Appalti

Consiglio di Stato: nuovo codice «sfida storica», niente scorciatoie su piccoli appalti e deroghe

di Mauro Salerno

No alla semplificazione eccessiva dei piccoli appalti, attenzione alle deroghe concesse per agli appalti della protezione civile, giusta la scelta di abbandonare il regolamento attuativo unico per accogliere la sfida della «soft law» affidata all'Anac. E poi il suggerimento di prevedere un congruo periodo transitorio per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, allungando da uno a due anni il tempo massimo per introdurre dei correttivi con un nuovo decreto del governo.

Con un parere di oltre 200 pagine il Consiglio di Stato "fa le pulci" al testo del codice degli appalti varato dal Governo. Una disamina compiuta articolo per articolo che parte dalla constatazione dei tempi stretti in cui la commissione governativa ha redatto il testo: una corsa che ha comportato «inevitabili refusi, incoerenze e difetti». Palazzo Spada riconosce però che la riforma del Codice degli appalti rappresenta «una sfida storica affidata a un delicato equilibrio», che punta a ottenere un «codice snello», ma che deve anche garantire controlli efficaci. Per questo il codice «deve essere tempestivamente seguito da atti attuativi chiari, tempestivi, coordinati tra loro». Inoltre «le stazioni appaltanti avranno maggiore discrezionalità, ma devono essere poche, ben organizzate e qualificate». E poi più attenzione ai piccoli appalti. «Se aumentano gli appalti sotto soglia, per la previsione dei lotti, e se le regole del sotto soglia sono più flessibili, occorrono controlli rigorosi».

In tre punti, per Palazzo Spada, la bozza del decreto è andata oltre i limiti della delega. Il primo passaggio riguarda i piccoli appalti. Dove si è ridotto (a tre invece che a cinque) il numero minimo di concorrenti da invitare alle gare. Su questo aspetto i giudici consigliano «prudenza nel tasso di semplificazione degli affidamenti sotto soglia», per evitare «una riduzione eccessiva di concorrenza e trasparenza». Il secondo punto riguarda le deroghe alle procedure ordinarie di gara concesse per gli appalti «della protezione civile», oltre che le bonifiche e per la messa in sicurezza dei siti contaminati. Il terzo riguarda il débat public sulle grandi opere, che deve essere «subito obbligatorio», chiarendo l'ambito dei soggetti ammessi al dibattito.

Un chiarimento importante arriva sulla natura della regolamentazione flessibile affidata all'Anac. Il Consiglio di Stato la distingue in tre livelli. Le linee guida generali (chiamate a sostituire il vecchio regolamento) proposte dall'Anac e adottate dal Mit costituiscono un vero e proprio regolamento. Si chiarisce così il valore cogente di questo provvedimento, che alcuni avevano messo in dubbio. Dall'altra parte s ene irrigidisce un po' l'iter di approvazione, che dovrà includere anche un passaggio alla Corte dei Conti e al Consiglio di Stato. Anche le linee guida settoriali, ma «vincolanti» dell'Anac dovranno passare da Palazzo Spada e «seguire alcune garanzie procedimentali minime», mentre per quelle non vincolanti resta il valore di un semplice atto di indirizzo.

Nel parere arriva poi anche l'invito a «perseguire con determinazione» l'obiettivo della «riduzione del numero delle stazioni appaltanti, attraverso la loro qualificazione e centralizzazione obbligatorie», ma «salvaguardando meglio le piccole e medie imprese nei confronti della grande committenza». Tra gli altri richiami va segnalata poi la richiesta di «maggior rigore» nella disciplina dei requisiti morali dei concorrenti attraverso l'ampliamento del novero delle condanne penali per cui si è esclusi , anche attraverso il «ripescaggio di altre fattispecie escludenti previste dal vecchio codice».

Non mancano poi molte altre indicazioni di merito. La possibilità di sanare le irregolarità di gara attraverso il soccorso istruttorio, ad esempio, deve essere sempre garantita senza l'applicazione di sanzioni, come prevedeva la delega. Il Consiglio di Stato chiede poi di valutare il rispristino della possibilità di escludere le offerte anomale in modo automatico e di ridurre il contributo unificato per i ricorsi. Un punto anche sulla progettazione: il principio di separazione tra progetto e lavori non va eluso «ricorrendo a contratti atipici di partenariato pubblico privato».

Il parere del Consiglio di Stato sulla bozza di decreto con il codice appalti

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