Urbanistica

Superbonus/4. Cessione o sconto in fattura, la scelta vale per tutte le detrazioni casa

Novità assoluta nel provvedimento, anche se mancano il bonus mobili e quello giardini

di Luca De Stefani

Via libera alla trasformazione della detrazione in credito d'imposta compensabile orizzontalmente o cedibile a terzi ovvero allo sconto in fattura per le detrazioni generate sulle manutenzioni straordinarie, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia. Si tratta di una novità assoluta (assieme alle opzioni previste per il bonus facciate e per quello sul fotovoltaico), introdotta dall'articolo 121 decreto Rilancio e che potrà essere utilizzata fino alla fine del 2021. Il decreto Rilancio non dice nulla relativamente alla possibilità di utilizzare questa opzione per i crediti fiscali generati dal bonus mobili e dal bonus giardini, ma si ritiene di dare risposta negativa all'esercizio di queste opzioni.

Ristrutturazioni
Queste opzioni, alternativamente di «trasformazione» della detrazione in credito d'imposta compensabile orizzontalmente o cedibile a terzi ovvero di sconto in fattura, quindi, potranno essere effettuate anche per il credito d'imposta del 50% (che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%), generato dagli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, quindi per le manutenzioni straordinarie, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia su «singole unità immobiliari residenziali» e sulle loro pertinenze. Questi interventi, assieme alla manutenzione ordinaria, sono agevolati e trasferibili anche se effettuati sulle «parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del Codice civile», quindi, condominiali o meno.Non possono essere oggetto di opzione, invece, i crediti generati dai cosiddetti interventi «minori», indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettere da c) a i) del Tuir, o per l'acquisto di case ristrutturate (comma 3), tranne nei casi degli impianti fotovoltaici.

Trasferimento del credito
Per alcune specifiche detrazioni fiscali Irpef e Ires, sostenute negli anni 2020 e 2021 (quindi, anche dal primo gennaio 2020 alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio), i contribuenti, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione (cioè tramite il loro scomputo in dichiarazione dei redditi, in maniera verticale dalla stessa tipologia di imposta), potranno optare alternativamente tra:la «trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta», compensabile orizzontalmente dallo stesso contribuente, «con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari»; la cessione del credito potrà essere effettuata anche ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale; dopo la prima cessione dovrebbero essere possibili anche più cessioni (in quanto si parla di «cessioni» al plurale); un «contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al contributo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari»; per questo nuovo «sconto in fattura», pertanto, a differenza di quello previsto dal primo gennaio 2020 dall'articolo 14, comma 3.1, decreto legge 63/2013, la riduzione del prezzo della fattura del fornitore, tramite il contributo, potrà essere di un importo anche inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale e "«fino ad un importo massimo pari al contributo stesso»; anche nell'eventuale cessione successiva (presumibilmente solo una, in quanto la norma parla di «cessione» al singolare), il prezzo del credito potrà essere anche inferiore rispetto al suo valore nominale. Sia per le cessioni dei crediti (anche successive alla prima), che per quelle effettuate dai fornitori dopo aver scontato la fattura (cioè la cessione successiva allo «sconto in fattura»), la norma prevede che i cessionari siano genericamente «altri soggetti», compresi gli «istituti di credito e altri intermediari finanziari».

Dovrà essere chiarito se per «altri soggetti» si intendono solo quelli collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, come interpretato restrittivamente dalle Entrate nella risposta del 23 luglio 2019, n. 298, relativamente alla normativa sulle cessioni dei crediti, in vigore prima del decreto Rilancio e non abrogata (quindi, ancora utilizzabile), ovvero se debba ritenersi superata questa impostazione, in sintonia con la nuova norma, che sembra voler agevolare fortemente il trasferimenti dei crediti fiscali.Relativamente agli «istituti di credito e altri intermediari finanziari» come cessionari, si segnala che, per la normativa in vigore prima del decreto Rilancio e ancora in vigore, questi soggetti possono essere cessionari solo per le cessioni effettuate dagli incapienti, relativamente ai crediti sugli interventi per il risparmio energetico «qualificato» dell'articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Le nuove modalità di cessione, invece, non pongono limiti a riguardo.

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