Progettazione

Prevenzione incendi/1. In Gazzetta le nuove regole per i garage (anche di condomini)

Applicazione obbligatoria per superfici oltre i 300 mq. Le novità entrano in vigore il 19 novembre 2020, abrogando le norme prescrittive del 1986 e del 2002

di Mariagrazia Barletta

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio, come decreto del ministero dell'Interno del 15 maggio 2020, la nuova Regola tecnica verticale (Rtv) per la progettazione della sicurezza antincendio delle autorimesse di superficie superiore a 300 mq . La norma va a sostituire la Rtv sulle autorimesse inserita nel cosiddetto Codice di prevenzione incendi dal Dm 21 febbraio 2017 e dal relativo allegato tecnico. Dal 19 novembre (180 giorni dopo la pubblicazione in "Gazzetta") la nuova Rtv entrerà in vigore, abrogando le norme prescrittive del 1986 e del 2002. Da quel momento, le misure di prevenzione e protezione dagli incendi per le strutture pubbliche e private, dagli autosilos ai più semplici garage condominiali, deriveranno dalla norma del Codice (Dm 3 agosto 2015, modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019), con alcuni distinguo per le attività esistenti. Con l'abrogazione del Dm 1° febbraio 1986 spariranno anche le rigide prescrizioni che attualmente regolano pendenza e raggio di curvatura delle rampe.

Autorimesse: prima Rtv del "Codice" a diventare cogente
La nuova Rtv – è questa l'innovazione di maggior rilievo – sarà la prima norma verticale del Codice a diventare obbligatoria, mandando in soffitta le norme prescrittive finora utilizzate, che tra l'altro andavano lette insieme ad un numero indefinito di note e circolari esplicative. Dunque, all'entrata in vigore del Dm 15 maggio 2020, ossia dal 19 novembre 2020, saranno abrogati sia il Dm 1° febbraio 1986 per la progettazione delle autorimesse, sia il Dm 22 novembre 2002 sul parcamento di autoveicoli a Gpl. Dunque, le autorimesse saranno le prime attività cosiddette «normate» a dover essere obbligatoriamente progettate utilizzando il Codice di prevenzione incendi.

Adempimenti per le autorimesse esistenti
Non è previsto alcun adeguamento per le autorimesse che all'entrata in vigore della nuova Rtv risultino in regola con almeno uno degli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal Dpr 151 del 2011 (valutazione di progetto, presentazione della Scia, istanza di deroga). Nessun adeguamento anche per le strutture che possono comprovare, sulla scorta di «atti rilasciati dalle amministrazioni competenti», di essere state progettate secondo le norme antincendio finora applicabili alle autorimesse.

Ampliamenti e modifiche
Nel caso si decida di intervenire sulle autorimesse esistenti attraverso ampliamenti o modifiche, bisogna tenere in considerazione quanto stabilisce il Codice (articolo 2, commi 3 e 4) per tutte le attività rientranti nella sua sfera d'azione: è necessario verificare che vi sia compatibilità tra i nuovi interventi da realizzare e le misure di sicurezza antincendio in precedenza applicate alla porzione di attività non interessata dalle modifiche che si intendono attuare.

Stravolta la classificazione per altezze e tipologia di servizio
Rispetto al Dm 21 febbraio 2017, la nuova Rtv contiene molte novità. Cambia la classificazione delle autorimesse in base alla quota dei piani e, nel caso delle autorimesse cosiddette «miste» (non isolate, ossia inserite in un edificio non esclusivamente destinato ad autorimessa), viene meno l'equiparazione della quota massima con l'altezza antincendi del fabbricato. Decade la classificazione in base alla proprietà, pubblica o privata dell'attività, che finisce col non avere più rilevanza nella composizione della strategia antincendio. Assumono invece importanza nelle scelte progettuali le caratteristiche prevalenti degli occupanti (δocc), semplificando: se gli occupanti hanno familiarità con l'edificio, le misure da attuare possono essere, in alcuni casi, meno gravose.

Valutazioni Atex non dovute se si segue la Rtv
Una semplificazione riguarda le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive: il nuovo Dm ammette la possibilità di omettere tali valutazioni se le autorimesse sono progettate e gestite secondo i dettami in esso contenuti.

Classi minime di resistenza al fuoco
Cambiano rispetto alla norma del 2017 anche i criteri per l'individuazione delle classi minime di resistenza al fuoco delle autorimesse «non isolate». Viene meno, tra l'altro, la diretta distinzione delle classi in base alla posizione dei compartimenti (fuori terra o interrati).

Gestione dell'attività: più divieti prestabiliti dalla norma
Nel capitolo relativo alla gestione della sicurezza antincendio, vengono aggiunti divieti che non erano stati contemplati nella Rtv del 2017. Viene aggiunto il divieto di eseguire nell'autorimessa lavorazioni a caldo (per esempio le saldature) o pericolose in quanto potrebbero costituire possibile causa di innesco. Inoltre, non devono essere presenti sostanze o miscele pericolose «in quantità significative» e non è permesso parcheggiare veicoli che trasportano sostanze o miscele pericolose, se non in presenza di specifica valutazione del rischio. Infine non è consentito parcheggiare nelle autorimesse veicoli non in regola con la revisione periodica, a meno che non abbiano nel serbatoio quantitativi limitati di carburante.

Protezione di base, ecco quando è possibile
Sul fronte del controllo dell'incendio, qualche differenza c'è nell'individuazione dei livelli di prestazione, stabiliti in funzione delle caratteristiche prevalenti degli occupanti (δocc), delle altezze e delle superfici. In particolare, è possibile prevedere la sola protezione di base, attuata, cioè, mediante i soli estintori, se coesistono tre condizioni: gli occupanti hanno familiarità con l'attività, la superficie dell'autorimessa non supera i 5mila mq (nel range mille-5mila mq ciò vale solo per le autorimesse di tipo aperto), la quota dei piani (h) è comprese tra -1 e +6 metri. È contemplata la sola protezione di base anche per quote comprese tra -5 e +12 metri se, indipendentemente dal grado di familiarità degli occupanti rispetto all'attività, la superficie dell'autorimessa non supera i mille mq.

Controllo fumi e calore: nuova formula per «R offset»
Relativamente alla verifica dell'uniforme distribuzione delle aperture di smaltimento, nel caso di autorimesse con aperture di tipo permanentemente aperte (SEa) e di altezze dei locali non inferiori a 3,5 m, viene introdotta una formula che permette di incrementare il raggio di influenza (R offset) oltre i 30 metri. Anche il sistema Svof (Sistema di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore) è considerato come soluzione conforme «se progettato e installato in conformità al technical specification prCEN/TS 12101-11 o equivalente».

Curve Rhr ridotte in presenza di impianti di spegnimento automatico
Per quanto riguarda l'applicazione dei metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, in caso di presenza di sistemi di controllo dell'incendio di tipo automatico, all'istante di entrata in funzione dell'impianto, le curve di progetto Rhr (t) Rate of Heat Release - definite stesso nella sezione «metodi» della Rtv - possono essere ridotte fino al 50 per cento della potenza termica indicata (mantenendo l'analogo andamento temporale). Inoltre, sempre in caso di spegnimento automatico, all'istante di entrata in funzione dell' impianto può essere escluso l'effetto di propagazione dell'incendio ad altri autoveicoli.

Il decreto pubblicato in Gazzetta

Il testo delle norme pubblicate in Gazzetta

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