Urbanistica

Cassazione: illegittima qualsiasi tipo di attività (manutenzione inclusa) sugli immobili abusivi

di Andrea Magagnoli

La ripresa di un attività edilizia su di un immobile abusivo costituisce ad ogni modo attività illecita La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29984/2019 depositata lo scorso 9 luglio pone un importante principio di diritto, per il quale nel caso di svolgimento di un attività edilizia su di un immobile abusivo, realizzata da parte dei successivi titolari dello stesso estranei alla sua costruzione si sia comunque in presenza di un illecito penale.

Il caso di specie trae origine dalla costruzione di un immobile di cinque vani, realizzato in maniera abusiva. Nel corso del procedimento diretto alla contestazione degli illeciti l'immobile veniva dapprima fatto oggetto di sequestro preventivo ed in seguito di espropriazione, e nel suo nuovo stato acquistato da parte di soggetti estranei ai precedenti reati che ne divenivano i nuovi proprietari.
I nuovi titolari davano corso ad alcune opere sul manufatto, quali ad esempio la sua tinteggiatura, tanto da conseguirne anche a loro carico la contestazione di nuovi reati edilizi e l' apertura di un nuovo procedimento. Tuttavia i nuovi titolari, eccepivano a loro favore come la loro attività non potesse ad ogni modo venire considerata di per sé illecita per il solo fatto che aveva ad oggetto un manufatto abusivo.

La liceità della nuova attività, è l'argomentazione usata, conseguiva dal suo carattere del tutto indipendente da quelle pregressa in quanto intrapresa da parte di soggetti diversi dai precedenti, ed appartenente alla categorie di opere che non necessitavano ad ogni modo di un espressa autorizzazione da parte dell' amministrazione, ogni contestazione pertanto a carico dei nuovi titolari dell' immobile avrebbe pertanto dovuto venire sospesa.

Il procedimento giungeva in Cassazione. Nella sentenza i magistrati propendono per la soluzione più restrittiva, che vuole che nel caso di prosecuzione di attività edilizia su di un immobile abusivo, si sia in presenza in ogni caso di un attività illecita, anche indipendentemente dalla identità di chi la pone in essere, non assumendo alcun rilievo il fatto che la stessa sia stata realizzata da parte di persone diverse da quelle che avevano eretto il manufatto abusivo.

Secondo i giudici della Corte, infatti che in tutti i casi in cui l'oggetto di un attività anche di semplice manutenzione ordinaria sia costituito da un immobile di carattere abusivo, la stessa debba di per ciò solo essere ad ogni modo considerata illecita. Non avrebbe infatti alcun senso consentire opere, anche se di per sé lecite,che abbiano la funzione di modificare lo stato di un immobile di per sé illecito il quale nonostante la loro esecuzione non possa modificare il proprio stato.

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