Urbanistica

Speciale Sblocca-cantieri. Tutte le novità sulle semplificazioni per gli interventi in zone sismiche

di Donato Palombella

Gli operatori del settore aspettavano da tempo l'entrata in vigore del Decreto Sbocca cantieri in quanto ci si aspettava una riduzione degli adempimenti ed una semplificazione delle procedure per le opere da realizzare in zona sismica (ovvero, ormai in tutta la Penisola). Del resto la troppa burocrazia sembra essere un ostacolo alla ripresa del settore delle costruzioni che rappresenta pur sempre il 22% del Pil.

L'articolo 3 del decreto, intitolato "Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche" farebbe ben sperare ma occorre valutare fino a che punto il Governo sia riuscito a centrare l'obiettivo. Diciamo subito che lo "sblocca cantieri" interviene su un pugno di articoli del Dpr n.380/2001 modificando gli articoli 65, 67 e 93 ed introducendo ex novo l'art. 94-bis. Di seguito cercheremo di evidenziare le novità confrontando le modifiche introdotte dal Decreto con la norma previgente.


Laboratori: art. 59, T.U.

Decreto
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
c) prove di laboratorio su terre e rocce.
c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

Versione storica
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b)
c) prove di laboratorio su terre e rocce.


Il decreto sblocca cantieri è intervenuto sull'art. 59 (Laboratori) del Testo Unico dell'edilizia. Prima è stata introdotta la lettera c-bis, prevedendo prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti. Successivamente, il comma 1-bis dell'art. 94-bis del T.U. ha demandato al Consiglio superiore dei lavori pubblici, di adottare, nei successivi sessanta giorni, specifici provvedimenti, istruzione su strutture e costruzioni esistenti.

La presentazione allo sportello unico: art. 65, comma 1, T.U.

Decreto
Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.

Versione storica
L'articolo 65, comma 1, prevede l'obbligo generico di denunciare allo sportello unico dell'edilizia, prima dell'inizio dei lavori, la realizzazione di opere che comportino l'applicazione delle Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC). Diciamo subito che, rispetto al passato, le modifiche sono modeste, riducendosi ad un generico riferimento alle norme tecniche. Abbiamo anche una piccola modifica procedurale. In precedenza, la norma poneva a carico del costruttore l'obbligo di presentare la denuncia, correlata dalla documentazione prevista dal successivo comma 3, allo sportello unico che, a sua volta, avrebbe dovuto provvedere a trasmettere tutta la documentazione al Genio Civile. Lo Sportello Unico, quindi, rivestiva (e probabilmente continua a rivestire) solo il ruolo di "passacarte". In pratica, in passato, spesso e volentieri, per accelerare le procedure e per spirito di leale collaborazione con gli Uffici, l'interessato (il più delle volte il tecnico incaricato dal costruttore) presentava allo sportello unico la denuncia, otteneva il protocollo, quindi si faceva carico di depositare fisicamente tutto il fascicolo, a volte anche particolarmente corposo, direttamente al Genio Civile. L'attuale riforma sembra aver cancellato - almeno sulla carta - l'onere, posto a carico dello sportello unico, relativo alla trasmissione della pratica al Genio Civile. In realtà si è portati a pensare che la situazione non cambi in quanto le competenze rimangono del Genio Civile per cui occorre presumere che lo Sportello Unico, in ogni caso, dopo aver preso in carico tutta la documentazione, dovrà provvedere a trasmetterla agli uffici regionali.

Forse sarebbe stato più agevole prevedere un deposito diretto agli uffici regionali "saltando" lo sportello unico comunale.

La legge di conversione ha introdotto una piccola-grande novità: la trasmissione della documentazione tramite Pec. In linea di principio, la nuova procedura dovrebbe agevolare, e non di poco, sia il compito dei professionisti che degli Uffici. Non più soldi spesi per le stampe, addio alle perdite di tempo per i trasferimenti e per le code negli uffici, in pensione la valanga di documenti da archiviare. In somma, tutti dovrebbero essere contenti ma... c'è un piccolo ma. La riforma potrebbe trasformarsi in un incubo per quanti, alle prese con l'elettronica, saranno impegnati nella trasmissione dei file. Occorre tener presente, infatti, che il progettista dovrà trasmettere non solo la classica domandina ma, anche e soprattutto, la documentazione prescritta dal successivo comma 3. A questo punto ci si potrebbe chiedere: bene, e quale sarà mai la difficoltà? Ormai tutti lavoriamo su pc, basta premere qualche tasto e trasmettere i documenti. Niente di più facile. Come al solito, però, non sempre la tecnologia ci aiuta. Occorre tener presente, infatti, che le trasmissioni via (o via email in generale) hanno un "problema tecnico" rappresentato dalla dimensione degli allegati. Se questi sono "troppo pesanti", il sistema si blocca impedendo la trasmissione. A questo punto, si immagina che le software-house faranno gara con i provider per fornire elaborati sempre più leggeri e caselle di posta sempre più performanti.

Nel frattempo, dovremo ricorrere, se possibile, alla suddivisione dei documenti in più file ed alla loro compressione. Ovviamente si confida sul fatto che tutti gli uffici siano forniti di Pec. Non è raro che gli uffici pubblici non siano ancora forniti di posta certificata.

L'attestazione di avvenuto deposito: art. 65, comma 4, T.U.

Decreto
Lo sportello unico rilascia al costruttore, tramite PEC all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito

Versione storica
Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

La modifica dei comma precedenti comporta, per forza di cose, la modifica del successivo comma 4. In passato, l'ufficio restituiva una copia della documentazione con l'attestazione di avvenuto deposito.La legge di conversione, introducendo il deposito tramite Pec, ha modificato, implicitamente, gli adempimenti relativi al deposito. Il deposito della domanda e degli allegati tramite Pec, infatti, manda in pensione, in un sol colpo, la ricevuta di avvenuto deposito e la documentazione con le stampigliature che cedono il passo alla più moderna ricevuta di consegna ed accettazione tipica della posta elettronica certificata.

L'attestazione di avvenuto deposito: art. 65, comma 6, T.U.


Decreto
Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite Pec, una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:

Versione storica
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai comma1, 2 e 3, esponendo:

Anche la nuova versione del comma 6 si modernizza. La riforma, infatti, lascia inalterato l'obbligo del direttore dei lavori di presentare allo sportello unico, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ultimazione delle opere strutturali ovvero dal completamento dell'organismo con la copertura dell'edificio, la prescritta relazione sull'avvenuto esatto adempimento degli obblighi che però, andrà anch'essa trasmessa tramite Pec. Gli allegati alla relazione, invece, restano inalterati.


L'attestazione di avvenuto deposito: art. 65, comma 7, T.U.
Decreto
All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori, tramite Pec, l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

Versione storica
Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

Il comma 7 pone a carico dello sportello unico l'onere di trasmettere la documentazione ricevuta dal Direttore dei Lavori agli uffici del Genio Civile. Anche in questo caso la legge di conversione ha provveduto a sostituire la classica ricevuta cartacea con le consuete comunicazioni di accettazione e consegna trasmesse automaticamente dal sistema. In realtà, a ben vedere, è probabile che l'estensore materiale della norma sia incorso nel classico errore di adeguamento. La norma, infatti, da un lato prevede la ricevuta tramite Pec, mentre dall'altro continua a prevedere "l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione". E' molto probabile che si tratti di una semplice svista che, ci si augura, verrà corretta quanto prima.

L'attestazione di avvenuto deposito: art. 65, comma 8-bis, T.U.

Decreto
Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.
Il Decreto arricchisce l'articolo 65 di un nuovo comma, ovvero l'8-bis, che prevede la classica eccezione alla regola; nei casi previsti dall'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1) il Direttore Lavori non sarà obbligato a presentare la relazione con i relativi allegati. Diciamo subito che l'articolo 94-bis è anch'esso una novità introdotta dal Decreto che valuteremo in seguito.

L'art. 94-bis, comma 1, let. b), n.2, in particolare, riguarda gli "interventi di minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità relativi a "riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti"; la successiva let. c) n.1 prevede, invece, gli interventi "privi di rilevanza" per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso che non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Detto in altri termini, il comma 8-bis introduce una semplificazione procedurale relativamente ad alcune categorie di opere ritenute a scarso impatto; limitatamente a tali opere, il Direttore dei Lavori potrà fare a meno di depositare allo sportello unico la relazione (comma 6) per cui, a cascata, lo sportello unico non potrà rilasciare l'attestazione dell'avvenuto deposito (prevista dal comma 7) e il direttore dei lavori ometterà di consegnare al collaudatore il medesimo documento (comma 8). Alla fine dei conti, il Decreto, limitatamente alle opere di minor impatto, "taglia" alcuni adempimenti procedurali.

Il certificato di collaudo statico: art. 67, comma 7

Decreto
Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia tramite posta elettronica certificata (Pec) al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.

Versione storica
Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62

La legge di conversione interviene sull'art. 67, comma 7, prevedendo la trasmissione del certificato di collaudo tramite Pec. Parallelamente viene cancellato l'obbligo di redigere la documentazione in triplice copia.

La dichiarazione di regolare esecuzione: art. 67, comma 8-bis, T.U.
Decreto
Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Versione storica
Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
La riforma riscrive il comma 8-bis dell'articolo 67, norma introdotta dall'art. 3, let. y, n.4 del DLgs n.222/2016 (c.d. SCIA2). La nuova formulazione prevede, per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, let. b), n. 2) e let. c), n. 1), la sostituzione del certificato di collaudo con la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
Abbiamo visto, esaminando il parallelo comma 8-bis dell'art. 65, che il Legislatore ha introdotto una mini-semplificazione relativamente ad alcune categorie di opere ritenute a scarso impatto per la pubblica incolumità. Per la stessa tipologia di lavori, l'art. 67 prevede che il certificato di collaudo venga sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione delle opere rilasciata dal Direttore dei Lavori.

In realtà non si tratta di una vera e propria novità, in quanto già il Decreto SCIA2 aveva previsto, per gli interventi minori (ovvero per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti), la sostituzione del certificato di collaudo con la dichiarazione di regolare esecuzione a condizione che opere realizzate e materiali impiegati con funzione strutturale/portante non siano subordinati a preventiva denuncia ai sensi dell'art. 65 del T.U.E. e se correttamente dimensionate e calcolate e staticamente idonee all'uso cui preposte.

Anche se la norma non lo prevede espressamente, si ritiene che la SCAGI (ovvero la segnalazione certificata di agibilità prevista dall'art. 24 del T.U.) debba ritenersi condizionata all'ottenimento della dichiarazione di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione semplifica le procedure?
C'è da chiedersi se, e a quali condizioni, il certificato di regolare esecuzione possa essere considerato come una semplificazione procedurale rispetto al certificato di collaudo. A questo punto occorre aprire una parentesi.
Il Collaudo (dal latino "cum-laude" ovvero "con lode" o "a regola d'arte") dovrebbe garantire che le opere realizzate siano state eseguite a perfetta regola d'arte. Esso viene redatto da ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni che non sia in posizione di conflitto ovvero che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
Per la nomina del collaudatore abbiamo due alternative:
a.- il costruttore che realizza in proprio, deve provvede, prima della denuncia di inizio dei lavori, a richiedere all'Ordine provinciale degli ingegneri o degli architetti una terna di nominativi e scegliere tra i soggetti indicati quello a cui affidare l'incarico;
b.- negli altri casi, il collaudatore può essere scelto direttamente dal committente.
Al momento della denuncia allo sportello unico (art.65 T.U.) l'atto di nomina, corredato dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del collaudatore, viene trasmesso dal Direttore Lavori.
Il rilascio del certificato di collaudo presuppone una serie di attività ovvero:
-il sopralluogo in sito e il raffronto tra quanto progettato e lo stato di fatto;
-l'esame delle fondazioni;
-i rilievi sulle elevazioni fuori terra del fabbricato e sui piani interrati (se esistenti);
-la descrizione della struttura indicando se ha intelaiatura in c.a. con travi e pilastri formanti maglie chiuse sia in direzione longitudinale che trasversale o altro e la tipologia dei solai;
-il controllo di sollecitazioni, carichi e sovraccarichi e la conformità alle norme tecniche;

Il Certificato di Regolare Esecuzione
Il Certificato di Regolare Esecuzione reso dal Direttore dei Lavori attesta che le strutture, portanti e non, sono state dimensionate e calcolate staticamente secondo metodi di calcolo e verifiche corrispondenti alle norme tecniche per le costruzioni e siano idonee all'uso cui sono preposte.
Il certificato attesta, quindi, la perfetta stabilità, ancoraggio e sicurezza delle stesse onde evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. In altre parole, il Direttore dei Lavori, con il certificato di regolare esecuzione, attesta che i lavori sono stati realizzati a perfetta regola d'arte.
Il Direttore dei Lavori attesta, inoltre, di avere eseguito i necessari accertamenti e sopralluoghi in sito, il rispetto delle prescrizioni di cui al titolo abilitativo ed elaborati grafici ad esso allegati, valuta lo stato di conservazione e manutenzione del bene alla data dell'accertamento.

In tale contesto, il Certificato di Regolare Esecuzione appare come una semplificazione quantomeno perché redatto dal Direttore dei Lavori che dovrebbe conoscere a menadito le opere realizzate (senza la necessità di ricorrere alla nomina di un altro professionista con conseguenti oneri economici e burocratici). Ovviamente abbiamo un altra faccia della medaglia. Il Direttore dei Lavori, per ovvie ragioni, difetta dell'elemento della terziarietà per cui, nel momento in cui rende la prescritta certificazione, si trova necessariamente in posizione di conflitto d'interesse. Sappiamo anche che il Direttore dei Lavori, purtroppo, nella realtà dei fatti, non gode della necessaria autonomia in quanto dipende, finanziariamente, dall'impresa realizzatrice e, per tale motivo, potrebbe essere portato a "chiudere un occhio". Proprio per evitare simili illazioni, il Direttore Lavori potrebbe ritenere di "corroborare" la propria attestazione con una serie di documenti quali, per esempio, il Certificato di Collaudo Statico, il Certificato attestante la conformità delle opere eseguite in zona sismica alle disposizioni di cui al Capo IV Parte II D.P.R.380/2001, la dichiarazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche, l'autodichiarazione sulla conformità degli impianti resa della impresa installatrice o il certificato di collaudo degli impianti stessi, la denuncia di avvenuta presentazione della variazione catastale. Ovviamente, più aumenta il numero degli allegati, più aumenta la coincidenza con il certificato di collaudo, più si affollano gli archivi in barba all'agognata semplificazione.

La coerenza tra progetto strutturale e architettonico: art. 93, comma 3,4 e 5 T.U.

Decreto
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.
Versione storica
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

L'art. 93 del T.U. dell'edilizia disciplina, come sappiamo, la denuncia dei lavori prevedendo l'obbligo di comunicare allo sportello unico le opere da realizzare in zona sismica. Il decreto, in questo caso, modifica i comma 3, 4 e 5 che disciplinano il contenuto minimo del progetto. Diciamo subito che la norma continua ad essere in contrasto con la Riforma Madia che aveva cercato (a quanto pare con scarsi risultati) di standardizzare le procedure su tutta la Penisola. Il Decreto, infatti, continua a prevedere ampi poteri in capo alle Regioni che rimangono libere di disegnare il contenuto del progetto all'interno dei confini tracciati dal Testo Unico dell'edilizia. Inutile sottolineare che ciò comporta il pericolo che situazioni identiche possano essere disciplinate in maniera diversa dai vari uffici.

Il comma 3, prevede che la documentazione rispetti le norme tecniche per le costruzioni. Il successivo comma 4 sembra avere maggiore rilevanza: in questo caso viene richiesto non solo il rispetto delle Ntc ma, anche e soprattutto, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico. Occorre tener presente, infatti, che le due progettazioni (quella strutturale e quella architettonica) viaggiano su binari paralleli. La prima, infatti, viene sottoposta al vaglio del Genio Civile mentre la seconda viene depositata in comune. Potrebbe quindi accadere, in ipotesi, che gli elaborati non siamo perfettamente sovrapponibili. Per scongiurare questa eventualità, il comma 4 richiede una specifica dichiarazione del progettista che asseveri la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico. Occorre tener presente, al riguardo, che molte Regioni chiedono già tale adempimento che, col nuovo Decreto, assume valore generale.
Ulteriore nuovo adempimento riguarda l'asseverazione, da parte del progettista, dell'avvenuto rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

La coerenza tra progetto strutturale e architettonico: art. 94-bis T.U.

Decreto
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma l, lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta specifici provvedimenti.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.
4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.
L'articolo 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) rappresenta la vera e propria novità del Decreto. La norma introduce una classificazione degli interventi, in funzione della loro rilevanza per la pubblica incolumità, in tre macro-categorie ovvero tra interventi "rilevanti", di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza".

Vengono considerati interventi rilevanti quelli di:
1) adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g); la legge di conversione, ha introdotto, in questo caso, il riferimento al Peak ground acceleration che misura l'accelerazione del suolo indotta dal terremoto registrata dagli accelerometri in una singola area geografica.
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
Rientrano negli interventi di minore rilevanza quelli relativi ad opere:

1) di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non presentino particolare complessità;
3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018; (il punto 3-bis) è stato introdotto dalla Legge di conversione.

Sono interventi privi di rilevanza quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

L'articolo 94-bis cambia la prospettiva
L'introduzione dell'articolo 94-bis, quindi, costituisce una vera e propria svolta in quanto l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica non viene più legato alla classificazione sismica del territorio (ovvero a seconda che ricada in zona 1, 2 o 3) bensì alla rilevanza dell'intervento strutturale ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità. In attesa dell'introduzione delle "linee guida" che, si spera, contengano una classificazione precisa dei diversi interventi edilizi, il tecnico dovrà farsi carico di decidere se l'opera è più o meno "rischiosa" per la pubblica incoluità, cosa più facile a dirsi che a farsi in quanto, inutile dirlo, il tecnico rischia in proprio. Tale situazione, per forza di cose, potrà agevolare alcune situazioni ma sarà certamente più "responsabilizzante" per il tecnico in altri casi.

Mancano le linee guida
Occorre tener presente che la classificazione delle opere contenuta nella norma ha solo una portata generale ed indicativa per cui, sembra essere destinata a non avere una pratica attuazione ed a rimanere nel limbo. Il nuovo articolo 94-bis, infatti, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, traccino le linee guida per l'individuazione dei singoli interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale, per le quali non sarebbe richiesta la denuncia di cui all'articolo 93.
Si tratta di una tecnica legislativa che, purtroppo, conosciamo bene: la norma fornisce dei principi di portata generale che dovrebbero essere fissati in maniera definitiva con un successivo provvedimento che, nella migliore delle ipotesi, arriva (quando arriva) con estremo ritardo. In questo caso, fortunatamente, abbiamo un ciambella di salvataggio. Il comma 2, infatti, prevede che "Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni". In altre parole, la patata bollente viene messa nelle mani delle Regioni chiamate a determinare, in concreto, quali interventi rientrino nelle tre categorie tracciate dal Legislatore statale. In mancanza di un intervento del Legislatore statale o delle Regioni, saremo costretti ad una navigazione a vista.

Quando è vietato l'inizio lavori
I comma 3 e 4 confermano un principio di massima per cui è vietato dare inizio alle opere in mancanza del titolo abilitativo dei lavori; relativamente agli "interventi rilevanti", le opere non possono avere inizio in assenza della preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (ex articolo 94). Sotto questo profilo, quindi, non sembrano esserci novità di rilievo.

Si tratta di una vera semplificazione?
A questo punto c'è da chiedersi se il Decreto Sbocca Cantieri contenga delle novità sostanziali rispetto al passato che comportino effettivamente una riduzione degli adempimenti ed una semplificazione delle procedure per le opere da realizzare in zona sismica.
Abbiamo visto che, sotto il profilo della semplificazione, le modifiche apportate all'articolo 65 appaiono marginali .Almeno sulla carta, abbiamo un "taglio delle copie" del progetto e della relazione illustrativa, è da presumere che l'utilizzo della Pec snellisca alcuni adempimenti ma le procedure, sostanzialmente, non cambiano. La documentazione andrà comunque presentata allo sportello unico e poi trasmessa agli uffici della regione con conseguenti (ed inutili) perdite di tempo. Rimane inalterato anche l'obbligo del direttore dei lavori di presentare allo sportello unico la c.d. relazione a strutture ultimate (art. 65, comma 6) così come rimangono inalterati i relativi allegati. Anche in questo caso l'unica semplificazione consiste nell'utilizzo della Pec.

L'unica vera novità è rappresentata dall'articolo 94-bis che, introducendo la classificazione degli interventi, in funzione della loro rilevanza per la pubblica incolumità (interventi "rilevanti", di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza") prevede di acquisire la preventiva autorizzazione sismica in funzione della pericolosità dell'intervento e non più della zona in cui esso ricade.

Ciò comporta, per gli interventi di minore rilevanza e per quelli privi di rilevanza, alcune semplificazioni procedurali in quanto il Direttore Lavori potrà fare a meno di depositare la relazione prevista dall'art. 65, comma 6. Per le stesse tipologie di lavori l'articolo 67, comma 8-bis permette di sostituire il certificato di collaudo con la dichiarazione di regolare esecuzione.
Di contro l'articolo 93 introduce una piccola modifica prevedendo che il Direttore dei Lavori attesti il rispetto delle norme tecniche, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché l'avvenuto rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©