Progettazione

Prevenzione incendi, semplificazione in arrivo per l'80% delle attività sottoposte a controllo

Al vaglio del comitato tecnico centrale dei Vigili del Fuoco un alleggerimento amministrativo su ben 64 delle 80 attività sottoposte alle procedure di prevenzione incendi

di Mariagrazia Barletta

È in fase di predisposizione un'ampia e ulteriore semplificazione delle procedure di prevenzione incendi, che coinvolge l'80% delle attività sottoposte a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Salvo modifiche, c'è da attendersi una considerevole riduzione degli oneri amministrativi. La semplificazione sta prendendo forma dalla modifica - in corso - dell' allegato I al Dpr 151 del 2011 , ossia dalla revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Ben 64 delle 80 attività della lista stanno infatti per essere investite dalla seconda ondata di alleggerimento burocratico, soprattutto per l'effetto dell'innalzamento dei limiti che determinano la classificazione delle attività nelle categorie considerate a minor rischio. Significa che molto più frequentemente un'attività soggetta a controllo potrà ricadere nelle categorie cosiddette A e B, considerate dal Dpr meno complesse e a minor rischio incendi e dunque sottoposte ad adempimenti più snelli rispetto a quelle di categoria C. La semplificazione avrà impatto sia sulle nuove attività che su quelle che metteranno in atto modifiche rilevanti rispetto al rischio incendi. Soprattutto, con la revisione delle soglie di assoggettabilità può accadere che alcune attività non siano più sottoposte alle procedure di prevenzione incendi.

Per la revisione proposta dal Viminale serve un Dpr
L'aggiornamento dell'elenco allegato al Dpr è stato presentato lo scorso 27 maggio nella riunione del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) e prevede anche l'aggiunta di una nuova attività soggetta alle procedure di prevenzione incendi, la numero 81. Si tratta delle discariche e dei depositi di rifiuti, per i quali - come anticipato nell'articolo dello scorso 6 novembre - è in fase di elaborazione una regola tecnica verticale che sarà inglobata nel Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Come specificato all'articolo 2 del Dpr 151 del 2011, la revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi va effettuata con un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del ministero dell'Interno e sentito il Ccts. Dunque siamo nella fase iniziale dell'iter di modifica. Nella prossima riunione del Ccts (prevista per luglio) si discuteranno le proposte emendative eventualmente avanzate dai membri del Comitato, tra cui vi sono anche i rappresentanti dei professionisti dell'area tecnica. Con una o più riunioni, la bozza contenente il nuovo elenco diventerà definitiva e potrà iniziare il percorso verso l'emanazione del Dpr.

Ampliata molto la casistica delle attività a basso rischio, soggette alla sola Scia
Dai contenuti della proposta di revisione dell'elenco delle attività soggette a controllo emerge un ulteriore sforzo a favore dello snellimento dei procedimenti amministrativi. Va ricordato che il Dpr 151 del 2011 ha recepito quanto disposto dalla legge 122 del 2010, introducendo la Scia nei procedimenti dei Vigili del Fuoco. Più in particolare, il Dpr nel 2011 ha avviato una consistente semplificazione degli adempimenti di prevenzione incendi, basata sul principio di proporzionalità del rischio. Con esso, le attività soggette sono diventate 80 e gli adempimenti sono stati calibrati in base a tre categorie di rischio (A, B e C), prevedendo iter semplificati soprattutto per le attività a rischio più basso (categoria A), ma anche per quelle a rischio medio (categoria B). Lo schema di revisione, oltre a meglio definire, in alcuni casi, la declaratoria delle attività soggette, amplia molto la casistica delle attività a minor rischio (categoria A), dunque esentate dall'incombenza della valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco e obbligate alla sola presentazione, prima dell'inizio dell'attività, della Scia attestante la rispondenza dell'attività alle norme antincendio. Al momento, la rielaborazione dell'elenco prevede, per molti degli 80 punti, parametri di assoggettabilità più elevati per la categoria B, con l'effetto di "impoverire" la categoria C soggetta a un iter più complesso. Dunque, viene mantenuto il controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco (appunto previsto per le attività di categoria C) solo per i casi ritenuti più complessi per elevato affollamento, per quantità di materiali stoccati, per la potenza degli impianti, eccetera.


Alla base della semplificazione-bis ci sono il "Codice" e le ultime Rtv
A rendere possibile la semplificazione dei procedimenti è l'entrata in vigore di molte norme di prevenzione incendi che si sono susseguite dopo l'emanazione del Dpr del 2011. Il riferimento è sia alle norme prescrittive, come le Rtv per gli asili nido, per i campeggi, per le attività di autodemolizione, etc.., sia al decreto del ministero dell'interno 12 aprile 2019 che ha reso obbligatorio (dal 20 ottobre 2019) l'utilizzo del Codice di prevenzione incendi per 42 delle 80 attività ex «soggette e non normate». Dunque, rispetto al 2011, numerose attività che non avevano una regola antincendio ora ce l'hanno e questo permette di allargare le maglie delle attività che possono essere avviate presentando la sola Scia, che per definizione, attesta la conformità ad una normativa, in questo caso antincendio.

Alcuni esempi
Per l'attività numero 67, relativamente alle scuole, la soglia limite per la categoria A passa da 150 a 300 occupanti, mentre gli asili nido, attualmente considerati tutti in categoria B, vengono suddivisi in due "famiglie": fino a 50 occupanti l'attività ricade in categoria A e non necessita più della verifica del progetto, che invece resta obbligatoria per gli asili nido con più di 50 occupanti. Anche i campeggi, fino a 3mila persone, passano in categoria A. Procedimenti più snelli sono previsti anche per i locali per lo spettacolo e di intrattenimento, per gli impianti sportivi, per le attività commerciali, per gli alberghi. Godono della semplificazione anche: gli archivi, i musei, le biblioteche ospitati in edifici vincolati (per i quali è già stata elaborata una Rtv, ma non è stata ancora pubblicata in Gazzetta); gli impianti per la produzione del calore e le autorimesse. Le semplificazioni impattano, inoltre, anche su molte attività industriali e produttive. In alcuni casi accade che la semplificazione è legata all'utilizzo del Codice di prevenzione incendi e alla scelta di soluzioni cosiddette conformi. Per alcune attività dell'elenco – e questa è una novità assoluta - le soglie di demarcazione tra le tre categorie dipendono non solo da fattori quantitativi (numero di occupanti o di addetti, quantità di materiali detenuti, superficie, etc..), ma anche dal tipo di soluzione scelta (conforme o alterativa).

Con l'innalzamento delle soglie, alcune attività escono dal campo di assoggettabilità
In alcuni casi viene inoltre proposto un innalzamento delle soglie di assoggettabilità. Dunque, alcune attività che attualmente rientrano tra quelle soggette, potrebbero - per effetto dell'incremento di tali soglie (se mantenuto nella versione finale del nuovo elenco) - non essere più sottoposte ai procedimenti di prevenzione incendi disposti dal Dpr 151 del 2011. Lo stesso effetto lo hanno alcune modifiche alle declaratorie, come nel caso dell'attività numero 77: gli edifici di altezza superiore a 24 metri includeranno solo quelli a carattere abitativo. Gli edifici e i complessi edilizi a uso terziario e industriale perderanno, invece, la promiscuità strutturale come caratteristica determinate per l'assoggettabilità.

Soglie più permissive per i gruppi elettrogeni, la cui potenza complessiva (nominale) viene portata a 50 KW. Inoltre, secondo lo schema di modifica, le attività (aperte al pubblico) diverse da biblioteche, archivi, musei e gallerie, ospitate in edifici vincolati, sono assoggettate a controllo se superano o i 400 mq di estensione o il tetto di 100 occupanti. Soglie innalzate anche per gli stabilimenti e gli impianti in cui si producono o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, in quanto relativamente al punto di infiammabilità, nel range 65-125 °C, il quantitativo di liquidi infiammabili in ciclo e/o in deposito, oltre cui scatta l'assoggettabilità, passa da 1 a 5 mc. Per i depositi e le rivendite di alcoli la capacità geometrica-limite viene elevata da 1 a 5 mc. Quanto ai depositi di carta e alle biblioteche, la soglia di assoggettabilità - misurata in quantitativo di materiale combustibile – viene raddoppiata a 10mila kg. Le soglie vengono modificate per diverse altre attività, tra cui i teatri e gli studi per le riprese cinematografiche e televisive (viene introdotto il limite di 25 occupanti), i laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, gli stabilimenti e in cui si producono resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili.

L'allegato I al Dpr 151 del 2011 con la lista (in fase di revisione) delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi

L'allegato I al Dpr 151 del 2011 con la lista (in fase di revisione) delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi

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