Progettazione

Prevenzione incendi/2. Regole tecniche, il ministero corregge gli errori

Pubblicata l'errata corrige del decreto del ministero dell'Interno del 14 febbraio 2020 con l'aggiornamento delle regole tecniche verticali del cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015)

di Mariagrazia Barletta

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 aprile l' errata corrige del decreto del ministero dell'Interno del 14 febbraio 2020 con il quale erano state aggiornate le regole tecniche verticali contenute nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015). Come era stato segnalato da Edilizia e Territorio ( si veda l'articolo dell'11 marzo scorso ), il Dm del 14 aprile, che aveva sostituito le regola tecnica verticale (Rtv) per la progettazione di uffici, di attività ricettive turistico-alberghiere, di autorimesse, scuole e attività commerciali, conteneva alcuni errori. Più nel dettaglio, nelle Rtv per uffici e scuole era stata sbagliata la classificazione delle attività in base alle altezze (o meglio alla massima quota dei piani). Questa infatti risultava modificata nell'introduzione delle due norme, ma la variazione non era stata recepita nelle tabelle delle due regole tecniche.

La correzione, arrivata come allegato numero due al Dm contenente la nuova regola tecnica del Codice dedicata agli asili nido, ripristina la classificazione per altezze di uffici e scuole così com'era prima del Dm del 14 febbraio. Riguardo alla norma per le attività scolastiche, è stata inoltre modificata la classificazione delle aree denominate «TA», con le quali ora, correttamente, si intendono i locali destinati alle attività didattiche e agli spazi comuni. È stata inoltre corretta la nota numero uno della tabella sui requisiti di compartimentazione nelle attività turistico-alberghiere, dove era sfuggito un meno davanti all'indicazione di una quota. Dunque la nota, così come corretta, stabilisce che nel caso in cui eventuali locali con carico di incendio specifico superiore a 1200 MJ/mq (aree Tk) siano ubicati a quota inferiore a meno 5 metri (nella versione precedente la quota era di 5 metri, dunque positiva), il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente da tali locali. Come la Rtv sugli asili nido, anche le correzioni che riguardano le norme per la progettazione di scuole, alberghi e uffici vanno in vigore il 29 aprile 2020.
Il testo della correzione pubblicata in Gazzetta

Il testo corretto pubblicato in Gazzetta

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