Appalti

Sulle gare Asmel il Tar Lazio dà ragione all'Anac: no alla sospensiva

di Giuseppe Latour

Il Tar Lazio chiude la porta ad Asmel. Il ricorso davanti ai giudici amministrativi non è servito a stoppare la delibera Anac che, lo scorso 12 maggio, aveva decretato l'illegittimità delle gare gestite attraverso la società consortile. Il tribunale si è pronunciato sulla richiesta di sospensiva, respingendola, e ha dato sostanzialmente ragione a quanto aveva sostenuto l'Autorità: la struttura del consorzio non corrisponde a nessun modello regolato dal Codice appalti e, per questo, la società deve smettere di operare. Una doccia gelata per Asmel, anche se il Tar deve ancora pronunciarsi con una sentenza di merito: lo farà nei prossimi mesi.

Il problema è nato lo scorso 12 maggio, quando il presidente dell'Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone ha firmato una delibera (n. 32 del 30 aprile) nella quale veniva bloccata l'attività di Asmel. Per Cantone la società non ha i requisiti per svolgere il ruolo di centrale di committenza degli enti locali e neppure «può essere inclusa tra i soggetti aggregatori», introdotti dal Dl 66/2014 con l'obiettivo di qualificare e ridurre la spesa degli enti locali. Addirittura, per Palazzo Sciarra tutte le gare promosse dal consorzio sono da considerarsi «prive del presupposto di legittimazione».

Sul piatto ci sono decine di gare (solo tra maggio 2013 e febbraio 2014, siamo a 152 procedure), così Asmel ha fatto immediatamente ricorso al Tar Lazio per stoppare la delibera. Prima della decisione di merito, il tribunale si è così pronunciato sull'istanza cautelare e ha dato torto alla società. L'ordinanza n. 2544, appena pubblicata, parte dall'articolo 33 comma 3 bis del Codice appalti, che disciplina i soggetti aggregatori dei bandi dei Comuni non capoluogo. Per i giudici, questo è il recinto nel quale bisogna necessariamente muoversi, ma il consorzio non lo fa perché – dice l'ordinanza – «la società consortile Asmel appare eccentrica e non riconducibile ad alcuno dei modelli ammessi dal suddetto articolo ai fini della configurabilità di uno dei soggetti aggregatori ammessi dalla legge».

Asmel – si legge nell'ordinanza - è «una associazione di diritto privato non riconosciuta, che tale resta anche se gli associati sono dei Comuni, aderendo alla quale gli enti locali interessati partecipano alla centrale di committenza». Questo tipo di struttura non è in nessun modo regolata dalle norme vigenti. Inoltre, l'articolo 33 prevede una serie di paletti legati al territorio per tutte le centrali, mentre Asmel si caratterizza per l'assenza «di limiti territoriali all'erogazione delle prestazioni di centrale di committenza a favore di qualsiasi comune interessato sul territorio nazionale». Insomma, i rilievi dell'Anac erano fondati e, per questo, non c'è motivo di sospendere la relativa delibera in via cautelare. Non si tratta – va detto - di una decisione definitiva: il Tar Lazio dovrà pronunciarsi con una sentenza di merito nei prossimi mesi.

L'ordinanza del Tar Lazio sull'Asmel

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