Progettazione

Prevenzione incendi, ok alla regola sui condomini: prescrizioni anche sui singoli appartamenti

Licenziata dal comitato tecnico la regola tecnica verticale sui condomini di oltre 24 metri. Stretta sui materiali e obbligo di doppia via di esodo indipendenti per gli edifici di oltre 32 metri

di Mariagrazia Barletta

È stata licenziata martedì 11 febbraio dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts), la bozza di Regola tecnica verticale (Rtv) per i condomìni di altezza (antincendio) superiore a 24 metri . La nuova norma sarà inglobata nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi», ossia nel Dm del 3 agosto 2015, riscritto di recente dal decreto dell'Interno del 18 ottobre (entrato in vigore lo scorso 1° novembre). Ora il testo deve essere notificato in Commissione Ue, dove sarà trattenuto tre mesi (raddoppiabili nel caso dovessero emergere osservazioni da parte degli Stati membri), per poi "viaggiare" verso la "Gazzetta ufficiale". Rispetto alla bozza presentata a luglio 2019 in Ccts, il testo ha subito non poche modifiche. Alcune misure coinvolgono anche attività come, ad esempio, gli uffici e le attività commerciali che non superano i limiti di assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco, eventualmente presenti negli edifici di civile abitazione rientranti nel campo di applicazione della norma. A queste la Rtv riserva alcune prescrizioni. E qualche indicazione o consiglio (ma anche prescrizione negli edifici in cui si superano i 54 metri) travalica persino il confine (mai oltrepassato sinora) delle parti comuni, varcando la soglia degli appartamenti. Ovviamente, le misure previste nella bozza di Rtv si fanno via via più severe con il crescere dell'altezza. Termine che fa riferimento - va ricordato - all'altezza antincendio, ossia alla massima quota dei piani dell'attività. Semplificando, con tale termine si intende, la massima distanza che intercorre tra il pavimento dell'ultimo piano (afferente al solaio che precede quello di copertura) e il piano da cui accedono i soccorsi e si verifica l'esodo degli occupanti (generalmente la strada).

Modificati i capitoli su reazione al fuoco ed esodo
Rispetto alla bozza presentata a luglio in Ccts, diventano più severe le prescrizioni che riguardano la reazione al fuoco. Per quote superiori a 54 metri, nelle vie di esodo e negli spazi calmi devono essere utilizzati materiali almeno del gruppo GM1 di reazione al fuoco (nella versione precedente tale obbligo scattava superati gli 80 metri). Sempre relativamente ai percorsi d'esodo e agli spazi calmi, per altezze inferiori bisogna impiegare materiali almeno del gruppo GM2. Sono ammessi materiali del gruppo GM3 solo nei percorsi d'esodo di edifici con massima quota dei piani fino a 54 metri se, rispetto a quanto previsto dalla Rto (Regola tecnica orizzontale), viene incrementato il livello di prestazione del sistema di rivelazione ed allarme. Infine, solo gli appartamenti vengono esentati dal seguire i requisiti minimi di reazione al fuoco determinati mediante l'applicazione del Codice. Sul fronte dell'esodo, diventa più stringente rispetto alla bozza iniziale l'obbligo di prevedere due vie d'esodo indipendenti. In particolare bisogna prevedere due vie di esodo indipendenti per piani posti a quote maggiori di 32 metri e inferiori a -5 metri. La Rtv, inoltre, consente di omettere dalle verifiche delle condizioni di corridoio cieco la porzione di corridoio continua e finale avente caratteristiche di filtro e massima lunghezza omessa pari a 135 m.

Le norme non si limitano alla parti comuni
La regola tecnica non si ferma alle parti comuni degli edifici condominiali, ma detta anche misure ad hoc per le unità, diverse dagli appartamenti, destinate a piccole attività di tipo civile come gli studi professionali, gli uffici, le attività artigiane o commerciali. Ad esempio, per queste tipologie di attività incluse in edifici di altezza fino a 32 metri (per altezza si intende sempre la massima quota dei piani) viene prescritta l'installazione di estintori. Per quote superiori scatta la copertura con la rete di idranti. Per tali attività, inoltre, per quote superiori a 32 metri (e fino ad 80 metri) è prevista la segnalazione manuale d'incendio da parte degli occupanti. E comunque, per la pronta estinzione e rivelazione di piccoli focolai domestici – recitano due note della Rtv - può essere consigliato agli occupanti degli appartamenti di avere a disposizione coperte antincendio e di installare rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico. Inoltre negli appartamenti di edifici di tipo HE ed HF (cioè per edifici con massima quota dei piani superiore a 54 metri), dove non presente un Impianto di rivelazione e allarme incendio (Irai), devono essere previsti rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico.

Responsabilità a carico dell'amministratore
Riguardo alla gestione della sicurezza antincendio, la nuova Rtv - al pari dell'omologa norma prescrittiva (decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019) - prevede, a carico dell'amministratore, una serie di compiti. L'amministratore ha l'onere di adottare e verificare misure volte a prevenire l'innesco di un incendio. Ad esempio, tocca all'amministratore verificare il corretto deposito di eventuali materiali combustibili, il mantenimento della disponibilità delle vie di esodo, la riduzione di sorgenti di innesco. È responsabilità sempre dell'amministratore la valutazione del rischio incendio aggiuntivo o derivante da interferenze in occasione di lavori di manutenzione, così come la valutazione dei rischio di incendio in caso di modifiche all'attività. Come nel decreto del 25 gennaio 2019, anche nella Rtv del «Codice» si presta particolare attenzione alla pianificazione dell'emergenza, con l'obbligo di coordinamento nel caso vi siano più attività e diversi responsabili. «Qualora attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, o dei sistemi di vie di esodo – si legge nella Rtv - siano esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe».

La norma è facoltativa (per ora)
La nuova regola tecnica per la sicurezza antincendio dei condomìni sarà facoltativa e alternativa alle norme prescrittive (Dm 25 gennaio 2019 e Dm 246 del 16 maggio 1987). Il Codice, però, in incessante evoluzione, è destinato, col tempo a diventare cogente in tutti i suoi contenuti, almeno queste sono al momento le intenzioni espresse da parte dei massimi vertici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, confermate anche dalla direzione imboccata con le regole approvate nell'ultimo anno.

Il testo della norma

Il testo della regola tecnica

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