Fisco e contabilità

Responsabilità solidale/2. Cassazione: l'obbligo sui contributi vale anche se il contratto vieta il subappalto

di Mauro Salerno

Il committente imprenditore è obbligato in maniera solidale a versare i contributi dei lavoratori di un subaffidatario anche se il contratto stipulato con l'appaltatore principale vietava esplicitamente la possibilità di subappaltare l'intervento.È il principio stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 27382/2019, pubblicata venerdì 25 ottobre.

Il caso nasce da un appalto assegnato da un'azienda a un'impresa che a sua volta aveva affidato la commessa a un subappaltatore, nonostante il con tratto stipulato vietasse il ricorso al subappalto. In questo scenario si innesta l'intervento dell'Inps che contestava al subappaltatore il mancato versamento dei contributi, chiamando in causa anche il committente in nome della responsabilità solidale prevista dal Dlgs 276/2003 (articolo 20, comma 2). Il committente obiettava di non dover rispondere dei contributi del subappaltatore sia perchè «non aveva avuto mai alcun contatto con la ditta subappltatrice» ritenendo che i lavoratori impiegati «fossero dipendenti dell'appaltatore» sia perchè il «subappalto era pacificamente avvenuto in violazione delle disposizioni contrattuali».

La Cassazione rigetta questa ricostruzione. Dapprima i giudici ricordando che la "ratio" della responsabilità solidale è quella di «incentivare un suo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori più affidabili per evitare che i meccanismi di decentramento e dissociazione tra titolarità del contratto e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore». Poi spiega che il committente deve essere considerato responsabile in via solidale rispetto alle contribuzioni di «tutti i lavoratori impiegati nell'appalto, anche ove tra committente e appaltatore sia stato convenuto il divieto di subappalto» perché «l'obbligazione contributiva va tenuta distinta da quella retributiva», soprattutto nel caso in cui si possa contestare un «non adeguato controllo da parte del committente del personale addetto all'appalto».

La sentenza della Cassazione

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