Fisco e contabilità

Dl Rilancio/3. Sgravi Irap, contributi a fondo perduto, garanzie, Durc, crediti Pa: gli interventi per le Pmi

di Massimo Frontera

Proroga della validità del Durc, apertura di credito per il pagamento dei crediti delle imprese da parte della Pa, esenzione Irap, contributi a fondo perduto e varie misure di sostegno alle imprese, sotto forma di prestiti o garanzie di crediti. Il decreto legge Rilancio - nella sua versione definitiva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - si è rivelato un decreto "Sostegno", rinviando a un'altra occasione tutte le misure necessarie a rilanciare gli investimenti.
Le misure sono orizzontali, destinate cioè agli operatori di vari settori commerciali e di servizi.

Versamento Irap, sconto su saldo 2019 e acconto 2020 (art.24)
Una delle misure orizzontali più largamente anticipate, riguarda la possibilità per le imprese e lavoratori autonomi con fatturato e compensi inferiori a 250 milioni di euro di non versare il saldo Irap relativo al 2019 (ma con obbligo di versare gli acconti 2019) e neanche il primo acconto del 40%-50% del 2020. Inoltre, l'importo della prima rata di acconto resta escluso dal calcolo del saldo 2020.

Contributo a fondo perduto (art. 25)
Imprese e lavoratori autonomi (inclusi quelli iscritti alle sezioni speciali dell'assistenza obbligatoria - Ago) con imponibile 2019 fino a 5 milioni di euro potranno richiedere all'Agenzia delle Entrate un contributo a fondo perduto (variabile in funzione del fatturato). La possibilità è condizionata a una differenza negativa del 30% tra compenso/fatturato di aprile 2020 rispetto al corrispondente valore nello stesso mese 2019.
Per chi ha iniziato l'attività dal primo gennaio 2019 - e per altre categorie di soggetti indicate nel testo - il contributo spetta anche in assenza del calo di fatturato. La misura richiede un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate.

Rafforzamento patrimoniale (artt.26 e 27)
Per le Pmi strutturate con situazione patrimoniale messa a rischio dalle conseguenze della pandemia, si prevede uno speciale strumento di "Rafforzamento patrimoniale". L'aiuto è tuttavia condizionato all'ok della Commissione Ue. Al verificarsi di alcune condizioni (e livelli di fatturato, tra 5 e 50 milioni) alle imprese viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite d'esercizio riferite all'esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Il beneficio decade se l'impresa distribuisce riserve prima del 1° gennaio 2024.
E prevista la costituzione - da parte di Cassa depositi e prestiti - di un "Patrimonio Destinato (denominato "Patrimonio Rilancio") comprendente beni e rapporti giuridici, apportati esclusivamente dal ministero dell'Economia. Sarà questo "Patrimonio Rilancio" a effettuare la ricapitalizzazione, che costituiscono misure di aiuto e di prevedere la garanzia dello Stato sui suoi interventi.

Garanzia Sace (art. 31 e 35)
Rifinanziato con 30 miliardi di il Fondo per la concessione delle garanzie concesse da Sace alle imprese di assicurazione di crediti, di cui 1,7 miliardi riservate a uno specifico e separato "strumento di garanzia statale per l'assicurazione crediti commerciali a breve termine" per consentire di mantenere le linee di credito coperte dalle compagnie di assicurazione ai livelli pre-covid.Lo strumento richiede un decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni. Rifinanziato inoltre con 3,95 miliardi anche il Fondo di garanzia Pmi.

Imprese in amministrazione straordinaria (art. 51)
Vemgono estese anche alle imprese in amministrazione straordinaria le misure previste per le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, allo scopo, spiega la relazione di accompagnamento, di «salvaguardare tutte quelle procedure che avevano concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica e che, in questa particolare fase, potrebbero invece risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico».

Sovvenzioni per i salari di lavoratori dipendenti (art.60)
Si prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato da parte di regioni, province e camere di commercio, sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia.

Indennità Covid lavoratori autonomi (art. 84)
La norma introduce nuove indennità per i lavoratori danneggiati dalla pandemia, concedendo ai liberi professionisti e co.co.co che già avevano ricevuto l'indennità di 600 euro, un'indennità di pari valore anche ad aprile. Ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito "comprovate perdite" con riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, viene concessa nel mese di maggio una indennità di mille euro. Indennità riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione.

Revoca del bando Isi 2019 dell'Inail e aiuti alle imprese per misure anticontagio (art.95)
Invitalia assegnerà 403 milioni di euro alle imprese come contributo al 100% delle spese sostenute per attuare nei luoghi di lavoro interventi volti a ridurre il rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. I fondi includono anche gli altri 211 milioni di euro del bando Isi dell'Inail, che trasferirà le risorse a Invitalia e promuoverà «interventi straordinari».

Sospensione delle scadenze dei Durc (art.81)
I documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, prolungano il periodo di validità al 15 giugno 2020.

Fondo liquidità per i pagamenti alle imprese (art. 116)
Per consentire a enti locali e regioni di onorare i debiti commerciali maturati fino a tutto il 31 dicembre 2019 vengono stanziati 12 miliardi di euro. La possibilità è limitata ai debiti commerciali «certi, liquidi ed esigibili» - per la fornitura di beni e servizi - solo se maturati entro l'anno scorso. La nuova grande operazione di ripianamento dei debiti della Pa con le imprese (dopo quella promossa nel 2013) sarà gestita da Cassa depositi e prestiti, in base a una convenzione da sottoscrivere in tempi che, almeno sulla carta, sono fulminei: entro 10 giorni dall'emanazione del decreto legge. La dotazione di 12 miliardi prevede due sezioni. La prima - con 8 miliardi di euro - è destinata ai debiti commerciali non sanitari di enti locali regioni e province autonome. Gli altri 4 miliardi sono riservato a liquidare i soli debiti di carattere sanitario di Regioni e province autonome. Una norma prevede la possibilità di travasare le risorse da una sezione all'altra a seconda del bisogno (ma l'attuazione richiede un Dm Mef). La richiesta di anticipazione va presentata a tra il 15 giugno e il 7 luglio di quest'anno.

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