Appalti

Consiglio di Stato/3. Via libera alle «varianti migliorative» nelle gare a offerta più vantaggiosa

di Guglielmo Saporito

Nuovo impulso dal Consiglio di Stato alle “varianti migliorative” degli appalti pubblici. Con la sentenza n.5655 dell’11 dicembre diventa più agevole proporre soluzioni tecniche quando l’aggiudicazione avviene a favore dell’offerta «economicamente più vantaggiosa» (articolo 81-83 del Dlgs 163/2006). Anche quando il progetto posto a base di gara è definitivo, le imprese possono proporre variazioni migliorative rese possibili dal possesso di specifiche conoscenze tecnologiche. L’unico obbligo è quello di rispettare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dal bando e di non danneggiare la parità di trattamento rispetto ad altri concorrenti.

Nel caso esaminato si discuteva di un appalto con progettazione definitiva già predisposta, per realizzare un centro natatorio, con possibili varianti migliorative sulla qualità architettonica e sulle caratteristiche dei materiali di finitura da utilizzare. Uno dei concorrenti aveva proposto di utilizzare, per la copertura di una piscina, 16 pilastri e pareti in prefabbricati, invece di pilastri gettati in opera volta per volta. Questa modifica è stata ritenuta coerente con il progetto, e quindi valutabile dalla commissione giudicatrice con specifico punteggio. Trova così conferma l’orientamento già emerso in altri casi, ad esempio quando si è ritenuto che il risparmio energetico derivante da pensiline fotovoltaiche per 33 posti auto, possa rappresentare una miglioria ad un progetto di riqualificazione di un parco urbano (Tar Bari 846/2015).

Più delicata è stata la questione risolta dal Tar Liguria (351/2013, riformata poi per motivi procedurali) relativa ai lavori sul torrente Bisagno a Genova, quando non si discuteva solo di fondazioni e di micro pali, di cunicoli e di abbassamento dell’alveo, ma anche di vere e proprie incongruenze del progetto iniziale che rendevano indispensabili le modifiche proposte delle imprese. Proprio attraverso la possibilità di intervenire sul progetto con varianti migliorative (sindacabili dal giudice con il parametro della coerenza e della logica) è infatti anche possibile criticare il progetto iniziale.

In scala minore rispetto ai problemi liguri, ad esempio, si può proporre la modifica del tracciato di una rete fognaria prevista sotto la sede stradale, offrendo una collocazione su adiacenti aree private (Tar Napoli 1978/2015). Se la commissione di gara condivide le soluzioni migliorative, si pone il problema dei prezzi da adottare per attuare le proposte: il Consiglio di Stato (5160 /2013) ritiene che gli oneri economici derivanti dalle migliorie trovino compensazione all’interno della complessiva offerta economica presentata. Su questi presupposti, ci si prepara all’imminente entrata in vigore della Direttiva Ue 24/2014, che privilegia l’offerta economicamente più vantaggiosa.

La sentenza n. 5655/2015 del Consiglio di Stato

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©