Urbanistica

Reati edilizi, la prescrizione cancella l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo

di Andrea Magagnoli

Per dare corso all'ordine di demolizione di un immobile è necessaria una condanna per reati edilizi.
La corte di Cassazione con sentenza n.31322/2019 depositata il 17 luglio 2019 pone il principio di diritto per il quale nel solo caso in cui sia stata emessa una condanna definitiva per reati edilizi divenga possibile la demolizione del manufatto abusivo.

Ma che cosa sono i reati edilizi? Si tratta di particolari figure d' illecito applicabili nel caso in cui si sia in presenza di violazioni alle norme che regolamentano l'erezione o la modifica delle costruzioni nel territorio italiano.
Infatti non sempre è possibile realizzare opere edilizie, potendosi in molti casi dare corso alle stesse nel solo caso in cui l' amministrazione competente per territorio e materia ne abbia autorizzato il compimento, nell'ipotesi contraria invece in cui non venga ottenuta l'autorizzazione si incorre in ben precise responsabilità anche di carattere penale.

A seguito dell'accertamento della forma di responsabilità consegue l'applicazione di sanzioni di carattere detentivo alle quali si accompagna una particolare misura riguardante non il reo bensì l'oggetto del reato: si tratta dell'ordine di demolizione di un eventuale manufatto abusivo.
Lo scopo del provvedimento è d'intuitiva evidenza, dato che solo a seguito della sua esecuzione verrà ripristinata la situazione preesistente alla commissione degli illeciti edilizi, ponendo fine alla lesione del bene prodotto dalle norme.

Il provvedimento tuttavia potrà essere preso solo ed esclusivamente sulla base di una decisione di un magistrato e solo a seguito dell'accertamento di un illecito edilizio.
La sentenza prende in esame la delicata questione dei casi in cui sia possibile disporre la demolizione dell'immobile abusivo e quali siano i limiti dell'obbligo che incombe sul reo in ordine alla demolizione del manufatto.

Non infrequenti infatti sono le ipotesi in cui il procedimento che prevede l'accertamento dell'illecito edilizio non giunga a conclusione, ovvero che si concluda senza l'emissione di una sentenza definitiva di condanna relativamente ai fatti ascritti.
Si tratta dei casi d' intervenuta prescrizione ovvero dei casi in cui l'illecito edilizio dato il decorso del termine di legge si estingua, trovando fine come ovvio anche la potestà punitiva pubblica.

Infatti i reati edilizi come tutti i reati, sono soggetti all'istituto della prescrizione che dovrà essere fatto oggetto di una verifica da parte del giudice investito dell' accertamento dell'illecito edilizio .
Che ne sarà pertanto dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo nel caso in cui l'illecito venga dichiarato prescritto, in altre parole se potrà dare corso od al contrario il provvedimento dovrà venire sospeso in assenza di un preciso accertamento della responsabilità del reo.
I giudici della corte suprema di Cassazione, a seguito della rappresentazione della questione da parte del ricorrente, escludono che, nel caso in cui venga pronunciata la prescrizione del reato edilizio si possa dare corso all'esecuzione del provvedimento di demolizione del manufatto abusivo.
Infatti il provvedimento di demolizione di un immobile costituisce una sanzione vera e propria, e come tale non può che conseguire ad un accertamento definitivo della responsabilità. Sarebbe infatti anticostituzionale applicare una sanzione di carattere penale in assenza di un accertamento definitivo della responsabilità.
Nel solo caso in cui si giunga ad una sentenza definitiva di condanna potrà essere disposta la demolizione del manufatto abusivo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©