Progettazione

Prevenzione incendi, per ospedali e residenze sanitarie pronta la nuova norma tecnica «verticale»

di Mariagrazia Barletta

È in fase di definizione la nuova regola tecnica verticale di prevenzione incendi per le strutture sanitarie . Si tratta della norma che confluirà nel cosiddetto "Codice di prevenzione incendi", ossia nel Dm 3 agosto 2015 profondamente modificato dal Dm 18 ottobre 2019 (la revisione è entrata in vigore lo scorso 1° novembre). La nuova norma per le strutture ospedaliere è stata presentata durante la riunione di ottobre del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) ed è stata aperta la fase di raccolta delle proposte emendative che possono essere avanzate dalle categorie rappresentate in seno al Ccts. Il testo ritornerà in Ccts e sarà poi notificato in Commissione europea affinché gli Stati membri possano verificare che dalla nuova regola non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci (se non emergono osservazioni la permanenza della norma a Bruxelles è di tre mesi), dopodiché potrà iniziare il suo "viaggio" verso la "Gazzetta ufficiale". All'entrata in vigore, la norma sarà facoltativa e alternativa alle regole tecniche di stampo prescrittivo attualmente in vigore (Dm 18 settembre 2002 modificato dal Dm 19 marzo 2015).

Applicazione flessibile alle strutture con più di 25 posti letto
La nuova norma si applica alle strutture sanitarie con più di 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno. Rientrano nella sfera di azione della Rtv anche le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa). La norma si applica, inoltre, anche alle strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq. Non si applica alle case di riposo per anziani, per le quali il legislatore rimanda alle norme per le attività ricettive turistico-alberghiere. Come tutte le altre regole tecniche del "Codice", quella per le strutture sanitarie va letta insieme alla Regola tecnica orizzontale (Rto) e - se pertinenti - alle Rtv su vani ascensori, Atex e aree a rischio specifico. Va ricordato che anche rispetto alle Rtv il progettista può comunque proporre soluzioni alternative e optare per quelle in deroga. Dunque è ampia la flessibilità progettuale associata alla norma del "Codice".

Tre le macro-attività considerate
Le misure della Rtv sono differenziate a seconda delle tre tipologie di prestazioni erogate: regime di ricovero ospedaliero, regime residenziale e regime ambulatoriale. Le Rsa, in base alle prestazioni offerte, rientrano nella prima o nella seconda classificazione. Le prescrizioni ovviamente diventano più severe con il crescere del numero dei posti letto, delle quote dei piani, in presenza di piani interrati, di aree o impianti a rischio specifico, di depositi e in generale di funzioni collegate ad un maggior rischio incendio. I valori di rischio vita sono già indicati dalla norma in base alla tipologia delle aree, ma il progettista può comunque optare per valori diversi, salvo poi indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali.

Classi di resistenza al fuoco ed esodo
Per le strutture che offrono prestazioni in regime di ricovero, la classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti per i piani fuori terra è pari a Rei 60 per altezze dei piani fino a 32 metri e a 90 per altezze maggiori. A parità di altezze, tali valori scendono rispettivamente a 30 e a 60 per le strutture che offrono prestazioni in regime residenziale. Nessuna prescrizione, relativamente alla resistenza al fuoco, è prevista per i piani fuori terra degli ambulatori. Per i piani interrati la classe minima è, in generale, pari a 60. Le aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale e quelle adibite ad unità speciali devono consentire l'esodo orizzontale progressivo. Mentre le aree adibite ad unità speciali di superficie superiore a 1000 mq (terapia intensiva, rianimazione, sale operatorie, etc..) devono consentire l'esodo orizzontale progressivo nell'ambito della stessa area.

Aree di degenza e grandi depositi vanno fuori terra
La norma inoltre non consente di posizionare in piani interrati le aree di degenza. I depositi con carico di incendio specifico rilevante (superiore a 450 MJ/mq) devono essere fuori terra o avere accesso diretto dall'esterno anche mediante percorso protetto.

Prescrizioni speciali per le aree commerciali
La norma prevede anche prescrizioni specifiche per le aree commerciali inserite nelle strutture ospedaliere, che, normalmente, devono costituire un compartimento di tipo protetto e non possono superare i 400 mq di superficie lorda. Si può arrivare a 600 mq solo se l'attività commerciale è inserita in un compartimento distinto e se il resto dell'attività è a prova di fumo. Ogni singola attività commerciale, inoltre, non può avere un carico di incendio specifico di progetto superiore a 200 MJ/mq.

Idranti e Uni 10779
Per la progettazione della rete idranti a servizio delle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale, ai fini dell'applicazione della Uni 10779, vengono fissati i seguenti parametri minimi di progettazione: livello di pericolosità 1 fino a 50 posti letto e 2 se il numero di posti letto è superiore a 50; la protezione esterna è richiesta nelle strutture con più di 50 posti letto.

Indicazioni per le strutture fino a 25 posti letto
La Rtv contiene anche indicazioni per le strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e in regime residenziale. Per esse si potrà applicare la Rto insieme ad alcune misure aggiuntive contenute nella Rtv, che riguardano la gestione della sicurezza e il controllo dell'incendio nelle aree destinate alla degenza. Va ricordato che le norme del "Codice" possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità stabiliti dal Dpr 151 del 2011.

Il testo della regola tecnica sulle residenze sanitarie

Il testo della regola tecnica sulla prevenzione incendi nelle residenze sanitarie

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