Fisco e contabilità

Cassazione: non c'è bisogno di copertura Inail per gli architetti associati

di Mauro Pizzin

I membri di un’associazione tra professionisti non sono soggetti alla copertura assicurativa Inail a meno che non svolgano attività manuale, oppure attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione. Ribadendo questo principio, la Cassazione, con la sentenza 30428/2019, depositata ieri, ha respinto il ricorso dell’Inail nei confronti della Corte d’appello di Milano, che aveva dichiarato non soggetti all’assicurazione obbligatoria gli architetti di uno studio associato.

I giudici di legittimità hanno ricordato il principio già sottolineato dalla Cassazione con la sentenza 15971/2019, secondo cui in tema di infortuni e malattie professionali «non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati», sottolineato anche dalla Corte costituzionale con l’ordinanza 25/2016. Nella stessa ordinanza, in particolare, il giudice delle leggi aveva ritenuto che la carenza di copertura assicurativa legittimasse il suo intervento solo quando si verifichi una palese violazione del principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

In questo contesto, la Cassazione con la sentenza 5382/2002 aveva a suo tempo stabilito che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società sono assoggettati all’assicurazione Inail solo quando prestano attività lavorativa di tipo manuale o se svolgono attività intellettuale di sovraintendenza al lavoro altrui, qualora quest’ultima avvenga in forma subordinata. Un “perimetro” entro cui va valutata - per la Suprema corte - anche l’ipotesi dell’associazione tra professionisti, che resta pur sempre un’attività libero professionale resa in forma autonoma.

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