Progettazione

Se l'edificio crolla sono responsabili sia il progettista che il collaudatore

di Andrea Magagnoli

Nel caso di responsabilità di due professionisti, entrambi debbono rispondere del danno cagionato nell' esercizio dell' incarico. Lo afferma la corte di cassazione con la sentenza n.25780 / 2019 depositata il giorno 14 / 10 / 2019. Il caso di specie trae origine dal crollo di una struttura edilizia. Il manufatto era stato commissionato da parte di una società a due professionisti ingegneri che avevano svolto le funzioni rispettivamente di progettista e collaudatore. Nel caso di specie era crollata l'arcata centrale del capannone, provocando il cedimento di parte della struttura, con danni alle attrezzature interne e con fermo del ciclo produttivo per lungo periodo.

La società appaltatrice, pertanto a seguito del danno subito dal predetto crollo citava innanzi al tribunale i due professionisti e la compagnia assicurativa che ne faceva da garante al fine come ovvio di ottenerne il risarcimento integrale. La corte suprema pertanto si trovava investita della questione circa i limiti delle rispettive responsabilità dei professionisti, che nel compimento di un opera effettuata comunque in comune avevano dato corso a cagionare un danno di notevole entità. Progettista e collaudatore infatti avevano parimenti dato corso a determinare l'evento dannoso, come ovvio infatti senza un errore nel progetto il danno non avrebbe potuto verificarsi, non solo ma lo stesso sarebbe stato impedito nel caso di una condotta diligente del professionista che aveva provveduto al collaudo del manufatto.

La decisione riguarda pertanto la precisa delimitazione delle responsabilità dei soggetti che svolgono un attività professionale al fine di poterne imputare con precisione le conseguenze. La questione può essere risolta in due modi diversi, che comportano conseguenze antitetiche, in altri termini il danno cagionato dall' opera in comune dovrà essere imputato ad entrambi i soggetti o dovrà esserne ritenuto responsabile uno solo dei due, escludendo al contempo la responsabilità dell'altro. Sul punto la giurisprudenza della corte suprema di cassazione era infatti sempre stata uniforme,la questione della delimitazione delle responsabilità dei professionisti che congiuntamente abbiano cagionato un danno era già stata fatta oggetto di numerose pronunce di pari segno ed identico contenuto.

I giudici della corte suprema infatti hanno sempre riconosciuto in capo ad entrambi i soggetti che abbiano concorso a causare il danno un preciso obbligo risarcitorio dell' intero danno. Si tratta di una responsabilità di tipo solidale che vuole che a ciascuno di essi possa essere richiesto il risarcimento dell' intero danno. I giudici della corte suprema infatti individuano la soluzione nell'art. 2055 comma 1 del codice civile, tale disposizione infatti viene riservata da parte dell ordinamento alla regolamentazione dei casi di concorso nella causazione dei danni. La norma prevede la responsabilità solidale di entrambi i soggetti che abbiano concorso a cagionare il danno.

In altri termini, nel caso in cui due condotte del tutto autonome, abbiano causato un danno le sue conseguenze andranno imputate ad entrambi i soggetti che abbiano posto in essere le condotte. Tale soluzione discende dalla considerazione che in assenza di una delle due condotte il danno non avrebbe potuto configurarsi e prodursi. Ne caso di specie entrambi i professionisti che avevano svolto le funzioni di collaudatore e progettista debbono essere chiamati a rispondere del danno verificatosi perchè cosi prevede la normativa oggi vigente.

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