Appalti

Consiglio di Stato: anche le opere complesse possono essere affidate con il massimo ribasso

di Massimo Frontera

«Anche contratti d'appalto caratterizzati da rilevanti profili di complessità, ed in particolare anche appalti di opere pubbliche, possono essere affidati sulla base della solo criterio del massimo ribasso, laddove la progettazione svolta dalla stazione appaltante sia giunta ad un grado di dettaglio tale da non richiedere, secondo valutazioni di carattere discrezionale di quest'ultima, l'acquisizione di soluzioni tecniche migliorative».
Lo afferma il consiglio di Stato in un recente sentenza su una controversia nata da una gara promossa dall'Acea e contestata da un'impresa esclusa. Il Consiglio di Stato (sezione V, sentenza n.4040 depositata il 31 agosto scorso) ha dato ragione alla stazione appaltante ribaltando il giudizio di primo grado del Tar Lazio.

Tutto nasce da una gara per affidare il servizio di call center. A pubblicarlo è l’utility capitolina Acea. L’appalto prevede l’aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso. Il servizio - labour intensive - è un tema sensibile e toccato più volte dalla giurisprudenza. E molte controverse sono nate da contestazioni di imprese che mettevano in discussione ribassi in cui - le imprese ricorrenti - sostenevano palesi compressioni dei costi del personale.
Anche in questo appalto, l’impresa esclusa ha puntato il dito su ribassi molto elevati dell'impresa aggiudicataria. E in effetti, come ricostruisce la sentenza, le offerte economiche variavano su un range molto ampio. Il che però non vuol dire nulla, perché, per citare la sentenza, «il fatto che i ribassi offerti in sede di gara abbiano registrato significative differenze (oltre 2 milioni di euro tra l'offerta migliore e quella contenente il minor ribasso, in una forbice tra i circa 7 della migliore offerta, della ECare, e i circa 9 della offerta meno conveniente) non denota alcuna irrazionalità, ma, al contrario, è indice dell'ampio ventaglio di soluzioni organizzative reperibili presso il mercato, rispetto al quale resta tuttavia incensurabile la scelta di annettere rilievo decisivo all'elemento prezzo».

«Questa variabilità - prosegue il testo - è in particolare spiegabile con il dato di comune esperienza che anche servizi a basso contenuto tecnologico e ad alta intensità di lavoro possono presentare rilevanti margini di comprimibilità dei costi interni».
Quanto ai costi del personale. L’abbattimento significativo del costo, può essere giustificato da soluzioni consentite dalla legge: «Segnatamente, nell'ambito degli strumenti astrattamente utilizzabili al fine di conseguire economie aziendali per lo svolgimento di servizi di call-center e di back office in generale viene in particolare in rilievo il fenomeno della delocalizzazione e la conseguente possibilità di sfruttare le asimmetrie salariali vigenti tra Stati diversi. Ciò peraltro non esclude che per il soggetto aggiudicatore l'unico elemento determinante per la selezione delle offerte sia dato dal prezzo e che le caratteristiche qualitative del servizio assumano invece rilevanza in sede di esecuzione del contratto».

La sentenza n.4040/2015 del Consiglio di Stato (sezione V) depositata il 31 agosto scorso

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