Sblocca-cantieri/7. Sui rifiuti del cratere post-sisma niente deroga sull'amianto
Tra le misure che riguardano la ricostruzione post terremoto del Centro Italia, nello sblocca-cantieri trova spazio anche una norma che riguarda la gestione delle macerie degli edifici danneggiati o crollati, per le quali il decreto terremoto n.189/2016 aveva previsto un apposito regime semplificato in deroga al codice ambiente. L'articolo 24 del decreto sblocca-cantieri precisa che l'applicazione del regime semplificato può applicarsi ai materiali contenenti amianto, ma solo per quantità inferiori ai limiti indicati nel codice ambiente (al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del Dlgs n.15/2006). La novità riguarda le attività di rimozione e scavo dei detriti descritti nel comma 11 dell'articolo 28 del Dl terremoto e si applica in particolare ai «materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto».
Lo stesso articolo 24 dello sblocca-cantieri proroga inoltre al 31 dicembre 2019 il termine per il deposito e/o il trasporto dei materiali da scavo prodotti dalle attività per realizzare opere (incluse abitazioni) nell'ambito dell'attività di emergenza post-sisma.
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