Progettazione

Antincendio/2. Abitazioni, attività economiche, edifici pubblici: tutte le scadenze

di Mariagrazia Barletta

Forte accelerata per la normativa prestazionale in campo antincendio: con l'inizio del 2019, il cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm agosto 2015) è stato notevolmente rafforzato ed è diventato oggetto della maggior parte degli sforzi di innovazione messi in atto, in ambito normativo, nel campo della prevenzione e protezione dagli incendi. Tante le regole tecniche verticali destinate ad implementarlo mentre la novità di maggiore impatto deve ancora consumarsi. Il riferimento è all'applicazione obbligatoria (non più volontaria) del Codice per ben 42 delle 80 attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. Si tratta di un passaggio importante, che avrà inizio dal 20 ottobre 2019 per effetto del decreto del ministero dell'Interno del 12 aprile 2019. Dm che ha modificato il campo di applicazione del Codice, rendendolo obbligatorio per le cosiddette attività «soggette e non normate», ossia inserite nell'elenco delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco e prive di regola tecnica verticale. Si tratta di numerose tipologie di fabbriche, officine, depositi e impianti.

Rush finale per asili nido, autorimesse e musei in edifici vincolati
Il campo di applicazione del Codice, il cui ampliamento è già assicurato con l'entrata in vigore del Dm 12 aprile 2019, sarà ulteriormente allargato. Con la nuova direzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, affidata dal primo dicembre 2018 a Fabio Dattilo, si sta imprimendo una forte accelerazione alla definizione di nuove Regole tecniche verticali (Rtv), destinate ad essere inserite nel Codice. È già stata notificata alla Commissione Ue la regola tecnica verticale per la sicurezza antincendio di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche ed archivi, aperti al pubblico, e contenuti in edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42 del 2004). La Rtv è stata notificata alla Commissione Ue lo scorso 17 novembre affinché sia verificata l'assenza di ostacoli alla libera circolazione di merci nell'Ue, eventualmente derivanti dalla norma. A Bruxelles sosterà, salvo imprevisti, fino al prossimo 18 novembre. Dovrebbero essere licenziate nelle prossime riunioni del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts)anche la Rtv predisposta per gli asili nido e la revisione della normativa prestazionale per le autorimesse.

Dopo oltre tre anni avviata una profonda modifica al Codice
Molto attesa è anche l'entrata in vigore della profonda revisione a cui è stato sottoposto il «Codice di prevenzione incendi». La Regola tecnica orizzontale (Rto), contenente cioè le misure comuni a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Dm 3 agosto 2015, è stata quasi riscritta, sia per introdurvi importanti innovazioni sia per rendere il testo più chiaro, a distanza di più di tre anni dalla sua entrata in vigore ( per approfondimenti si rimanda all'articolo del 25 luglio scorso ). La revisione, già inviata alla Commissione Ue, sosterà a Bruxelles – salvo imprevisti - fino all'11 ottobre. La sosta di tre mesi è una tappa obbligata prima dell'invio del Dm in "Gazzetta ufficiale". In sosta a Bruxelles c'è anche la bozza di Dm che va a modificare il decreto del ministero dell'Interno 12 aprile 1996 sulla sicurezza degli impianti termici, alimentati da combustibili gassosi (gas naturale e Gpl), di portata termica complessiva superiore a 35 kW. Si tratta della normativa che si applica, ad esempio, alle centrali termiche impiegate per il riscaldamento di condomìni e scuole.

Nel «cantiere» normativo anche le strutture sanitarie
Ritornando alla normativa prestazionale, è in fase di elaborazione la Regola tecnica verticale per la sicurezza antincendio dei condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri (si veda l'articolo pubblicato oggi su questo Quotidiano). Non solo, si prevede l'emanazione anche della regola tecnica prestazionale per edifici tutelati con destinazioni diverse da musei, biblioteche e archivi. In elaborazione anche la Rtv prestazionale per stazioni ferroviarie e una norma dedicata al crowd management, ossia alla gestione della folla. In preparazione anche le norme prestazionali per le attività di pubblico spettacolo e per le strutture sanitarie. In particolare, la bozza di provvedimento messa a punto per le strutture sanitarie pubbliche e private è stata presentata nella riunione del Ccts dello scorso 17 luglio.

Proroghe di un anno per gli ospedali
Per le strutture sanitarie è stato inoltre predisposto un decreto interministeriale con la proroga di un anno delle scadenze previste dal decreto del ministero dell'Interno del 19 marzo 2015, ossia il decreto che ha aggiornato ed integrato la normativa antincendio delle strutture sanitarie pubbliche e private , dettando, tra l'altro, i tempi per l'adeguamento sia degli ospedali con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica del 2002 (Dm 18 settembre), che degli ambulatori (esistenti al 24 aprile 2015) con superficie maggiore di 500 mq. Lo schema di decreto contenente la proroga era stato esaminato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome lo scorso giugno, che aveva espresso parere positivo, dopodiché se ne sono perse le tracce. Se la proroga andrà in porto, la seconda scadenza del piano di adeguamento in fasi degli ospedali risulterebbe prorogata al 24 aprile 2020 e le successive slitterebbero al 24 aprile 2023 e al 24 aprile 2026. La proroga dei termini riguarderebbe, più nel dettaglio, le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento previsto del decreto del ministero dell'Interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute a nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste. Il differimento riguarderebbe, seppure con scadenze diverse, anche le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.

Condomìni: occhio alla scadenza del 6 maggio 2020
Da segnare, infine, la data 6 maggio 2020, entro la quale i condomìni di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri dovranno mettere in atto le misure organizzativo-gestionali prescritte dal decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, finalizzate alla prevenzione e alla corretta gestione di un eventuale incendio.

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