Appalti

Appalti, il decalogo Anac sulla fase transitoria: i casi in cui sopravvive il vecchio codice

di Giuseppe Latour

Ultimi colpi di coda del vecchio Codice. Risolta la questione più rilevante, relativa al momento esatto di entrata in vigore del Dlgs n. 50 del 2016, l'Anac ritorna sul tema della fase transitoria, con un comunicato firmato dal presidente Raffaele Cantone, licenziato ieri dal Consiglio dell'Autorità. Vengono, così, regolati i casi speciali nei quali possono ancora sopravvivere le regole del Dlgs n. 163 del 2006. Accadrà per i rinnovi dei contratti, per le proroghe tecniche, per alcune varianti. Ma anche per le procedure negoziate andate deserte a causa di offerte irregolari o per gli accordi quadro avviati in pendenza del vecchio sistema. In questo modo, l'Authority risponde alle «numerose richieste di chiarimenti in relazione alla normativa da applicare», giunte in questi giorni da diverse pubbliche amministrazioni italiane.

Il comunicato conferma che le disposizioni del vecchio Codice si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19 aprile, con una delle forme di pubblicità obbligatoria, come la Gazzetta ufficiale italiana o quella europea. Si tratta di un passaggio rilevantissimo, perché da più parti era arrivata all'Authority la richiesta di far valere la data di invio dei bandi di importo maggiore alla Gazzetta europea per la pubblicazione. Un'interpretazione che, tra le altre cose, avrebbe fatti salvi bandi per circa un miliardo, pubblicati dalle centrali di committenza regionali oltre i termini. Nulla da fare: gli aggregatori dovranno rifare tutto da capo.

Ci sono, invece, una serie di casi particolari nei quali l'Anac ha aperto a interpretazioni più morbide. In queste situazioni potranno essere utilizzate ancora le vecchie regole. Si tratta, ad esempio, degli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali venga disposto il rinnovo del contratto. E, ancora, della ripetizione di servizi analoghi, delle proroghe tecniche, delle varianti per le quali non sia necessario indire una nuova gara. A nulla rileva, in tutte queste ipotesi, il fatto che si debba acquisire un nuovo codice identificativo di gara per avviare la procedura.

Stesso discorso per le procedure negoziate indette in base al vecchio Codice, ma andate deserte a causa di offerte irregolari o inammissibili: le nuove convocazioni restano nel perimetro delle vecchie regole. Il Dlgs n. 163 del 2006 potrà essere applicato anche per i contratti sotto la soglia comunitaria per i quali la stazione appaltante abbia pubblicato un avviso esplorativo, finalizzato a reperire operatori interessati, in vigenza del vecchio Codice. Ancora, il vecchio sistema dovrà essere usato anche per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 50 del 2016 e per le adesioni a convenzioni stipulate prima del 20 aprile.

Due precisazioni importanti riguardano aspetti più tecnici. La prima è relativa alle regole da applicare ai Comuni: tutti quelli che bandiscono lavori sotto i 150mila euro e servizi e forniture sotto i 40mila euro potranno farlo in autonomia, senza passare da una centrale di committenza, ottenendo il rilascio del codice identificativo di gara. Con il vecchio sistema esisteva una soglia unica a 40mila euro. Indicazioni arrivano anche sulle comunicazioni obbligatorie all'Osservatorio dei contratti pubblici. Tutti gli atti avviati in vigenza del vecchio sistema continuano a seguire le vecchie regole.

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