Fisco e contabilità

Cassazione/2. Ai fini della sicurezza il condominio è «luogo di lavoro»

di Giulio Benedetti

Il condominio è un luogo di lavoro in cui si applica il Dlgs 81/2008. Lo afferma la Cassazione (sentenza 45316/2019) affrontando il caso di un installatore che aveva realizzato un impianto all'interno di un condominio ed era stato condannato per i reati di cui agli articoli 46, comma secondo , e 55, punto 5 lettera c), del Dlgs 81/2008. Secondo l’imprenditore il condominio non è un luogo di lavoro e non rientrava, in quanto luogo privato, nella sua disponibilità.

Per la Cassazione, però, ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, se vi sia ospitato almeno un posto di lavoro o sia accessibile al lavoratore (sentenza 40721/2015) anche solo se il transito è necessario per provvedere alle incombenze affidategli. Quindi il condominio rientrava nella qualifica di luogo di lavoro, all'interno del quale il ricorrente – datore di lavoro avrebbe dovuto adempiere agli obblighi di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori (e dei condòmini).

Non si poteva, del resto, ragionevolmente dubitare che i proprietari dell'area avrebbero certamente consentito l'ingresso al personale della ricorrente al fine di fare eseguire in necessari interventi di modifica o di manutenzione dell'impianto, essendo utilizzato dai proprietari, direttamente interessati alla propria sicurezza.

Infine, la Corte di Cassazione osserva che il ricorrente non ha provato che i condòmini abbiano impedito gli interventi di manutenzione dell'impianto o li abbiano ostacolati, in altro modo, esprimendo, nei suoi confronti, il divieto di accesso e di intervento all'interno di un'area di proprietà privata.

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