Fisco e contabilità

Decreto «Cura Italia» in Gazzetta, le 7 misure per l'edilizia e le costruzioni

Lavoro, fisco, sicurezza. Ecco le novità che impattano sull'amministrazione delle imprese e sula gestone di cantieri e maestranze

di M.Fr.

Dopo essere stato definitivamente convertito in legge (lo scorso 24 aprile dall'Aula della Camera) è approdato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile il decreto legge 18/2020 cosiddetto "Cura Italia" . Di seguito le principali misure che producono un impatto anche sul settore delle costruzioni in materia di lavoro e sicurezza.

Integrazione salariale e Cassa integrazione in deroga - Articoli 19 e 22
L'aspetto di maggiore interesse per le imprese di costruzione in tema di integrazione salariale e cassa integrazione in deroga sta nel fatto che la norma - confermata dalle successive indicazioni operative dell'Inps - consente di presentare la richiesta anche senza la consultazione dei sindacati. Quindi alle imprese non è richiesto alcun obbligo preventivo di informazione, consultazione o esame congiunto. Nel caso di Cigs, l'esonero dall'accordo è stato esteso anche alle imprese che, indipendentemente dalla dimensione, hanno chiuso il cantiere per adeguarsi alle misure di emergenza anticontagio.

Rinnovo contratti a termine - Articolo 19-bis
I datori di lavoro, in deroga alla norma ordinaria, potranno prorogare o rinnovare contratti a termine e contratti di somministrazione anche nei casi in cui in cantiere siano stati sospesi i lavori o sia stato deciso un orario ridotto.

Edilizia privata - Articolo 26
Il provvedimento estende le misure di confinamento dei lavoratori contagiati, anche agli addetti che operano nel settore privato. Ne consegue l'obbligo di quarantena precauzionale a tutti coloro abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che dall'estero fanno ritorno in Italia. Il lavoratore che si trova in quarantena perché positivo al Covid non potrà allontanarsi dalla sua abitazione. Il motivo della quarantena dovrà essere indicato dal medico che firma il certificato

Smart working - Articolo 39
La concessione del diritto di avvalersi del cosiddetto "lavoro agile" - ove la mansione svolta lo consenta - viene esteso fino a tutto il periodo di durata dell'emergenza (attualmente il 31 luglio in tutta Italia) a favore di: lavoratori dipendenti disabili o che abbiano un disabile in famiglia; lavoratori immunodepressi o con una persona immunodepressa in famiglia.

Il Covid-19 è infortuni sul lavoro - Articolo 42
Il comma 2 dell'articolo 42 del Dl Cura equipara di fatto il contagio da Covid-19 a infortunio sul lavoro, con tutte le conseguenze che ne conseguono in termini di responsabilità e obblighi a carico del datore di lavoro. La modificazione della norma continua a essere oggetto di una azione di lobby da parte dell'Ance e di Confindustria, al momento senza esito. L'effetto immediato prodotto da questa misura in vista della riapertura generalizzata dei cantieri edili è quello di imporre una notevole riconfigurazione dell'organizzazione del cantiere - sia per quanto attiene ai tempi delle lavorazioni, sia per quanto attiene alle singole norme di comportamento nel lavoro e nell'utilizzo di spazi e servizi comuni - tesa a dimostrare di aver attuato il massimo del possibile ai fini della tutela della sicurezza e della salute delle persone.


Licenziamenti collettivi - Articolo 46
Fino al 16 maggio viene confermato il divieto di licenziamenti collettivi e individuali "per giustificato motivo oggettivo", prevedendo deroghe solo per gli addetti che passano da un appalto all'altro o che vengono licenziati e riassunti in ottemperanza a clausole sociali.

Sospensione termini procedimenti amministrativi - Articolo 103
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio conservano la loro validità fino a 90 giorni dopo la fine dell'emergenza.

Il testo del decreto legge pubblicato in Gazzetta

Il decreto legge «Cura Italia» pubblicato in Gazzetta

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