Tassa rifiuti, solo una quota fissa all'impresa che non conferisce
Con sentenza 14038 di ieri, la Cassazione enuncia principi innovativi, stabilendo che la quota fissa della Tia è sempre dovuta, mentre la variabile solo se il servizio è attivo e si producono rifiuti conferibili. La questione riguarda la Tia 1, ma nella decisione la Corte analizza norme ancora oggi applicabili alla Tari, quali il Dpr 158/1999, ed è quindi destinata a lasciare il segno. La controversia riguarda uno stabilimento di produzione di imballaggi di carta e cartone, nel quale venivano prodotti rifiuti speciali non assimilabili (inchiostri) e sfridi di cartone che venivano rivenduti. Il gestore aveva peraltro ritirato i cassonetti e non provvedeva ad alcuna raccolta. La Ctr aveva ritenuto che la società in questione non fosse tenuta a pagare né la quota fissa né la quota variabile, non conferendo alcunché. La Cassazione, ricostruendo il quadro normativo, evidenzia che la Tia (come la Tari) è composta da una quota fissa e da una variabile.
La quota fissa è dovuta «a prescindere da un nesso sinallagmatico con il servizio, sulla base del mero possesso o detenzione di locali, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale a copertura dei costi generali del servizio».La Tia, si precisa, deve garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani «e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade». La quota fissa è determinata in modo da coprire le componenti essenziali del costo, quali gli investimenti, gli ammortamenti, ma anche il costo dei rifiuti esterni. Quindi, e sul punto si richiama Corte Costituzionale 238/2009, la quota fissa serve a «coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico».Pertanto, la quota fissa della Tia è dovuta sempre per intero, per il semplice fatto di occupare superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione dei rifiuti.
Conseguentemente, le aree destinate a produzione ed a magazzino di prodotto finito sono sempre soggette al pagamento dell'intera quota fissa.La quota variabile della Tia (come della Tari), invece, è rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, con diritto alla sua riduzione nel caso in cui il produttore dimostri di aver provveduto in proprio al recupero (in Tia) o riciclo (in Tari). Ma, ad avviso della Corte, se il contribuente prova di non produrre rifiuti suscettibili di smaltimento, in quanto interamente riciclati o venduti a terzi, o di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili, non è tenuto al versamento della quota variabile.