Fisco e contabilità

Ritenute e appalti, per Assonime più coerente una proroga secca

Gli interventi di questi mesi hanno alimentato i dubbi e gli oneri per le imprese

di Giuseppe Latour

Sarebbe stato più logico e semplice, «anche in considerazione del dedalo di sospensioni previste dal decreto legge Cura Italia e poi solo in parte ricondotte a unità dal decreto legge Liquidità», sospendere «l’applicazione della normativa sulle ritenute negli appalti, per alleggerire gli oneri burocratici delle imprese in una fase economica già estremamente difficile». Si conclude così la circolare Assonime n. 9/2020, pubblicata ieri per analizzare tutti i risvolti della normativa in materia di verifiche sul versamento delle ritenute negli appalti.

Nel documento si mettono in fila tutti gli interventi arrivati dopo l’articolo 4 del decreto fiscale (124/2019), entrato in vigore il primo gennaio. Componendo un quadro molto complesso, anche perché «proprio nelle prime settimane di applicazione della disciplina è subentrata l’emergenza coronavirus».

Tra questi interventi c’è quello con il quale l’agenzia ha qualificato come non tributari gli adempimenti e le sanzioni legati all’articolo 4: questa classificazione, sulla quale Assonime esprime perplessità, ha escluso che le verifiche sulle ritenute potessero rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari del Cura Italia. La sospensione dei controlli è, invece, arrivata solo nel caso in cui sia stato sospeso l’obbligo di versare le ritenute. Creando molti dubbi applicativi.

E non sono gli unici dubbi. In materia di manodopera non è chiaro se si debbano contare tutti i dipendenti che l’impresa utilizza nell’appalto o solo quelli che lavorano presso la sede del committente. Anche la definizione di sede si presta a molte ambiguità: cosa succede nel caso di un cantiere costituito su un terreno del committente? Ancora, rispetto al requisito dell’esistenza da almeno tre anni, non è chiaro il destino delle imprese che abbiano ottenuto partita Iva da meno di tre anni, ma che derivino da un’operazione straordinaria.

Dubbi da chiarire, perché la norma, archiviata la moratoria delle sanzioni a fine aprile, è attiva. La circolare ricorda, infatti, che per i contribuenti che non risultino destinatari dei provvedimenti sulla sospensione dei versamenti delle ritenute, la disciplina resta in vigore e, dunque, «in assenza di un certificato di regolarità fiscale emesso entro il 29 febbraio 2020 o comunque prima della chiusura degli uffici delle Entrate», i committenti restano obbligati a verificare la corretta effettuazione delle ritenute.

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