Urbanistica

Superbonus/6. Sconto in fattura e cessione del credito aggirano l'incapienza Irpef

Sgravio del 110% consentito anche a un soggetto privato incapiente o con un lavoro precario tale da non garantire alcun ammontare di detrazione fiscale annua

di Marco Zandonà

Il quesito. Con riferimento al bonus ristrutturazione del 110 per cento, un soggetto privato che risulti incapiente o che abbia un lavoro precario, tale da non garantire alcun ammontare di detrazione fiscale annua, può comunque fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito (al fornitore o a una banca) e quindi procedere all'intervento di ristrutturazione ammesso ai benefici fiscali? (G.D. Torino)

La risposta dell'esperto. La risposta è affermativa. Gli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) prevedono la detrazione del 110 per cento sugli interventi di risparmio energetico e di prevenzione antisismica eseguiti su parti comuni di edificio e singole unità immobiliari possedute dalle persone fisiche, anche se non adibite ad "abitazione principale" (salvi gli edifici unifamiliari, per i quali, ai fini dell'ecobonus al 110%, viene confermata la necessaria destinazione ad "abitazione principale"). I bonus potenziati al 110 per cento vengono riconosciuti solo per i condomìni, le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni), gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali degli istituti e per le cooperative a proprietà indivisa.

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta per i seguenti interventi: cappotto dell'edificio; sostituzione impianto di riscaldamento condominiale o dell'unifamiliare destinata ad abitazione principale; interventi antisismici. La disposizione reintroduce lo sconto in fattura per tutte le operazioni di ecobonus e sismabonus, estendendolo anche agli interventi di recupero degli edifici residenziali posseduti da privati (bonus edilizia, cioè detrazione del 50% fino a un massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità) e agli interventi da bonus facciate, all'installazione degli impianti fotovoltaici e alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

È prevista anche la possibilità, per tutti i bonus senza esclusioni, di optare, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi o allo sconto in fattura, per la cessione del credito d'imposta, che può essere ceduto anche a banche e intermediari finanziari. Sia lo sconto in fattura che la cessione del credito d'imposta prescindono dalla capienza Irpef. Pertanto, anche nell'ipotesi di soggetto con lavoro precario che non può garantire alcun ammontare di detrazione fiscale annua, lo stesso può comunque fruire dello sconto fattura o della cessione a un altro soggetto (fornitore o istituto di credito), ma solo se l'intervento eseguito rientra fra quelli agevolati.

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