Progettazione

Prevenzione incendi, in vigore la revisione del codice: le 20 novità più importanti operative dal 1° novembre

di Mariagrazia Barletta

Dopo quattro anni di "rodaggio", si avvia concretamente la "macchina" della nuova normativa di prevenzione incendi. Normativa che ha aggiornato il tradizionale metodo prescrittivo, introdotto maggiore flessibilità progettuale e valorizzato l'approccio prestazionale. Maturati i tempi, il cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015) dallo scorso 20 ottobre è diventato cogente per le attività cosiddette «soggette e non normate» (ben 42 delle 80 attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco), che vengono così indirizzate verso una metodologia unica, aderente agli standard internazionali. È su questa transizione che si innesta il decreto del ministero dell'Interno del 18 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre e in vigore dal 1° novembre , che riscrive gran parte del Codice. Si concretizza un cambio di passo importante, prima con l'introduzione dell'obbligo di utilizzo della "nuova" normativa per le 42 attività del Dpr 151 del 2011 e poi con l'affinamento – derivante dai quattro anni di utilizzo volontario - delle regole comuni a tutte le attività rientranti nella sfera d'azione del Codice.
Il Dm 18 ottobre 2019 di fatto revisiona gran parte del cosiddetto «Codice di prevenzione incendi». Le modifiche riguardano in particolare la Regola tecnica orizzontale (Rto), le Regole tecniche verticali (Rtv) relative alle aree a rischio specifico, alle valutazioni Atex e ai vani degli ascensori, e, infine, la sezione contenente la metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio (capitolo "metodi").

Testo più chiaro con l'aggiunta di note esplicative
Le modifiche apportate sono servite, tra l'altro, a rendere il testo più chiaro. Alcune correzioni erano necessarie per sciogliere dubbi interpretativi e per ovviare ad errori. Alcune incidono sulla progettazione e sui relativi esiti, altre ancora facilitano la comprensione del testo (sono stati aggiunti molti esempi e note esplicative).

Tariffe maggiorate per i servizi dei vigili del fuoco
Il Dm 18 ottobre 2019 incide anche sugli importi dei servizi dei Vigili del Fuoco nell'ambito della prevenzione incendi. Sia che si utilizzino soluzioni alternative sia in caso di modifica dei livelli di prestazione, l'importo da corrispondere ai Vigili del Fuoco, in sede di valutazione dei progetti, va calcolato secondo quanto disposto dal Dm 9 maggio 2007 per i progetti redatti secondo l'approccio ingegneristico. Lo stesso vale per le soluzioni in deroga, per le quali il corrispettivo dovuto ai Vigili del Fuoco si determina in base a quanto stabilito dalle direttive del 2007 per l'attuazione dell'approccio ingegneristico.

Nuove parole: «gestione della folla» e «sovraffollamento localizzato»
Ampiamente modificato il capitolo delle definizioni. Tra i termini di nuova introduzione vi sono quelli di «gestione della folla» o «crowd management» e «sovraffollamento localizzato» o «crowd crush», che fanno riferimento rispettivamente al movimento ordinato della folla e al rischio di schiacciamento degli occupanti in caso di esodo. Il concetto di «crowd management» si lega ad uno studio in corso. Come anticipato dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, nell'intervista esclusiva Edilizia e Territorio, è in fase di studio infatti una linea guida su questo tema, sollecitata dai tragici fatti di piazza San Carlo a Torino.

Più flessibilità con il concetto di «ambito»
Nuova anche la definizione di «ambito», inteso come una porzione di spazio (può riferirsi all'intera attività o a parte di essa) con caratteristiche o qualità omogenee in riferimento a determinate misure. Per guidare il progettista nella determinazione di soluzioni relative alle diverse misure che compongono la strategia antincendio, il testo emendato fa spesso riferimento a questo concetto piuttosto che a quello di compartimento. Uno spostamento di termini che ha come conseguenza una maggiore flessibilità progettuale.

Modificato il termine «luogo sicuro»
Alcuni termini vengono modificati. È il caso, ad esempio, della definizione di «luogo sicuro», che non fa più riferimento all'assenza di pericoli per gli occupanti, bensì al rischio incendio: permanentemente trascurabile per il «luogo sicuro» e temporaneamente trascurabile per il «luogo sicuro temporaneo».

Le norme tecniche sono volontarie
Alcune modifiche hanno l'obiettivo di rafforzare il concetto (come richiesto dall'Europa) di uso non obbligatorio della normazione volontaria.

Il nuovo concetto di impianto a disponibilità superiore
Ha ripercussioni progettuali l'introduzione del concetto di impianto o sistema a disponibilità superiore, che permette di progettare impianti con un livello di disponibilità più elevato rispetto a quello minimo previsto dalle norme di riferimento. Il nuovo termine – spiega Marco Di Felice, rappresentante degli ingegneri alle sedute del Ccts e membro del gruppo di lavoro «Sicurezza» del Cni - «consente di considerare una misura "sempre disponibile". Ad esempio, fino ad oggi non era possibile tener conto del contributo della protezione attiva nella valutazione analitica della resistenza al fuoco delle strutture, perché (a vantaggio di sicurezza) si ipotizzava che l'impianto sprinkler potesse fallire. Ora invece, realizzando un impianto di estinzione automatica ad elevata affidabilità, con un programma manutentivo in grado di gestire gli "stati degradati" sarà possibile applicare il taglio della curva di potenza termica nello scenario d'incendio reale» (si veda l'intervista pubblicata lo scorso 25 luglio).

Pendenza delle rampe: abbattuto il vincolo dell'8%
I valori delle tolleranze ammissibili, stabiliti per le lunghezze (2 e 5 per cento), si applicano anche alle misure lineari che concorrono alla determinazione della pendenza delle rampe. Ai fini dell'esodo non devono essere considerate le rampe con pendenza superiore non più all'8 per cento, ma al 20 per cento. Come spiega la nota inserita nel testo: «Le rampe con pendenza superiore al 5% sono considerate vie di esodo verticali. In generale gli occupanti con disabilità motorie non possono percorrere autonomamente rampe di pendenza superiore all'8 per cento. Rampe con pendenza superiore al 12% dovrebbero essere impiegate per l'esodo solo eccezionalmente».

La progettazione come processo iterativo
L'impianto del Codice, basato sulla determinazione dei livelli di prestazione e delle soluzioni conformi, oppure alternative o in deroga, non cambia. Viene però specificato che la progettazione segue un processo iterativo: si stabilisce dal principio lo scopo della progettazione e, una volta completati tutti gli step stabiliti dal Codice, se il risultato non soddisfa lo scopo prefissato, allora vanno ripetuti i passaggi che conducono alla definizione delle soluzioni progettuali. Il nuovo testo, inoltre, dettaglia ulteriormente i contenuti della valutazione del rischio d'incendio.

Livelli di prestazione: dimostrazione necessaria se vengono abbassati
Resta per il professionista la possibilità (per le attività con valutazione del progetto) di attribuire alle misure antincendio livelli di prestazione differenti rispetto a quelli proposti dal Codice. Tuttavia, l'obbligo di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (attraverso l'applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, soluzioni che prevedono tecnologie o prodotti innovativi, attraverso prove sperimentali o mediante l'Ingegneria della sicurezza antincendio), viene aggiunto con il nuovo Dm, vale solo se i livelli attribuiti sono inferiori rispetto a quelli fissati dal Codice.

Prove sperimentali anche per verificare le soluzioni alternative
Per verificare che le soluzioni alternative raggiungano il collegato livello di prestazione e per l'attribuzione di livelli di prestazione diversi da quelli indicati dal Codice, viene introdotta la possibilità di far ricorso anche a prove sperimentali. Queste devono essere eseguite da un professionista antincendio (iscritto nelle liste di esperti tenute dal ministero dell'Interno) e vanno condotte secondo protocolli standardizzati oppure condivisi con la direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Novità per la velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio
Viene eliminato l'obbligo, per le attività soggette e senza valutazione del progetto, di dover far riferimento necessariamente ai valori della velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio definiti dal Codice. Per selezionare il valore tα – viene inoltre specificato - si può anche far ricorso a «dati pubblicati da fonti autorevoli e condivise» o «alla determinazione diretta della curva Rhr (Rate of heat release) relativa ai combustibili effettivamente presenti». Cambia la tabella per la determinazione della velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio (δα), funzionale alla determinazione del rischio vita. Nello specifico, i criteri necessari per classificare δα vengono modificati introducendo riferimenti al carico di incendio specifico, all'altezza di impilamento dei materiali e alle classi di pericolo definite dalla norma Uni En 12845 per processi e depositi. Quanto al rischio ambiente, vengono dettagliati i fattori da tenere in considerazione per valutarlo correttamente.

Resistenza al fuoco: soluzioni alternative studiate su parti di struttura o sull'intero sistema strutturale
In merito ai criteri di progettazione strutturale in caso di incendio, viene affermato il principio secondo cui «le soluzioni conformi possono essere adottate con riferimento alla capacità portante propria di elementi strutturali singoli, mentre le soluzioni alternative devono essere studiate facendo riferimento alla capacità portante di porzioni di struttura o dell'intero sistema strutturale, a meno di verificare a priori che, per la particolare struttura in oggetto, l'effetto delle deformazioni ed espansioni dovute ai cambiamenti di temperatura sia trascurabile». Viene inoltre specificato nel dettaglio, e con l'ausilio di esempi, come calcolare il carico di incendio specifico nel caso di compartimento multipiano.

Compartimento multipiano per più profili di rischio vita
Vengono ampliate le possibilità di far ricorso al compartimento multipiano, ora possibile per più valori di rischio vita. Inoltre, per alcuni profili di rischio vita, e raggiungendo il livello IV di prestazione per le misure «controllo dell'incendio» e «rivelazione e allarme», è possibile inserire in un unico compartimento multipiano i piani a quota compresa tra 12 e 32 metri. Il dislivello tra i piani inseriti nel compartimento multipiano non deve, però, superare i 7 metri.

Tornelli consentiti lungo le vie d'esodo
Tante le modifiche che riguardano la progettazione delle vie d'esodo. A determinate condizioni, è consentito installare, lungo le vie di esodo, i tornelli e i varchi automatici per il controllo degli accessi. I tornelli e i relativi sistemi ed accessori di azionamento devono però essere inseriti nella progettazione della Gsa (Gestione della sicurezza antincendio). La possibilità di far ricorso al corridoio cieco viene anche relazionata al massimo affollamento degli ambiti da esso serviti. Viene inoltre pressoché generalizzato l'obbligo di prevedere almeno due vie d'esodo indipendenti. Quanto all'esodo per fasi, viene affermato che «tutti i piani dell'attività per cui si applica l'esodo per fasi devono essere serviti da almeno due vie d'esodo indipendenti». Sono stati inoltre modificati, in funzione del numero di occupanti, i requisiti delle porte ad apertura manuale installate lungo le vie di esodo. Nuove indicazioni riguardano il calcolo della larghezza minima di scale e marciapiedi mobili d'esodo, che – viene precisato – devono rispettare i requisiti di salute e sicurezza previsti dalla direttiva 2006/42/Ce.

Attenzione all'esodo di attività all'aperto
Riguardo alla verifica della lunghezza d'esodo, viene introdotta la possibilità di non considerare nel calcolo le vie di esodo verticali con caratteristiche di filtro e le vie di esodo esterne. Sottoposto all'attenzione del progettista il rischio di sovraffollamento localizzato in caso di esodo. Viene introdotto, inoltre, un nuovo paragrafo dedicato all'esodo per le attività all'aperto.


Estintori, cambiano i riferimenti per il calcolo
Il calcolo per determinare il numero di estintori di classe A da installare in un'attività non si basa più sul prodotto tra capacità estinguente minima e metri quadri, bensì sulla massima distanza di raggiungimento degli estintori differenziata dalla norma in base ai profili di rischio vita. Anche per gli estintori di classe B viene abbandonato il riferimento ai metri quadri, in questo caso il calcolo si basa sulla quantità di liquido infiammabile stoccato o in lavorazione. Quanto alla progettazione delle reti di idranti, viene chiaramente affermato che quelle progettate, installate ed esercite secondo la norma Uni 10779 sono considerate come soluzioni conformi.

Gli "Svof" in alternativa alle aperture di smaltimento fumo e calore
Per il controllo dei fumi e del calore vengono presi in considerazione i Sistemi di ventilazione orizzontale forzata (Svof). Più nel dettaglio, si tratta di sistemi o impianti destinati ad assicurare, in caso di incendio, lo smaltimento meccanico controllato dei fumi e dei gas caldi. Possono essere utilizzati al posto delle aperture di smaltimento di fumo e calore di emergenza, in particolare in attività complesse dove è necessario garantire la sicurezza delle squadre di soccorso creando una via d'accesso libera da fumi e calore. Questi sistemi potrebbero essere usati soprattutto nelle autorimesse.

Più attenzione per i percorsi dei soccorritori
Vengono introdotte le definizioni di «piano di accesso» (piano del luogo esterno da cui i soccorritori accedono all'edificio) e di «percorso di accesso» ai piani dell'edificio da parte dei soccorritori. È a questi concetti che si fa riferimento per assicurare, nelle attività per cui è richiesto il massimo livello di prestazione in merito all'operatività antincendio, l'accessibilità protetta per i Vigili del Fuoco. Per le soluzioni conformi al livello IV di prestazione viene aggiunto l'obbligo di avere almeno una scala d'esodo che conduca al piano di copertura nei casi in cui la massima quota dei piani sia maggiore di 54 metri. Inoltre, le porzioni delle vie di esodo che servono anche ai soccorritori per raggiungere i diversi piani, rispetto a quanto calcolato ai fini dell'esodo, devono avere una larghezza maggiorata di 500 mm. Vengono inoltre introdotti le misure per l'accostabilità dell'autoscala ai diversi piani e i requisiti minimi per l'accesso dei mezzi di soccorso (larghezza, altezza libera, raggio di volta, pendenza e resistenza al carico), gli stessi contenuti nelle normative di stampo tradizionale.

Atex: aggiunti tre principi
Per quanto riguarda le Regole tecniche verticali (Rtv), si segnalano alcune modifiche relative al capitolo relativo alle aree a rischio per atmosfere esplosive. In particolare, la Rtv viene integrata con tre principi: Viene affermato che «ove non fosse possibile prevenire la formazione di atmosfere esplosive o eliminare le sorgenti d'accensione, dovrebbe essere ridotta la probabilità di contemporanea presenza di atmosfere esplosive e sorgenti di accensione per quanto ragionevolmente praticabile od ottenibile, secondo gli approcci "Alarp" (as low as reasonably practicable) o "Alara" (as low as reasonably achievable)». Viene inoltre aggiunto che «in generale, il livello di protezione contro le esplosioni è considerato adeguato quando si deve verificare il fallimento di tre mezzi di protezione indipendenti affinché un'atmosfera esplosiva possa essere innescata da una sorgente di accensione efficace». Infine: «Le attività con presenza di rischio derivante da atmosfere esplosive devono disporre della documentazione tecnica attestante l'idoneità dei prodotti ed impianti installati per lo specifico uso nel luogo di impiego, in conformità anche del gruppo e della categoria, nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi».

Il testo del nuovo codice pubblicato in Gazzetta

Il decreto 18 ottobre 2019 che modifica il Codice di prevenzione incendi

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