Urbanistica

Lottizzazione abusiva, confisca dell'immobile solo dopo la sentenza di condanna

di Andrea Magagnoli

La Corte di Cassazione con sentenza n.31628/2019 depositata il giorno 18/07/2019 ha posto il principio per il quale diviene possibile la confisca di un immobile, edificato nel corso di un operazione di lottizzazione abusiva nel solo caso in cui il costruttore sia stato condannato per l'illecita modifica dell'assetto territoriale. Il caso di specie trae origine dalla richiesta di aumento di cubatura di due immobili alla quale conseguiva una modifica della destinazione d'uso degli stessi, che passava da agricola ad edificatoria. Tale operazione determinava una consistente innovazione nell'assetto territoriale, che ad avviso dei giudici di merito, configurava il reato di lottizzazione abusiva e come tale avrebbe dovuto venire sanzionata.

La normativa, infatti è piuttosto chiara sul punto, nei casi infatti in cui venga modificato l'assetto del territorio al di fuori delle autorizzazioni necessarie a ciò necessarie, si configura un illecito di carattere penale. Alla realizzazione di tale illecito conseguono diversi tipi di sanzioni ovvero di misure diretta a punire le condotte illecite ed eliminarne gli effetti. Alcune di esse riguardano la persona del reo mentre, un altra invece, prevista per tale tipo di reati riguarda l'immobile realizzato nel corso dell'operazione di lottizzazione abusiva. Le disposizioni, oggi vigenti, infatti prevedono che la costruzione abusiva debba essere fatto oggetto di confisca. Si tratta di un provvedimento amministrativo che priva il reo della disponibilità dell'immobile ponendovi un vincolo.

Tale provvedimento assume nel sistema la funzione di riportare l'assetto territoriale allo stesso modo di quello antecedente alle violazioni, non avrebbe senso infatti consentire la permanenza nel territorio di costruzioni erette in violazione della disposizioni vigenti, la cui esistenza configurerebbe di per sè stessa un evidente lesione al bene protetto con la previsione delle norme che sanzionano la lottizzazione abusiva. Il problema affrontato con la sentenza qui in commento, riguarda proprio il provvedimento di confisca sotto l'aspetto dei casi e delle ipotesi in cui esso possa essere eseguito. In altre parole i giudici accentrano la loro attenzione ai casi ed ai limiti di operatività del provvedimento di confisca.

I giudici della Corte suprema di cassazione con la sentenza qui in commento pongono u ben preciso limite all esecuzione del provvedimento allo stesso potrà darsi corso nel solo caso in cui si sia in presenza di un espressa affermazione della responsabilità penale per la lottizzazione . Pertanto nel solo caso in cui i giudici si siano definitivamente pronunciati circa l'effettiva esistenza della lottizzazione abusiva i beni che ne son stati l'oggetto potranno venire confiscati. Negli altri casi invece in cui il procedimento penale non sia ancora giunto a conclusione, il manufatto abusivo non potrà che restare in disponibilità del reo. La soluzione fatta propria da parte dei giudici della corte suprema discende dalla stessa funzione del provvedimento di confisca che assume un evidente natura di carattere sanzionatorio e riduttivo di diritti sia pure di carattere patrimoniale, pertanto in conformità di quanto disposto dalla Costituzione ,necessita di un espressa affermazione circa la colpa e la presenza del reato di lottizzazione abusiva .

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©