Fisco e contabilità

Antinfortunistica, il professionista è libero di scegliere se ricorrere alla tutela assicurativa dell'Inail

di Antonello Orlando

Il libero professionista è libero di scegliere se ricorrere alla tutela assicurativa antinfortunistica dell’Inail. A riproporre la questione è stata la sentenza della Cassazione, sezione lavoro, del 21 novembre (n. 30428; si veda anche Il Sole 24 Ore del 22 novembre).


Il caso

Il contenzioso ha preso il via da una verifica ispettiva fatta nel maggio 2012 dall’Inail a uno studio associato di architetti. Nel corso del controllo era stato esaminato lo statuto dell’associazione professionale, il quale prevedeva che i singoli membri - architetti iscritti all’Albo - garantissero tutte le attività svolte dallo studio associato.

Per l’Inail tale assunzione concretizzava una fattispecie del tutto analoga a quella dei soci lavoratori delle società semplici, per i quali è previsto l’obbligo assicurativo (articolo 4, comma 1, n. 7 del Dpr 1124/ 1965). Il Tribunale di Milano, invece, aveva negato questa lettura sulla base del fatto che l’associazione professionale mantiene inalterata la natura autonoma dell’attività dei suoi membri.

Le pretese dell’Inail si radicano nell’interpretazione letterale del citato punto 7 dell'elenco dei soggetti sottoposti ad obbligo assicurativo, il quale include i soci di ogni tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, a condizione che prestino opera manuale.


La giurisprudenza

La Corte di Cassazione, nel giudicare la vicenda si è richiamata al proprio orientamento già manifestato con la sentenza 15971 del 2017, legandosi in modo definitivo a quanto esplicitato dalla Corte costituzionale con la pronuncia 25 del 13 gennaio 2016.

La Consulta si era occupata di dirimere la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Brescia in riferimento all’esclusione dell’obbligo assicurativo dei membri di uno studio professionale di infermieri, in conflitto coi principi degli articoli 3 e 38 della Costituzione. I giudici costituzionali non avevano rilevato alcuna violazione del principio di eguaglianza, in difetto della condizione (meritevole di copertura assicurativa) di un’attività lavorativa manuale o, anche se intellettuale, qualora questa fosse consistita nella supervisione e nella sovraintendenza in forma subordinata di lavoro. In questo modo veniva smontata la semplicistica lettura della presenza di una “dipendenza funzionale” dei membri dello studio associato, incentrandosi invece sul più generale rispetto delle molteplici forme organizzative dello studio associato e della genetica autonomia dei liberi professionisti.

In questa lettura, dunque, si conferma prerogativa esclusiva del legislatore l’estensione dell’area dei lavoratori autonomi agli obblighi assicurativa antinfortunistica, escludendo un ragionamento analogico, che non tiene peraltro conto della condicio sine qua non - prevista dall’articolo 4 del Dpr 1125 del 1965 - incentrata sull’attività manuale dei soggetti obbligati alla copertura assicurativa.

La recente sentenza della Cassazione ricorda quanto emerso con la decisione del tribunale del lavoro di Parma del 7 marzo 2017, che aveva riguardato uno studio associato di geometri e architetti. Anche in quel caso, la richiesta di obbligo assicurativo dell’Inail si fondava su una deduzione “analogica”secondo cui «a parità di rischio infortunistico deve corrispondere una parità di tutela assicurativa».

Tuttavia, l’elemento difeso dalla Corte costituzionale - ma già da anni dalla Cassazione (si pensi alle sentenze 1077/1987, 291/1988 fino alla 5382/2002) - è l'estensione della tutela prevista per i dipendenti ai soci di una società di fatto solo qualora ne ricorrano le condizioni soggettive sostanzialmente analoghe (cosiddetta dipendenza funzionale). Questo non inibisce al libero professionista di dotarsi di un’assicurazione antinfortunistica, ma ne difende la libertà di scelta sempre a condizione che non siano presenti le condizioni tassativamente elencate dalla norma del 1965, che invererebbero invece un obbligo privo di qualsiasi discrezionalità.

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