Progettazione

Prevenzione incendi. Impianti termici, dal 21 dicembre scattano le nuove regole

di Mariagrazia Barletta

È stato pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" del 21 novembre il decreto del ministero dell'Interno che spedisce in soffitta il Dm 12 aprile 1996, ossia la normativa di prevenzione incendi degli impianti termici alimentati da gas naturale e da Gpl, di portata termica (complessiva) superiore a 35 kW. Le nuove norme si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio di impianti civili e extradomestici per la produzione del calore, come le centrali termiche impiegate per il riscaldamento di condomìni e scuole. Si applica agli impianti per la produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore, alle cucine dei ristoranti, ai forni da pane e altri laboratori artigiani, agli impianti di produzione del calore a servizio di attività di lavaggio biancheria e sterilizzazione. Il decreto ( Dm 8 novembre 2019 ) va in vigore dal 21 dicembre (30 giorni dopo la pubblicazione in "Gazzetta").

Il Dm non va applicato agli impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale e nemmeno agli impianti di incenerimento. Non regola, inoltre, gli impianti costituiti da stufe catalitiche. Sono esclusi dalla sfera d'azione del Dm anche gli apparecchi di tipo A (che non prevedono canne fumarie o dispositivi per l'evacuazione verso l'esterno dei prodotti da combustione) ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza. Questi ultimi non erano, invece, contemplati dal Dm del 1996. Ai fini del calcolo della portata termica complessiva, va sempre sommata la portata termica dei singoli apparecchi installati in uno stesso locale o in locali direttamente comunicanti. Ciò non vale per gli apparecchi installati all'aperto.

L'impatto sui nuovi impianti e su quelli esistenti
Il decreto si applica agli impianti di nuova realizzazione. Per gli impianti esistenti alla data di emanazione del decreto (8 novembre 2019) già autorizzati dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, se di portata termica superiore a 116 kW, e per quelli rientranti nel range 35-116 kW e in regola con la precedente normativa, il decreto non comporta adempimenti. Tali impianti, però, sono soggetti all'adeguamento al Dm 8 novembre 2019 nel caso in cui la portata termica venga incrementata oltre il 20% rispetto alla portata esistente o autorizzata. Indipendentemente dal limite del 20%, l'adeguamento alla nuova normativa scatta anche se la portata termica viene incrementata per più di una volta. Ovviamente se l'innalzamento della portata termica comporta lo sforamento del limite di assoggettabilità previsto dal Dpr 151 del 2011, allora bisogna non solo applicare il nuovo Dm, ma occorre presentare la Scia ai Vigili del Fuoco competenti per territorio. Anche un cambiamento di alimentazione in un impianto esistente, che comporti il passaggio ad un combustibile gassoso, sempre relativamente a portate termiche superiori a 35 kW, implica l'adeguamento alle nuove norme. Il decreto lascia però scoperto l'arco temporale che va dall'8 novembre all'entrata in vigore del Dm, in quanto gli impianti realizzati in questo periodo devono essere progettati e installati secondo la norma in vigore in quel lasso di tempo, ossia il Dm 12 aprile 1996, al contempo il nuovo decreto non specifica se li considera già esistenti o nuovi impianti.

Ampliata la sezione "Termini e definizioni"
Sono molti i termini e le relative definizioni che trovano posto nell'allegato tecnico. Tra le new entries, le definizioni di aerazione, aperture di aerazione, alloggiamento antincendio, guaina, impianto civile extradomestico, e altri ancora. Alcune definizioni inglobano già importanti indicazioni progettuali. È il caso, ad esempio, del termine "serranda tagliafuoco", il cui azionamento – viene già precisato nella definizione – deve essere comandato da un dispositivo termico tarato ad 80°C. Una novità degna di nota riguarda la definizione di "locale esterno": affinché un locale realizzato sulla copertura (piana) dell'edificio servito dalla centrale termica possa essere definito "esterno" , la soletta di posa sulla copertura va realizzata con materiali di classe 0 di reazione al fuoco o di classe minima A1 di reazione al fuoco europea.

La serranda tagliafuoco lavora in tandem con l'impianto di rivelazione
Qualora le condotte aerotermiche attraversino strutture che delimitano compartimenti antincendio e si effettui il ricircolo dell'aria – precisa il nuovo Dm -, la serranda tagliafuoco deve essere azionata anche dall'impianto di rivelazione e allarme incendio, installato nell'ambiente servito. In ogni caso l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore e l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dall'apparecchio.

Nei locali esterni centrale termica a non meno di -5 m
Riguardo all'ubicazione in locali esterni degli apparecchi per la climatizzazione e per la produzione centralizzata di acqua calda o di vapore, la normativa diventa più severa, impedendone la collocazione a quote inferiori a meno cinque metri rispetto al piano di riferimento, ossia rispetto al piano della strada pubblica o privata di accesso o dello spazio scoperto sul quale si attesta la parete esterna contenente le aperture di aerazione. Le altezze minime dei locali esterni, determinate in funzione della potenza termica, sono leggermente ridotte rispetto a quelle determinate con l'attuale normativa.

Nuova formula per calcolare le aperture di aerazione
Cambia la formula per determinare la superficie complessiva minima delle aperture di aerazione dei locali di installazione, valida per gli apparecchi per la climatizzazione e per la produzione centralizzata di acqua calda o di vapore, per i generatori ad aria calda a scambio diretto, per i forni e i laboratori artigiani, per le cucine dei ristoranti, per gli impianti per il lavaggio della biancheria, per i nastri radianti e i moduli a tubi radianti. Tale superficie non è più calcolata solo in base all'ubicazione (in posizione fuori terra, seminterrata o interrata) del locale e della portata termica complessiva dell'impianto, ma anche in funzione della presenza di impianti di rivelazione dei gas. Questi, se rispondenti a precise caratteristiche, permettono di avere "sconti" sulle superfici di aerazione. Più nel dettaglio, l'impianto di rivelazione gas deve comandare un'elettrovalvola automatica a riarmo manuale posizionata all'esterno del locale e dispositivi di segnalazione ottica e acustici. Inoltre l'impianto di rivelazione va modulato sulla scorta della posizione della centrale termica rispetto al piano di riferimento.

Pareti esterne lunghe fino al 15% del perimetro, con rivelatori di fughe di gas
I locali contenenti le centrali termiche, se inseriti all'interno della volumetria del fabbricato servito, possono avere una parete esterna di lunghezza minima compresa tra il 10 e il 15 per cento del perimetro del locale, purché venga installato un impianto di rivelazione della fughe di gas. Per beneficiare della facilitazione che la nuova norma introduce, i rivelatori devono anche comandare un'elettrovalvola automatica a riarmo manuale posizionata all'esterno del locale e dispositivi di segnalazione ottici e acustici. La lunghezza minima della parete esterna sale al 20 per cento del perimetro del locale in caso di contiguità con attività di pubblico spettacolo e con ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/mq. Costituiscono un caso a sé le cucine e gli impianti di lavaggio delle stoviglie ubicati in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito, per essi viene, in ogni caso, prescritta la presenza di una parete esterna di lunghezza minima non inferiore al 15 per cento del perimetro del locale.

Compartimentazione
Per i locali interni al fabbricato servito resta l'obbligo di compartimentazione. Le strutture portanti devono avere resistenza al fuoco non inferiore a R120 (Rei 120 per le strutture separanti) in caso di portate termiche inferiori a 116 kW. Tali valori sono dimezzati per portate termiche totali fino a 116 kW.

Estintori di classe F per le cucine
Per le cucine dei ristoranti, con potenzialità delle apparecchiature termiche alimentate a gas superiore a 35 kW, viene inserito l'obbligo di installazione di estintori di classe F (adatti per fuochi generati da oli combustibili di natura vegetale e animale) in numero variabile a seconda della superficie di cottura da proteggere.

Il testo del decreto

Il testo del decreto

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