Urbanistica

Edilizia privata, sulla cessione di cubatura linea dura della Cassazione

di Pietro Verna

La legittimità della cessione di cubatura tra fondi non contigui deve escludersi, oltre che nei casi in cui gli stessi siano lontani, oppure aventi indice di fabbricabilità differente o una diversa destinazione urbanistica, anche laddove essa abbia consentito di realizzare una maggiore volumetria su un terreno paesaggisticamente vincolato.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione - Sez. III Penale ( sentenza 22 ottobre 2019, n. 43253 ) - che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce aveva ritenuto responsabili dei reati di cui gli artt. 44, comma 1, lett. c), del Dpr 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico dell'edilizia-Tue" e 181, comma 1, del Dlgs 22 gennaio n. 42 del 2004, il proprietario/committente di un terreno e il progettista/direttore dei lavori per aver realizzato, in una zona agricola vincolata, una casa di civile abitazione con annessa piscina, sulla base di un permesso di costruire e di una autorizzazione paesaggistica giudicati "inesistenti". Ciò per due ordini di motivi: a) la volumetria autorizzata era risultata superiore rispetto a quella esprimibile in quanto «ottenuta in base ad un illecito asservimento urbanistico di terreni distanti » : b) assenza dei requisiti previsti all'art. 51, comma 1, lett. g), della legge della Regione Puglia n. 56 del 1980 «fino all'entrata in vigore dei pianti territoriali […] per le aziende [agricole] con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree […]. Gli interventi di edificazione devono essere dimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei fondi e la lavorazione dei prodotti agricoli». Norma che i giudici salentini avevano ritenuto ancora vigente nonostante l' approvazione del piano suindicato piano territoriale (delibera Giunta regionale n. 1748/2000- Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" - PUTT) perché : (i) il proprietario/committente «non era dedito all'agricoltura» ; (ii) la destinazione del fabbricato era diversa rispetto a quella dichiarata (deposito agricolo); (iii) i terreni accorpati «erano tra loro distanti circa 4/5 chilometri»; (iii) il lotto interessato «avrebbe consentito di esprimere poco più di un decimo della cubatura di fatto realizzata», (iv) il fabbricato era stato realizzato su «un terreno paesaggisticamente vincolato» mentre i terreni ceduti si trovavano «in una zona di scarso pregio stante la vicinanza ad una centrale elettrica».

La decisione della Cassazione
Gli imputati avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello per non aver tenuto conto del verificarsi della condizione risolutiva di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 56 del 1980 (approvazione del piano territoriale); per aver interpretato in modo restrittivo la previsione del piano di fabbricazione in tema di cessione di cubatura («la cubatura relativa alla superficie posta sotto vincolo può essere trasferita "oltre il limite di rispetto" […] per i fondi che ricadano in particolari aree nelle quali non è consentita l'edificazione per la vicinanza a strade ovvero a zone cimiteriali»), che, a dire dei difensori degli imputati, sarebbe stata analogicamente applicabile alle «aree contigue agli elettrodotti» per le quali la normativa vigente prevede "fasce di rispetto" (decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 maggio 2008), e infine di non aver considerato il riconoscimento "normativo" della cessione di cubatura operato dall' art. 5, commi 5 e 13, del decreto legge n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011 e trasfuso negli artt. 34 del Tue e 2643 del codice civile.

Argomentazioni che il Supremo Collegio ha respinto alla luce dell' orientamento giurisprudenziale più volte ribadito secondo cui l'entrata in vigore del Piano Urbanistico Territoriale Tematico in narrativa («atto non avente il rango della normazione primaria») non legittima la cessione di cubatura tra fondi privi del requisito della reciproca prossimità, altrimenti si creerebbe una situazione di "affollamento edilizio" in determinate zone (quelle ove sono ubicati i fondi cessionari) e di carenza in altre (ove sono situate i fondi cedenti), con evidente pregiudizio per l'attuazione dei criteri di programmazione edilizia contenuti negli strumenti urbanistici (ex multis, Cassazione, Sez. III, n. 8635 del 18 settembre 2014). Principio che, a maggior ragione, deve essere applicato anche nel caso in cui, come nella fattispecie, l'autorizzazione paesaggistica alla cessione di cubatura riguardi «manufatti completamente diversi da quelli eseguiti, si ché quanto realizzato sia addirittura configurabile quale aliud pro alio» stante la vocazione agricola (e non residenziale) dell'area assoggettata a vincolo.

La pronuncia della Cassazione

La pronuncia della Cassazione

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