Fisco e contabilità

Ispettorato del lavoro: ok alla cassa integrazione Covid anche per lavoratori in nero regolarizzati

Ok al beneficio del Dl Cura in quanto i lavoratori sono stati assunti dall'impresa «anche se ai fini della revoca del provvedimento di sospensione»

di M.Fr.

Nulla osta alla concessione della cassa integrazione ordinaria legata alle conseguenze della pandemia anche per i lavori in nero scoperti dall'Ispettorato del lavoro, ma che però sono stati assunti dal datore di lavoro. Lo afferma l'Ispettorato nazionale del lavoro nella risposta all'interpello pervenuto da una sede territoriale interregionale (su un caso sollevato dalla sede di Caserta) sull'applicazione della Cassa integrazione prevista dal decreto legge n.18/2020 Cura Italia (art. 19) e dal Dl n.23/2020 Liquidità (art. 41) in caso di »verbale unico di accertamento per lavoro nero». L'ispettorato del capoluogo campano, spiega la nota, ha sollevato la «questione afferente alla compatibilità della richiesta di cassa integrazione con causale Cigo Covid19 disciplinata dall'articolo 19, D.L. n. 18/2020 anche in relazione a dipendenti regolarizzati a seguito di accesso ispettivo».

Il Dl Cura, ricorda l'Ente, prevede che «i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza Covid-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020». Tale possibilità è prevista in relazione ai lavoratori che «devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020». «Su tale disposizione - ricorda l'Ispettorato - è intervenuto il D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 che all'articolo 41 ha stabilito l'estensione delle disposizioni di cui sopra anche "ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020"».

«L'accesso ai trattamenti di integrazione salariale quindi appare essere condizionato alla circostanza che il lavoratore sia stato assunto entro il termine del 17 marzo (termine che potrebbe essere peraltro oggetto di ulteriore estensione per effetto di provvedimenti normativi in corso di definizione). In ragione di ciò - conclude la nota - non sembrano sussistere motivi ostativi alla concessione del trattamento della cassa integrazione Cigo Covid-19, in quanto dal quesito prospettato emerge che i lavoratori interessati dell'azienda ispezionata sono stati assunti, anche se ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, il 31 gennaio 2020».

La nota dell'Ispettorato

La nota dell'Ispettorato

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