Urbanistica

Sgravi sulla casa/2. I dispositivi antintrusione danno diritto al bonus mobili

di Marco Zandonà

Il quesito: Una persona fisica, dopo aver acquistato un immobile nuovo, intende realizzare una serie di interventi per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, come ad esempio l'installazione di una cassaforte a muro, la sostituzione di serrature, l'installazione di un apparecchio d'allarme antifurto e la relativa centralina. Il regolamento del Comune nel quale è ubicato l'immobile non richiede permessi particolari per l'installazione. Tale intervento è esplicitamente ricompreso tra quelli che possono godere della detrazione fiscale prevista dall'articolo 16–bis del Dpr 917/86. In seguito potrò fruire del bonus mobili?
R.R.MILANO

La risposta dell'esperto: La risposta è affermativa. Tutte le spese indicate nel quesito, inerenti un edificio residenziale (anche nuovo, purché già accatastato e acquistato prima del sostenimento delle spese), rientrano tra quelle detraibili. Tra l'altro, tali interventi, ai fini della detrazione, sono agevolati a prescindere dal fatto che siano interventi di manutenzione straordinaria, in quanto interventi diretti a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 145/2018, di Bilancio per il 2019). Per fruire della detrazione è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale con indicata la causale di versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva dell'impresa che ha eseguito i lavori. Tale adempimento è previsto a pena di decadenza dal beneficio. In sede di dichiarazione dei redditi, poi, andranno indicati gli estremi catastali del fabbricato oltre all'importo delle spese sostenute. Se tali interventi fruiscono della detrazione del 50% per ristrutturazione consentono l'accesso al bonus mobili (detrazione del 50% sino a 10.000 euro, sempre a condizione che i lavori di installazione siano iniziati non prima del 1° gennaio 2018). Nell'ipotesi in cui il Comune per tale intervento non richieda nessuna abilitazione, il contribuente deve comunque predisporre e conservare (senza inviarla alle Entrate, ma esibendola a richiesta dell'amministrazione) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ex articolo 47 del Dpr 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili.

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