Imprese

Intervento. Digitalizzazione vera solo con un Codice dei contratti centrato sul «dato» (e non sul documento)

di Angelo Ciribini (*)

La presenza dei riferimenti alla gestione delle informazioni, trattata nel DM 560/2017, all'interno del regolamento generale di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha acceso un dibattito che sarà risolto solo con la pubblicazione dell'atto in questione. Ciò che, tuttavia, è chiaro è il fatto che, in ogni caso, le intime contraddizioni tra approccio analogico e approccio digitale risiedono nel decreto legislativo originario. La centralità del dato, infatti, come dimostrano i lavori, che stanno procedendo alacremente, del prototipo della piattaforma digitale nazionale per la Domanda Pubblica denominata WeBIM, implica un drastico ripensamento del valore del documento entro l'ordinamento medesimo. In altre parole, mentre il decreto ministeriale figurava sostanzialmente come un addendum, la digitalizzazione impone una completa rivisitazione concettuale dell'impalcato legislativo.

Qualunque sia la versione definitiva del regolamento generale di attuazione relativo al codice dei contratti pubblici, qualunque riferimento esso contenga alla gestione delle informazioni, ovverosia alla digitalizzazione, è evidente che, a partire dalla fase di progettazione, la fonte legislativa primaria resti imperniata sulla nozione di documento. Orbene, è evidente che, per quanto il documento sia trasferito su un supporto digitale, sia cioè dematerializzato, veicolato da un contenitore informativo, esso poco abbia a che fare col dato numerico, strutturato o semi-strutturato, su cui si fonda l'intera trasformazione digitale: tanto è che, non a caso, in un ambito differente, l'«estrazione» di valore dai dati personali per profilare identità e predire comportamenti costituisce oggi il tema etico-politico principale del dibattito pubblico.

La condanna sancita dalla prevalenza del documento sul dato, emblema di per se stesso della complicazione amministrativa e burocratica, rischia, pertanto, di rendere vane le ambizioni evolutive del settore, poiché l'efficienza procedurale dipende anche dai flussi informativi che non siano costretti nella scomoda veste documentale. La difficile relazione tra documento e progetto è, d'altronde, dimostrata dall'avvento della simulazione sulla rappresentazione, nel senso che tendenzialmente le entità che sono introdotte nei «modelli», che siano parti di un cespite, spazi nello stesso o avatar di persone, per avere una utilità non possono che essere «agenti» interattivi. Di conseguenza, pensare ai modelli informativi e, più in generale, agli ambienti di condivisione dei dati quali luoghi in cui giacciono passivamente (anziché attivamente tramite la sincronizzazione tra basi di dati) i dati e le informazioni vuol dire riprodurre logiche antiche, analogiche.

D'altra parte, la maggior parte dei consulenti tecnico-economici dei progettisti principali ragiona da sempre in termini numerici e computazionali: per questi ultimi, infatti, la modellazione e la gestione dei dati, nel senso di supportare processi di simulazione, è prassi cruciale e diffusa. Discorso diverso vale, appunto, in particolare, per coloro che si assumono la autorialità principale della concezione, che, a prescindere dalla cosiddetta progettazione computazionale o parametrica, continua a conservare una dimensione analogica, seppur anch'essa veicolata da supporti digitali. Il fatto è, comunque, che l'intero ordinamento culturale e giuridico rimane saldamente incentrato sul documento statico e, in ultima analisi, analogico nella sua intima natura, ma la natura simulativa, «modellistica», del dato strutturato o semi-strutturato promette di modificare profondamente i sistemi di responsabilità, perché la sua essenza «attiva» è assai impegnativa per chi lo origina.

La coesistenza di universi inconciliabili, che appartengono al passato e al futuro, genera il paradosso per cui gli stessi modelli informativi, specie dal punto di vista geometrico-dimensionale, vedono la propria ragione digitale asservita alla esigenza documentale, legata agli elaborati. Questo stato delle cose fa sì che il committente pubblico resti indefettibilmente un soggetto che commissiona documenti, elaborati, anziché strutture di dati che rispondano a precisi modelli di dati, finalizzati a determinati scopi. Può, di conseguenza, immaginarsi che con questi presupposti si dia inizio alla trasformazione digitale? La risposta non può che essere assolutamente negativa, laddove, a livello internazionale, la digitalizzazione impone che il dato letteralmente sia progressivamente liberato dalla prigione del documento che lo racchiude: il dato, in effetti, dovrebbe, addirittura, essere in grado di figurare come attuatore di eventi decisionali nei processi computazionali.

Di là della constatazione che, a livello internazionale, esistono già commesse che siano state interamente gestite senza la produzione documentale e che, all'inverso, gli ecosistemi di condivisione riguardino in buona misura ancora il piano documentale, è urgente che ci si ponga l'istanza di rivedere radicalmente non già il regolamento quanto la legislazione quadro. Poiché il dato sarà, internazionalmente, sempre più leggibile o interpretabile dalla macchina nei testi legislativi e normativi, inerenti non solo ai lavori pubblici, ma anche all'edilizia privata, si comprende bene come la negligenza nei confronti della definizione delle fasi del procedimento che siano indipendenti dalla dimensione documentale non possa che essere foriera di arretratezza del mercato nel prossimo futuro. Di là del fatto che la progettazione possa essere «automatizzata» o «aumentata», il ricorso, in campi limitrofi, ad aggettivi che alludono a beni algoritmicamente «cognitivi», «intuitivi», «responsivi», permette di capire che, in fondo, «generativo» sia un aggettivo piuttosto mite nei confronti di ciò che il dato «liberato» permetterebbe.

D'altra parte, il dato, che piuttosto riduttivamente era stato inserito nei modelli informativi, cerca di trasferirsi altrove, in altri ambiti computazionali e simulativi o presso i dispositivi fisici. È palese, inoltre, che, per quanto consentito dall'ordinamento giuridico-amministrativo, la migliore committenza privata cercherà ovviamente di affrancarsi dal documento, cosicché si potrebbe ingenerare un divario culturale e operativo drastico rispetto alla committenza pubblica. Tra l'altro, paradossalmente, il rinvio della questione digitale nella sua intima essenza a-documentale, intesa come processo guidato e governato dal dato, esporrebbe la Domanda Pubblica a prassi digitali proposte o attuate dall'Offerta Privata in assenza della formulazione computazionale dei requisiti informativi, già attualmente, peraltro, spesso banalizzati nei capitolati informativi stereotipati. L'interrogativo che occorre porsi non riguarda, pertanto, i contenuti del regolamento generale di attuazione quanto quelli del codice dei contratti pubblici, nonostante quanto espresso all'articolo 23, comma 13.

(*) eLux Lab, Università degli Studi di Brescia e Cclm

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