac sui servizi di architettura e ingegneria che, durante la fase di consultazione, hanno incassato ben 80 contributi. Il testo approvato dal consiglio dell'Anticorruzione accoglie, così, una richiesta fatta dalla Rete delle professioni tecniche. E conferma gli elementi principali della prima versione. Resta l'indicazione per le stazioni appaltanti di utilizzare in via obbligatoria il decreto sui parametri di progettazione. E resta, allo stesso modo, l'impostazione più "soft" rispetto al passato sia sui requisiti di fatturato che su quelli di personale.

Il primo passaggio chiave riguarda proprio il decreto sui parametri di progettazione. In ballo c'è la questione dell'obbligatorietà: il Codice appalti ha stabilito che le amministrazioni possono usare le tabelle del Dm, mentre l'Anac nel documento posto in consultazione ha dato indicazioni di segno opposto, parlando di obbligo. Adesso, la bilancia pende verso questa seconda alternativa. Fino alla pubblicazione del nuovo decreto parametri, regolato dall'articolo 24 comma 8, «al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara» occorre fare riferimento ai criteri fissati dal Dm n. 143 del 2013. Quindi, non vengono considerate ipotesi alternative. Per rafforzare il concetto è stato inserito un riferimento alla legge n. 1 del 2012, non abrogato dal nuovo Codice, dove si parla dell'utilizzo dei parametri in termini di obbligo. Anche se resta un dubbio: la nuova versione del Dm parametri parla di semplice facoltà, citando quasi testualmente il Dlgs n. 50 del 2016. Non è chiaro come si concilieranno le due normative.

Comunque, per motivi di trasparenza e correttezza le amministrazioni dovranno riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base d'asta, «inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi». In questo modo, i concorrenti potranno verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo e potranno accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, come imposto proprio dalla legge n. 1 del 2012.

Altro pezzo fondamentale del documento dell'Anticorruzione riguarda il fatturato. Nella legislazione in vigore non ci sono indicazioni specifiche per i requisiti di capacità economico finanziaria. In via interpretativa, però, l'Anac elabora una serie di indicazioni e spiega che «il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura» espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando può essere richiesto «per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara». Bisogna considerare che, con il vecchio sistema, era possibile attestarsi tra le due e le quattro volte l'importo base: quindi, l'Anticorruzione dà indicazioni per un consistente sconto.

Ragionamento simile viene fatto per i requisiti di personale richiesti ai soggetti organizzati in forma societaria e ai professionisti organizzati in forma associata: dovranno avere un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni «in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio». In base alle vecchie regole, invece, era possibile arrivare fino a tre volte.

Ma la vera novità è che le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, «ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare». Quindi, anziché portare in dote il proprio reddito degli ultimi anni, si potrà semplicemente esibire una polizza. La richiesta di inserire questa previsione era arrivata direttamente dal documento di consultazione della Rete delle professioni tecniche.

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