Appalti

Nuovo Codice/3. Massimo ribasso solo sotto il milione e verifica anomalia con metodo estratto a sorte

di Alessandro Arona

Stretta nel nuovo Codice appalti sul massimo ribasso: l'aggiudicazione delle gare sulla base del "prezzo più basso", che oggi può essere scelta dalle stazioni appaltanti senza limitazioni, e di fatto è il metodo normale di selezione del miglior offerente, potrà avvenire solo in casi eccezionali, e in particolare per lavori di importo inferiore a un milione di euro, mentre il criterio "normale" di aggiudicazione diventa quello ad offerta più vantaggiosa.
Inoltre, anche ove ammesse, le gare a massimo ribasso dovranno introdurre l'importante stretta anti-corruzione dell'inedito sistema di estrazione a sorte del metodo di calcolo dell'anomalia.
Ma vediamo con ordine.

Criteri di aggiudicazione dell'appalto
È l'articolo 95 a disciplinare il punto. Il comma 3 stabilisce che «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2;
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 40.000 euro».
In questi casi, dunque, non è mai ammesso il criterio del massimo ribasso (minor prezzo).

Il criterio del minor prezzo è comunque ammesso dal nuovo Codice solo in casi eccezionali, che sono: «a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 (le soglie per gli appalti europei), caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo».

Offerte anomale
«Al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo dell'anomalia» stabilisce il nuovo Codice (articolo 97) «la stazione appaltante procede al sorteggio in sede di gara del metodo di determinazione dell'anomalia».
Se gli offerenti non sanno prima il metodo di esclusione dell'offerta anomala, dunque, non possono mettresi d'accordo.

Quali i metodi? Questi nel caso del massimo ribasso:
«1) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
2) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

3) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
4) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
5) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4».

Nel caso dell'offerta più vantaggiosa, invece, il Codice introduce una norma francamente incomprensibile: «quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara». Questo è solo un metodo di fissazione dell'anomalia, non si capisce dove siano i metodi alternativi tra cui sorteggiare.

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