Urbanistica

Condono edilizio, non è onere dell'amministrazione comprovare le circostanze richieste dalla legge

Le ultime decisioni del Consiglio di Stato su abusi edilizi e piani di lottizzazione

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Abusi edilizi - Sanzioni - Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino - Presentazione istanza di condono - Interventi ulteriori - Manufatto non condonabile - Non provata esatta rispondenza del manufatto rispetto a quello oggetto di condono - Non provata epoca di realizzazione delle opere
L'interesse pubblico alla rimozione dell'illecito edilizio è in re ipsa e non può ammettersi nessun legittimo affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può avere legittimato, con la conseguenza che, ove sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di demolizione, la sanzione ripristinatoria costituisce atto dovuto.
Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza 11 marzo 2020, n. 1737
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34728743

Abusi edilizi - Condono edilizio - Manufatti adibiti a ricovero attrezzi - Tettoia - Sanatoria - Autorizzazione paesaggistica - Rilascio in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale degli interventi - Esclusione - Procedimento di condono - Onere della prova - Criteri di riparto
Nel caso di procedimento di condono edilizio, non è onere dell'amministrazione comprovare le circostanze richieste dalla legge per il condono, spettando all'interessato la rigorosa prova delle stesse. Ciò in quanto è il richiedente che versa in una situazione di illecito e che, se intende riportare alla "liceità " quanto abusivamente realizzato per il tramite dell'adozione da parte della pubblica amministrazione di una concessione edilizia in sanatoria, ha l'onere di provare la sussistenza dei presupposti e requisiti normativamente previsti.
Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza 10 marzo 2020, n. 1727
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34714387

Interventi edilizi - Piano di lottizzazione - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Oneri concessori - Funzione
La finalità degli oneri concessori, con particolare riguardo alla parte correlata alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ha la chiara funzione di contribuire alle spese da sostenere dalla collettività in riferimento alla realizzazione delle relative opere, sicché di regola l'unico criterio per determinare se essi siano dovuti o meno e in che misura consiste nella valutazione del carico urbanistico derivante dall'attività edilizia, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l'area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l'esigenza di utilizzare più intensamente quelli esistenti.
Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza 10 marzo 2020, n. 1725
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34714389

Interventi edilizi - Concessione - Diniego - Strumenti urbanistici - Convenzione di lottizzazione - Efficacia - Scadenza - Conseguenze - Art. 17 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 - Applicazione
Nel caso in cui il piano di lottizzazione approvato e convenzionato sia scaduto per il decorso del termine di dieci anni, divengono inefficaci le sue previsioni che non abbiano avuto concreta attuazione, non essendo consentita la loro ulteriore esecuzione; non si possono più eseguire neppure gli espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria. Ne consegue che anche la convenzione di lottizzazione, scaduta e rimasta inattuata in parte qua, non può vincolare i successivi strumenti urbanistici generali.
Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza 2 marzo 2020, n. 1485
https://plusplus24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?#/showdoc/34699485

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