Progettazione

Prevenzione incendi/2. Che fare se l'autorimessa del condomino è senza certificato

La mancanza del certificato non invalida l'agibilità a suo tempo rilasciata e non invalida l'atto di compravendita, ma l'istanza va fatta tempestivamente

di Massimo Sanguini

Il quesito. Nel 2017 ho acquistato un appartamento di nuova costruzione, con cantina e posto auto coperto. Durante la compravendita il costruttore-venditore mi ha consegnato il certificato di agibilità. Il condominio dispone di 10 posti auto interrati con superficie coperta superiore a 300 metri quadrati. Successivamente alla vendita, abbiamo riscontrato che l'autorimessa è sprovvisto del certificato di prevenzione incendi (Cpi). Il certificato di agibilità senza il Cpi è valido? L'atto di compravendita può essere invalidato e, inoltre, il singolo condomino può agire nei confronti del venditore-costruttore a norma dell'articolo 1669 oppure a norma dell'articolo 1453 del Codice civile, per l'adempimento degli obblighi contrattuali? In alternativa può chiedere la riduzione del prezzo? (M.P.Roma)

La risposta del'esperto. Viste le informazioni contenute nel quesito, ossia la presenza di un'autorimessa con superficie coperta superiore a 300 metri quadrati, sembrerebbe che il condominio in questione abbia in effetti l'obbligo di fare richiesta di certificato di prevenzione incendi, a norma dell'articolo 5 del Dpr 151/2011. Ciò premesso, l'articolo 24 del Dpr 380/2001, che disciplina la richiesta di agibilità degli edifici, non elenca espressamente, tra i documenti necessari ai fini dell'ottenimento dell'agibilità, il certificato di prevenzione incendi, anche se diverse normative regionali e locali ne prevedono la produzione, in quanto il suo rilascio sarebbe necessario per comprovare la sussistenza delle condizioni di sicurezza dello stabile.
Pertanto la mancanza del certificato di prevenzione incendi (salve comunque diverse disposizioni della normativa regionale e locale) non dovrebbe inficiare la validità dell'agibilità a suo tempo rilasciata, soprattutto se la relativa richiesta venisse comunque tempestivamente presentata agli organi competenti. Per altro verso, la mancanza del certificato di prevenzione incendi non potrà comportare l'invalidità dell'atto di compravendita, bensì il ristoro dei costi sostenuti per inoltrare la pratica e il risarcimento dell'eventuale danno subito dall'acquirente.

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