Progettazione

Concorsi di idee, illegittima la richiesta di un progetto: basta una proposta ideativa

Lo ha precisato il Tar Molise: per i lavori non si può andare oltre la fattibilità tecnico-economica

di Mau.S.


Nel concorso di idee ai concorrenti può essere richiesto non un progetto ma una mera «proposta ideativa», una embrionale idea progettuale. Lo ha chiarito il Tar Molise con a sentenza n. 91/2020, evidenziando che l'articolo 156 comma 3 del Dlgs 50/2016, prevede per il concorrente l'esposizione della proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione.

Inoltre per i lavori il bando non può richiedere elaborati di livello pari o superiori a quelli stabiliti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, e non più il progetto preliminare, come nella normativa previgente. È stata cosi attribuita alla stazione appaltante una ampia discrezionalità nella definizione del prodotto da richiedere, che giunge fino al progetto di fattibilità tecnica, ossia al primo livello della attività di progettazione.

Le valutazioni svolte dalla commissione di gara possono essere censurate solo se in contrasto con il bando o con specifiche disposizioni di legge, non quando riguardano il merito dell'attività amministrativa. Il giudice amministrativo può solo limitarsi a verificare se i motivi di ricorso siano irragionevoli in modo manifesto.

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