Appalti

Nuovo codice/3. Sui contratti segretati il controllo preventivo della Corte dei Conti

di Pietro Verna

I contratti segretati o la cui esecuzione necessita di speciali misure di sicurezza devono essere sottoposti al vaglio preventivo della Corte dei conti, in luogo del controllo ex post previsto dall'articolo 17 del vigente codice dei contratti pubblici, modificato dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 « Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2008/81/UE».

È quanto stabilisce l'articolo 162, comma 5, del nuovo codice dei contratti pubblici («la Corte dei conti, tramite proprio un ufficio organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione»).

Disposizione, quest'ultima, adottata ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 gennaio 2016, n.16, con il quale il Governo era stato delegato:
- ad adottare una specifica disciplina per i contratti segretati, con la sottoposizione di tali affidamenti al controllo preventivo alla Corte dei conti;
- ad individuare le circostanze che giustificano il ricorso a tali contratti e, ove possibile, le relative modalità di realizzazione;
- ad assicurare nelle procedure di affidamento la partecipazione di un numero minimo di operatori economici;
- a prevedere l'adeguata motivazione nel caso in cui non sia possibile esperire la procedura con un numero minimo di partecipanti ovvero i casi in cui la negoziazione con più di un operatore economico sia incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

Ambito di applicazione
L'articolo 17 del codice dei contratti pubblici (riprodotto in gran parte nell'articolo 162 del nuovo codice ) prevede che le disposizioni relative alle procedure di affidamento possano essere derogate per i contratti «al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione sia attribuita una classifica di segretezza, nonché per quelli la cui esecuzione debba essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative». E che, a tal fine, le amministrazioni statali interessate attribuiscano, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 124/ 2007. ovvero dichiarino i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza.

Le novità
La delega parlamentare impone il restyling della normativa vigente operato mediante la sostituzione del comma 4 del citato articolo (« i contratti posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti») con la disposizione neo introdotta, mentre restano confermate le altre disposizioni dello stesso articolo, in forza del quale:

a)l'affidamento dei contratti segretati deve avvenire previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza;
b) la classifica di segretezza deve essere attribuita ai sensi dell'articolo 42, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124 «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;
c) i contratti devono essere eseguiti da operatori economici in possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).

Cantiere aperto
Il regime dei contratti segretati appena introdotto potrebbe peraltro avere anche breve durata, in quanto è all'esame del Senato una proposta di legge già approvata dalla Camera dei deputati ( A. S. 1936) in cui si stabilisce che:
-gli atti adottati per l'esclusione delle procedure di affidamento devono dar conto in maniera puntuale delle circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e consentire a posteriori una adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segretati;
-nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale, le amministrazioni «devono dare conto delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara soltanto i soggetti invitati»;
-la pronuncia della Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione dell'atto, decorso il quale la pronuncia si intende espressa in senso favorevole.

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